Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.06.1997 16.1996.145
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.96.00145 Lugano 11 giugno 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 29 novembre 1996 presentato da __________ contro la sentenza 18 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 24 luglio 1996 da __________ rappr. dall’__________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’651.55 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 1’226.35, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 24 luglio 1996 __________, dopo aver lavorato alle dipendenze di __________ dal 23 marzo 1992 al 7 marzo 1996 -data per la quale le parti si sarebbero accordate di porre fine al contratto- ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’651.55 a saldo delle proprie pretese salariali; che a far tempo dal 30 giugno 1996 attivi e passivi della convenuta sono stati assunti da __________, contro la quale è continuata la causa; che quest’ultima si è opposta alla pretesa avversaria conte-stando che le parti abbiano posto fine consensualmente al contratto che è percontro stato intempestivamente disdetto dalla dipendente la quale ha abbandonato il posto di lavoro senza osservare il termine di preavviso di 2 mesi; in merito alle ulteriori pretese salariali dell’istante per vacanze non godute, ha rilevato di non doverle più nulla anche con riferimento alla richiesta di esenzione dal pagamento di 3 giorni formulata alla competente Commissione Paritetica (doc. 6); che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato l’accordo delle parti di porre fine al contratto per il 7 marzo 1996 e ritenendo corretti i conteggi allestiti dall’istante che indicano un saldo a favore della dipendente di fr. 909.55 (dai quali vanno dedotti fr. 144.- già ricevuti, quindi fr. 765.55) (doc. B) e un saldo di fr. 460.80 (doc. I), ha accolto le pretese di quest’ultima per fr 1’226.35; che con il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromessa la documentazione allo stesso allegata poichè tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; che con osservazioni 13 dicembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo; che nel caso concreto il contenuto dello scritto 29 novembre 1996 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti con argomentazioni in parte nuove e quindi improponibili in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), senza che ciò basti a dimostrare che quella fatta propria dal primo giudice sarebbe arbitraria; che questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato, tanto più se si considera che l’annullamento di una decisione si giustifica se essa è arbitraria nel suo risultato e non solamente nella sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a); che pertanto il ricorso, di natura sostanzialmente appellatoria, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 CPC, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:
1. Il ricorso 29 novembre 1996 di __________ è nullo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie. __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 80.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria