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16.1996.143

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-07-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.07.1997 16.1996.143

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00143 Lugano 15 luglio 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1996 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 15 novembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 14 maggio 1996 da __________ patr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’773.75 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con sentenza 3 ottobre 1995 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello, chiamata a pronunciarsi sulla vertenza che opponeva la ditta __________ al proprio dipendente __________ a seguito del licenziamento con effetto immediato di quest’ultimo, ha confermato la sentenza 22 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, con la quale era stato ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco del dipendente. Mentre il pretore ha riconosciuto al lavoratore l’importo di fr. 10’089.35 (da dedursi i contributi di legge) a titolo di pretese salariali, l’autorità d’appello, avendo accertato che il dipendente aveva nel frattempo percepito delle indennità di disoccupazione pari a fr. 6’773.75 (doc. F), ha riformato il giudizio pretorile accogliendo le pretese del dipendente limitatamente alla differenza di fr. 3’315.60. Con istanza 14 maggio 1996 la __________, in virtù della cessione legale di cui all’art. 29 cpv. 2 LADI, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la restituzione del menzionato importo di fr. 6’773.75. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto che la sentenza della II CCA abbia accertato il credito fatto valere in giudizio, di cui contesta in ogni caso l’ammontare, potendo il dipendente rivendicare al massimo una mensilità, pretesa alla quale oppone in compensazione un proprio credito per danni cagionati dal dipendente, per un importo superiore a quello rivendicato in causa. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver respinto in quanto perente le eccezioni e contestazioni sollevate dalla convenuta in merito ad un presunto danno cagionato dal lavoratore a dipendenza dei suoi reiterati ritardi, ha concluso all’accoglimento dell’istanza. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. La ricorrente lamenta innanzitutto la lesione del proprio diritto di essere sentita avendole il pretore negato la possibilità di assumere le prove destinate a comprovare il credito controverso e il danno opposto in compensazione. Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC la ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale concludendo alla perenzione del suo diritto a prevalersi in questa sede del danno cagionatole dal lavoratore. Con osservazioni 5 dicembre 1996 la controparte ha postulato la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 5. L’istante è legittimata a promuovere la presente azione in virtù dell’art. 29 cpv. 2 LADI secondo il quale, con il pagamento delle prestazioni al lavoratore le pretese di quest’ultimo nei confronti del suo datore di lavoro passano alla cassa, che è legittimata a rivendicarle direttamente nei confronti del datore di lavoro (ZBJV 1991, pag. 301 segg.; SJ 1987 pag. 558) 6. Controversa è essenzialmente la questione di sapere se la convenuta era o no legittimata a far valere nei confronti dell’istante eventuali contestazioni inerenti l’accertamento del credito del lavoratore e il danno da lei subito a dipendenza del comportamento di quest’ultimo. Come correttamente concluso dal primo giudice, queste contestazioni ed eccezioni della datrice di lavoro sono perente. La legge, contrariamente a quanto avviene per il caso di abbandono del posto di lavoro (art. 337d cpv. 3 CO), non precisa il termine di decadimento del diritto al risarcimento, senza che ciò, secondo il Tribunale federale, costituisca una lacuna della legge (DTF 110 II 345). Di conseguenza, applicando i principi generali in materia di volontà contrattuale, occorre stabilire se dall’atteggiamento della datrice di lavoro si possa ammettere per atti concludenti la rinuncia a far valere un eventuale credito risarcitorio. In questo contesto si deve infatti ammettere che la natura del contratto di lavoro esige che il lavoratore che giunge alla fine del contratto possa contare sul fatto che il datore di lavoro abbia a rendergli note eventuali pretese nei suoi confronti prima di compiere gli atti che normalmente accompagnano la fine di un contratto di lavoro, come per esempio il pagamento delle ultime spettanze, il regolamento delle prestazioni di previdenza, l’allestimento di un certificato di lavoro (DTF 110 II 346; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 3 ad art. 321e CO). In caso contrario si potrà ritenere che il datore di lavoro, per atti concludenti, ha offerto la propria rinuncia a far valere eventuali pretese -a condizione che queste gli fossero note nella loro entità o perlomeno nel loro fondamento- e che il lavoratore con il suo silenzio ha fatto propria tale offerta (art. 6 CO; JAR 1996 pag. 132; DTF 110 II 346). Nel caso concreto, poiché la datrice di lavoro non si è mai prevalsa di una pretesa risarcitoria nei confronti del dipendente né prima della conclusione del rapporto di lavoro né tantomeno nell’ambito della procedura giudiziaria promossa da quest’ultimo, si deve ammettere che ella vi abbia rinunciato e quindi, come correttamente concluso dal primo giudice, che la sua pretesa sia perenta. La perenzione comporta l’estinzione definitiva del credito per motivi di ordine pubblico (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, pag. 798), di modo che la ricorrente non può più prevalersene a nessun titolo, in particolare non può allegare ragioni di ordine procedurale, quali la pretesa errata applicazione da parte del pretore dell’eccezione di cosa giudicata -alla quale egli non ha peraltro neppure accennato- e tantomeno può appellarsi alla facoltà concessa dall’art. 169 cpv. 1 CO al debitore di opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente. 7. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con particolare riferimento all’accertamento dell’intervenuta perenzione delle pretese risarcitorie della datrice di lavoro, risulta insignificante il riferimento al titolo di cassazione di cui all’art 327 lett. e CPC, invocato dalla ricorrente per censurare la mancata assunzione da parte del primo giudice delle prove proposte e destinate a quantificare il credito litigioso, nonché il danno opposto in compensazione. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 28 novembre 1996 di __________ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. La ricorrente verserà alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                                 La segretaria