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16.1996.142

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-07-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.07.1997 16.1996.142

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00142 Lugano 16 luglio 1997 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 novembre 1996 presentato da __________ (patr. dall’avv. __________) Contro la sentenza 4 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 dicembre 1993 nei confronti di __________ (subentrata a __________ e __________) (patr. dall’avv. __________) con la quale l’istante ha chiesto l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale gravante in via provvisoria la PPP n. __________ del fondo base n.__________ RFD __________, oltre al pagamento di fr. 2’328.80 oltre accessori, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto:

1.   __________, ditta che si occupa del commercio e della lavorazione di acciaio per cemento armato, agendo in qualità di subappaltante della fallita __________ - che il 27 maggio 1991 aveva concluso con __________ un contratto di appalto avente per oggetto le opere da capomastro per l'edificazione del suo fondo n. __________ RFD _________ sul quale è stata in seguito costituita una proprietà per piani (doc. C)- sostiene di avere fornito e posato ferro d’armatura per l'edificazione di questo stabile. Per le proprie prestazioni __________ ha emesso fatture per un totale di fr. 134’173.80, importo sul quale __________ ha versato acconti per fr. 86’647.55, onde un saldo a suo favore di fr. 47’526.25. Non riuscendo a ottenere il pagamento del dovuto, __________ ha chiesto e ottenuto l'iscrizione in via provvisoria di un'ipoteca legale a garanzia del suo credito di fr. 2'328.80, corrispondente alla quota parte dell'importo complessivo a carico della PPP n. __________ che __________ ha venduto a __________ e __________, contro i quali la causa è stata inizialmente promossa, per poi riacquistarla. Con istanza 30 dicembre 1993 __________ ha chiesto l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca di cui sopra oltre alla condanna di __________ al pagamento di fr. 2'328.80. La causa, inizialmente promossa anche nei confronti di __________, stante la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo e conseguente radiazione della società dal registro di commercio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC (doc. D), è continuata nei confronti di __________ mentre _________ e __________ sono stati dimessi dalla lite. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un rapporto contrattuale in virtù del quale ella sarebbe tenuta al pagamento della mercede controversa. Ha inoltre contestato la sussistenza e consistenza del credito controverso, non essendovi prova agli atti dell’effettiva esecuzione di un’opera da parte dell’istante che ha prodotto dei bollettini di lavoro dai quali risulta unicamente la fornitura di materiale, e non anche l’effettuazione di prestazioni lavorative delle quali nulla sarebbe dato di sapere. In merito all’ipoteca legale, ha sottolineato come la stessa non possa essere iscritta a causa della tardività della richiesta, risultando in data 28 agosto 1992 unicamente la fornitura di materiale (doc. I 10), ma non anche l’esecuzione di lavoro. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver dichiarato decaduta la vertenza nei confronti di __________, ha rilevato che la convenuta non sarebbe debitrice della richiesta mercede, non esistendo un rapporto contrattuale con l’istante. In ogni caso la pretesa, puntualmente contestata dalla conve-nuta, sarebbe da respingere, non essendo stata adeguatamente comprovata, di modo che anche la richiesta iscrizione dell’ipo-teca legale definitiva, la cui tempestività non è peraltro stata sufficientemente comprovata dall’istante (art. 839 cpv. 2 CC), deve essere disattesa. 3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 novembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non avere ritenuto tempestiva la richiesta di iscrizione dell’ipoteca legale, disattendendo l’esistenza e la portata del doc. I16, dal quale risulterebbe l’esecuzione di lavori il 28 e il 31 agosto 1992 da parte di tre operai, due dei quali avrebbero confermato la circostanza in sede testimoniale. Rimprovera inoltre  al primo giudice di non aver ritenuto provato il suo credito nonostante le sue fatture, relative alla fornitura e posa del ferro d’armatura nello stabile della convenuta, non siano state da quest’ultima contestate, né direttamente né tantomeno per il tramite della committente __________ della direttrice dei lavori __________. Con osservazioni 21 gennaio 1997 la controparte ha chiesto la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Controversa nella fattispecie è innanzi tutto la questione di sapere se la convenuta abbia o meno la legittimazione passiva, in particolare se l’istante possa pretendere da quest’ultima il pagamento delle fatture rimaste scoperte. Dovendo dare una connotazione giuridica al rapporto venuto in essere tra le diverse parti interessate alla costruzione dello stabile di proprietà della convenuta, si ha che quest’ultima, in qualità di committente, ha sottoscritto un contratto di appalto generale con __________ (doc. C) la quale, dal canto suo, ha concluso con la ditta __________ un contratto avente per oggetto la fornitura, la lavorazione e la posa del ferro necessario nell’ambito del cantiere “residenza __________ ” di cui al fondo n. __________di __________ (doc. A del richiamato inc. 158/92/G). Alla luce di queste risultanze, non contestate dalle parti, non può quindi essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale tra la convenuta (committente)  e l’istante (subappaltatrice) non si è instaurata nessuna relazione contrattuale (Gauch, Der Werkvertrag, 1996, n. 162), la convenuta essendo vincolata unicamente a __________, ditta che essa sostiene di aver interamente tacitato. A dipendenza di queste considerazioni non è possibile in questa sede nessuna disamina relativa al credito litigioso. 6. Per quanto attiene all’ulteriore problematica relativa alla proponibilità della richiesta di iscrizione dell’ipoteca legale, la ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi distanziato senza valido motivo dalla cartella di lavoro di cui al doc. I 16, prova documentale dalla quale risulta la tempestività della richiesta. A questo proposito va preliminarmente rilevato che il diritto dell’artigiano all’iscrizione di un’ipoteca legale a garanzia del  suo credito rimasto scoperto, sussiste anche nei confronti del proprietario al quale non è contrattualmente vincolato (Gauch, op.cit., n. 1303). Giusta l’art. 839 cpv. 2 CC l’iscrizione dell’ipo-teca legale degli artigiani e imprenditori deve essere fatta al più tardi entro tre mesi dal compimento dell’opera, cioè da quando tutti i lavori oggetto del contratto sono stati eseguiti e l’opera può essere consegnata. Il termine di tre mesi è perentorio ed è salva- guardato con l’iscrizione provvisoria di cui agli art. 961 cpv. 1 e 2 CC, e 22 cpv. 4 ORF (Schumacher, Das Bauhandwerker-pfandrecht, 2. ed.,1982, n. 697 e 739). Determinante ai fini della decorrenza del termine trimestrale è il giorno in cui tutte le opere che formano parte costitutiva del contratto sono state portate a termine (DTF 106 II 25; Schumacher, opera citata, n. 612). Lavori di piccola entità o di secondaria importanza che sono stati deliberatamente posticipati dall’artigiano o dall’imprenditore, così come ritocchi, sostituzioni di parti difettose dell’opera prestata ed eliminazione di altri difetti non appartengono al completamento del lavoro principale (DTF 106 II 25, 102 II 208; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., 1996,

