Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.07.1997 16.1996.154
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.96.00154 Lugano 14 luglio 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 dicembre 1996 presentato da __________ patr. dallo studio legale __________ contro la sentenza 6 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 25 settembre 1996 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’883.50 oltre accessori, nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 25 settembre 1996 __________ e ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’883.50 a saldo della nota da lei emessa il 24 giugno 1996 per prestazioni professionali svolte a favore della convenuta dal 16 agosto al 14 settembre 1995 (doc. H); che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto la sua domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato la sussistenza e la consistenza del suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio; che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 dicembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC: la ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare al contraddittorio, inizialmente fissato per l’11 novembre 1996 e rinviato d’ufficio al 5 dicembre 1996, decisione di rinvio che non le è pervenuta; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni; che nella concreta fattispecie con ordinanza 30 settembre 1996, spedita mediante invio raccomandato, il pretore ha citato le parti all’udienza dell’11 novembre 1996 per la discussione; che quest’udienza non ha avuto luogo in quanto, con ordinanza 18 novembre 1996, il pretore l’ha rinviata d’ufficio al 5 dicembre 1996; che poiché la decisione di rinvio dell’udienza non è stata notificata mediante invio raccomandato così come prevede l’art. 124 cpv. 1 CPC, non vi è la prova -da parte dell'autorità giudiziaria- che questa sia effettivamente giunta alla ricorrente: se ne deve concludere per una citazione irrita (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 7 e 12); che, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC la sentenza impugnata è pertanto nulla; che l’incarto deve così essere ritornato al pretore affinché proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio; che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, mentre si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente, da porsi a carico dello Stato del Cantone Ticino richiamati gli art. 327 segg., 148 segg. CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 dicembre 1996 di __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 6 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria