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16.1996.148

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-07-14 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.07.1997 16.1996.148

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00148 Lugano 14 luglio 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 novembre 1996 presentato da __________ patr. dallo studio legale __________ contro la sentenza 10 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 ottobre 1996 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 900.- oltre accessori, nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 4 ottobre 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 900.- a saldo della fattura emessa il 10 febbraio 1995 per la fornitura di un paraurti (doc. C); che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto la sua domanda avendo quest’ultimo sufficientemente comprovato la sussistenza e la consistenza del suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio; che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato  concesso effetto sospensivo con decreto 12 dicembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC: il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli  pervenuta la relativa citazione, erroneamente notificata a _________ -dove egli possiede una residenza secondaria- anziché al suo domicilio in Italia; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni; che nel caso concreto, come risulta dal verbale 30 ottobre 1996, la citazione all’udienza non è effettivamente giunta in possesso del convenuto, tant’è che è stata ritornata alla Giudicatura di pace; che in applicazione dell’art. 122 CPC, nei rapporti tra Svizzera e Italia la notifica di atti giudiziari a cittadini residenti in Italia deve essere fatta secondo le modalità previste dalla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965, in vigore dal 1° gennaio 1995, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RU 0.274.131); che il mancato ossequio di questa procedura di notifica della citazione al contraddittorio, oltre a comportare la nullità della notifica come tale (art. 124 cpv. 7 CPC), ha impedito al convenuto di tutelare i suoi legittimi interessi, ciò che costituisce una lesione del suo diritto di essere sentito (art. 327 lett. e CPC); che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la sentenza impugnata dev'essere dichiarata nulla; che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio, previa regolare convocazione delle parti all’udienza di contraddittorio; che avendo nel frattempo il convenuto designato quali suoi rappresentanti legali gli avv. _________ e __________, la citazione potrà essergli notificata presso quest’ultimi (art. 120 cpv. 4 CPC) salva restando tuttavia la limitazione di cui all'art. 301 CPC per quanto riguarda lo svolgimento dell'udienza; che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tasse di giustizia, mentre si giustifica l’assegnazione di un’indennità a titolo di ripetibili al ricorrente, da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino in considerazione dei motivi che hanno determinato l’accoglimento del ricorso; Per i quali motivi richiamati gli art. 327 segg., 148 segg. CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 novembre 1996 di __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 10 novembre 1996 del Giudice di pace del Circolo di Caneggio è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente l’importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a:   - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                                 La segretaria