n. 2884a). Determinanti sono invece i lavori indispensabili per il funzionamento dell’opera, indipendentemente dal tempo impiegato e dai relativi costi (I CCA 19 febbraio 1997 in re T. SA/F.; Schumacher, op. cit., n. 617 e 621; II CCA 27 febbraio 1997 in re B.SA/B. e E.SA). Nella fattispecie, dalle prove documentali agli atti, in particolare dal doc. C del richiamato inc. 158/92/G nonchè dalla documentazione allegata alla fattura 28 agosto 1992 (doc. 10), si evince che il 25 agosto 1992 __________ ha fornito al cantiere che si occupava dell’edificazione dello stabile della convenuta 1306.26 kg di ferro, mentre altri 424.20 kg sono stati forniti il successivo 28 agosto. Poichè il contratto di appalto tra __________ e __________ prevedeva, non solo la fornitura del ferro ma anche la sua lavorazione e messa in posa (doc. A del richiamato inc. 158/92/G), è indubbio che alle due forniture di cui si è detto ha fatto seguito la relativa lavorazione e posa del ferro, ciò che è peraltro confermato dalla presenza sul cantiere di tre operai dell’istante i giorni 28 e 31 agosto 1992 i quali hanno prestato complessivamente 51 ore lavorative (doc. 16). Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, questi elementi comprovano la tempestività della richiesta iscrizione dell’ipoteca legale, avvenuta il 25 novembre 1992, ossia entro i tre mesi dall’ultimazione dei lavori (art. 839 cpv. 2 CC). Su questo punto, la sentenza pretorile che ha negato all’istante il diritto alla conferma in via definitiva dell’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale mancando la prova della tempestività della richiesta, è pertanto arbitraria in quanto sconfessata da una corretta lettura delle risultanze istruttorie. Gli interessi sul credito dell’artigiano devono essere conteggiati al tasso legale del 5% in difetto di una diversa pattuizione tra le parti, e ciò a far tempo dal 24 novembre 1992, data dell’istanza di iscrizione in via supercautelare dell’ipoteca legale. 7. Per quanto attiene alla suddivisione delle spese di giustizia, la parziale soccombenza delle parti in prima sede (accoglimento della sola domanda d’iscrizione dell’ipoteca legale) giustifica la ripartizione in parti uguali delle stesse, compensate le ripetibili. Gli stessi criteri devono valere anche per la sede ricorsuale. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 25 novembre 1996 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 4 novembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza è parzialmente accolta. E’ fatto ordine all’Ufficio del registro fondiario di Lugano di procedere all’iscrizione in via definitiva in favore di __________,della seguente ipoteca legale dell’artigiano gravante l’unità di PPP __________ di cui al fondo base n. __________di ________ di proprietà di __________: fr. 2’328.80 oltre interessi del 5% dal 24 novembre 1992 2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare dall’istante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. II. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia            fr.        200.-- b) spese                              fr.          50.-- T o t a l e                              fr.        250.-- già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico delle parti in ragione di 1/2; compensate le ripetibili. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto Lugano, Sezione 3, e all’Ufficio del registro fondiario di Lugano. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria