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16.1996.146

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-12-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 20 dicembre 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 3 dicembre 1996 presentato da __________ contro la sentenza 11 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza

E. 21 giugno 1996 da __________ patr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’555.15 oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 21 giugno 1996 la società in nome collettivo __________ ha convenuto in causa la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’555.15 a saldo di fatture emesse per la fornitura di materiale tessile e d’abbigliamento al negozio “__________” gestito dalla  convenuta (doc. A, B e C); che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza; che con il presente tempestivo gravame, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente lamenta di non aver potuto far valere le proprie  ragioni e contestazioni in sede di contraddittorio al quale non ha potuto partecipare sebbene ne avesse chiesto il rinvio; che nella fattispecie il primo giudice, nonostante la tempestiva ed esplicita richiesta di rinvio dell’udienza (fissata per l’8 ottobre 1996) contenuta nello scritto 16 settembre 1996 della convenuta, anzichè deciderla, ha proceduto alla discussione dell’istanza alla sola presenza dell’istante, prolando in seguito il giudizio qui dedotto in cassazione; che così facendo egli ha violato l’art. 136 cpv . 3 CPC che impone al giudice di decidere la domanda di rinvio con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 8 ad art. 136): in concreto, avutane risposta negativa, la convenuta avrebbe potuto organizzare di essere rappresentata adeguatamente per il contradditorio; che a prescindere dall’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il rinvio dell’udienza, il primo giudice era tenuto a  pronunciarsi sulla medesima poiché dal suo silenzio la convenuta poteva in buona fede dedurre che la prevista udienza di contraddittorio non avrebbe avuto luogo (Cocchi/Trezzini,  CPC, n. 1 ad art. 136); che quindi, il fatto per il pretore di aver lasciato insoluta la domanda di rinvio dell’udienza, costituisce non solo violazione dell’art. 136 CPC, quindi motivo di cassazione ai sensi dell’art. 327 lett. g CPC, ma  altresì violazione del diritto di essere sentito della convenuta (art. 327 lett. e CPC); che tale carenza procedurale comporta addirittura la nullità dell’atto (sentenza) emanato in dispregio del principio di essere sentito (142 lett. b CPC); che pertanto gli atti devono essere rinviati al primo giudice per nuovo giudizio che potrà essere emesso dopo la convocazione delle parti alla discussione dell’istanza (art. 332 cpv. 2 CPC); che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC

E. 23 giugno 1993 in re P./S.); che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese, nè si assegnano ripetibili alla ricorrente che non ha fatto nessuna richiesta in tal senso, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, pronuncia:

1.   Il ricorso 3 dicembre 1996 di __________, è accolto . Di conseguenza la sentenza 11 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi. 2 . Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3.   Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.12.1996 16.1996.146

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00146 Lugano 20 dicembre 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 3 dicembre 1996 presentato da __________ contro la sentenza 11 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 giugno 1996 da __________ patr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’555.15 oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 21 giugno 1996 la società in nome collettivo __________ ha convenuto in causa la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’555.15 a saldo di fatture emesse per la fornitura di materiale tessile e d’abbigliamento al negozio “__________” gestito dalla  convenuta (doc. A, B e C); che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza; che con il presente tempestivo gravame, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente lamenta di non aver potuto far valere le proprie  ragioni e contestazioni in sede di contraddittorio al quale non ha potuto partecipare sebbene ne avesse chiesto il rinvio; che nella fattispecie il primo giudice, nonostante la tempestiva ed esplicita richiesta di rinvio dell’udienza (fissata per l’8 ottobre 1996) contenuta nello scritto 16 settembre 1996 della convenuta, anzichè deciderla, ha proceduto alla discussione dell’istanza alla sola presenza dell’istante, prolando in seguito il giudizio qui dedotto in cassazione; che così facendo egli ha violato l’art. 136 cpv . 3 CPC che impone al giudice di decidere la domanda di rinvio con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 8 ad art. 136): in concreto, avutane risposta negativa, la convenuta avrebbe potuto organizzare di essere rappresentata adeguatamente per il contradditorio; che a prescindere dall’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il rinvio dell’udienza, il primo giudice era tenuto a  pronunciarsi sulla medesima poiché dal suo silenzio la convenuta poteva in buona fede dedurre che la prevista udienza di contraddittorio non avrebbe avuto luogo (Cocchi/Trezzini,  CPC, n. 1 ad art. 136); che quindi, il fatto per il pretore di aver lasciato insoluta la domanda di rinvio dell’udienza, costituisce non solo violazione dell’art. 136 CPC, quindi motivo di cassazione ai sensi dell’art. 327 lett. g CPC, ma  altresì violazione del diritto di essere sentito della convenuta (art. 327 lett. e CPC); che tale carenza procedurale comporta addirittura la nullità dell’atto (sentenza) emanato in dispregio del principio di essere sentito (142 lett. b CPC); che pertanto gli atti devono essere rinviati al primo giudice per nuovo giudizio che potrà essere emesso dopo la convocazione delle parti alla discussione dell’istanza (art. 332 cpv. 2 CPC); che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.); che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese, nè si assegnano ripetibili alla ricorrente che non ha fatto nessuna richiesta in tal senso, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, pronuncia:

1.   Il ricorso 3 dicembre 1996 di __________, è accolto . Di conseguenza la sentenza 11 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi. 2 . Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3.   Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria