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16.1996.153

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-07-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.07.1997 16.1996.153

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00153 Lugano 16 luglio 1997 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 dicembre 1996 presentato da __________ contro la sentenza 4 dicembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 6 maggio 1996 da __________ (rappr. dal __________) con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’740.85 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 2’564.35 oltre interessi del 5% dal 6 maggio 1996; letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. __________ ha lavorato quale operaio agricolo alle dipendenze di __________ dal 1° dicembre 1994 sino al 31 dicembre 1995. Il rapporto di impiego era regolato da un contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti il 27 ottobre 1994 (doc. A). Con istanza 6 maggio 1996 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’463.35, importo aumentato pendente causa a fr. 2’740.85 e corrispondente al saldo delle proprie pretese per differenze di salario e ore straordinarie non pagate. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di non dovere più nulla all'istante al quale ha regolarmente versato quanto di sua spettanza, calcolato sulla base delle modifiche contrattuali sottoscritte dal lavoratore medesimo il 27 ottobre 1994 (doc. 7) e il 29 aprile 1995 (doc. D). 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il carattere vincolante del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 27 ottobre 1994 che prevedeva un orario lavorativo medio di 50 ore settimanali per uno stipendio lordo di fr. 2’600.- -contratto al quale le parti non potevano validamente derogare così come fatto ai doc. 7 e D- ha concluso al parziale accoglimento dell'istanza riconoscendo fondate le pretese dell’istante per differenze di salario e ore supplementari non pagate, nella misura di fr. 2'564.35. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver considerate valide le modifiche del contratto pattuite tra le parti e sottoscritte per accettazione dall'istante (doc. 7 e D), modifiche sulla base delle quali sono state calcolate e saldate le pretese del lavoratore. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 5. Controversa nella concreta fattispecie è sostanzialmente la questione di sapere se le deroghe 27 ottobre 1994 (doc. 7) e 29 aprile 1995 (doc. D) al contratto individuale di lavoro siano o meno valide. Sui permessi di dimora rilasciati all’istante e sottoscritti dal convenuto il 27 ottobre 1994 e il 17 ottobre 1995, figura a chiare lettere il divieto fatto al datore di lavoro di derogare, a sfavore del lavoratore, ad accordi contrattuali senza il preventivo consenso dell’Ufficio cantonale del lavoro (cfr. permesso di dimora con attività in plico doc. I). Indipendentemente dal fatto di sapere quali possano essere per il datore di lavoro le conseguenze del mancato ossequio di questo divieto -conseguenze che come correttamente sottolineato dal ricorrente rilevano del campo del diritto amministrativo- per quanto qui interessa la pattuizione di modifiche contrattuali a sfavore del lavoratore non è possibile poiché contraria all'art. 9 cpv. 1 dell’Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri. Secondo questo disposto il permesso di lavoro può essere rilasciato solo se il datore di lavoro offre allo straniero condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione uguali a quelli degli svizzeri, condizioni che in concreto figurano sul contratto individuale di lavoro (doc. A), il cui contenuto è pure conforme al Contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura nel Cantone Ticino (doc. B). In virtù dell’art. 342 cpv. 2 CO, se le prescrizioni federali o cantonali impongono alle parti di un contratto di lavoro un obbligo di diritto pubblico, la parte che si considera lesa ha un’azione di diritto civile per ottenere l’adempimento, in quanto l’obbligo possa essere oggetto di un contratto individuale di lavoro (cfr. JAR 1983, p. 262; 1991, .310, DTF 122 III 111). Su questa base, il pretore, relativamente al contratto individuale di lavoro (doc. A), ha quindi effettuato il calcolo delle spettanze salariali dell'istante, peraltro parzialmente riconosciute dal convenuto. 6. A questo proposito è pure destituita di fondamento la censura ricorsuale secondo la quale, sottoscrivendo il "conguaglio fine rapporto di lavoro " (doc. C), il lavoratore avrebbe accettato la calcolazione delle proprie pretese salariali così come proposto dal datore di lavoro. L’art. 341 cpv. 1 CO prescrive infatti che durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo all’allestimento del conteggio finale, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo (DTF 105 II 41). Ciò significa che l'istante non può rinunciare ai diritti conferitigli dal contratto individuale (doc. A) -sulla base del  quale è stato rilasciato regolare permesso di lavoro- tra i quali rientra evidentemente il diritto allo stipendio pattuito di fr. 2’600.- mensili lordi per un orario lavorativo settimanale di 50 ore. 7. Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo ravvisabile nessuna applicazione del diritto manifestamente errata, la sentenza impugnata non può essere cassata. Alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:

1.   Il ricorso per cassazione 10 dicembre 1996 di __________ è respinto .

2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.

3.   Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria