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16.1996.140

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-06-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 CPC lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver accolto l'istanza, nonostante non sia dato il presupposto del nesso causale tra l’agire dell’automobilista _________ e la collisione, nella quale egli non è neppure stato coinvolto. Con osservazioni 10 gennaio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

E. 4 Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

E. 5 Controversa nella fattispecie è unicamente la questione relativa all’esistenza o meno di un nesso causale tra l’agire del conducente __________, ossia la sua repentina manovra di rallentamento, e la collisione tra i veicoli _________ e __________. Secondo l’art. 41 cpv. 1 CO, disposto invocato dall’istante a sostegno della sua pretesa e sul quale il pretore ha fondato il proprio giudizio, è tenuto a riparare il danno chi l’ha cagionato illecitamente. È pacifica in concreto la colpa e il carattere illecito della manovra posta in atto dal conducente __________ il quale, per sua stessa ammissione, ha sensibilmente ridotto la propria andatura al solo scopo di dare una lezione alla conducente __________, ciò che costituisce una violazione dell’art. 12 cpv. 2 ONC secondo il quale le frenate improvvise sono permesse soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno. Simile comportamento, indipendentemente dal fatto di sapere se la velocità raggiunta da _________ fosse di 80 km/h (come dallo stesso ammesso) o 50/60 km/h (secondo le indicazioni dalla teste __________), ha indubbiamente creato una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada (Bussy & Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996, n. 1.3.3 ad art. 37). Altrettanto incontestato è il danno, comprovato dalla fattura 23 aprile 1992 (doc.  B). Il nesso di causalità adeguata, richiesto dall’art. 41 CO, è dato allorché il comportamento del presunto danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, è di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF 112 II 442; Brehm, Berner Kommentar, n. 122 segg. ad art. 41 CO; Schnyder, in Comm. di Basilea, 1996, n. 16 ad art. 41 CO) Alla luce di queste indicazioni dottrinali e giurisprudenziali questa Camera non ritiene che a dipendenza della manovra di  frenata del conducente _________ (che procedeva in testa al gruppo) fosse oggettivamente prevedibile la collisione tra i veicoli _________ (quarto veicolo) e _________ (in terza posizione). L’assenza del nesso causale è in particolare data dal fatto che i due veicoli che seguivano _________ sono riusciti a reagire tempestivamente frenando e mantenendo una sufficiente distanza dal veicolo che li precedeva (cfr. deposizione __________ e __________). Ciò basta ad escludere la causalità della manovra del primo con il tamponamento tra il terzo e quarto veicolo. Aggiungasi che l’istante medesimo, interrogato dai competenti organi di polizia, ha inizialmente escluso tale nesso causale addebitando la causa della collisione al conducente _________ per avergli improvvisamente ostruito la via immettendosi repentinamente sulla corsia di sorpasso per poi frenare altrettanto improvvisamente (cfr. verbale di polizia __________). Per quanto sconsiderata sia stata la manovra del conducente __________, che di per sé costituisce persino un comportamento penalmente rilevante (Bussy & Rusconi, op.cit.,

n. 1.3.3 e 1.3.4 ad art. 37), ciò non basta a dimostrare il nesso causale tra la stessa e la collisione oggetto della presente vertenza. Non potendo condividere l'applicazione del diritto operata dal primo giudice, v'è motivo per accogliere il ricorso in esame.

E. 6 Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 novembre 1996 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza

E. 7 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 800.- a titolo di ripetibili. II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a)     tassa di giustizia                          fr.      200.-

b)     spese                                            fr.         50.- fr.      250.- già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ che rifonderà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.06.1997 16.1996.140

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00140 Lugano 3 giugno 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 novembre 1996 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 7 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 dicembre 1992 da __________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’433.70 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. La presente vertenza trae origine da un incidente della circola-zione avvenuto il 29 marzo 1992 in territorio di __________, sull’autostrada N. 2 in direzione nord, e più precisamente sulla corsia di sorpasso. L’incidente ha interessato quattro vetture seppure solo due sono rimaste coinvolte direttamente, ossia una VW Golf di proprietà di __________ e una BMW con targhe germaniche appartenente a __________. La dinamica dell’incidente può così essere riassunta: __________ alla guida di una vettura Mercedes con targhe italiane di proprietà di __________, ha forzato il sorpasso del veicolo Ford Escort guidato da __________ la quale ha manifestato il proprio disappunto con un gesto volgare. Ultimata la manovra di sorpasso del veicolo __________, __________, sempre sulla corsia di sorpasso, ha rallentato la sua andatura “con l’intenzione di far capire al citato conducente (__________i) che aveva torto” (cfr. interrogatorio _________ di cui al verbale di polizia 29 marzo 1992). Mentre l’automobilista _________ e __________ che la seguiva (in terza posizione) sono riusciti a reagire tempestivamente frenando, così da evitare un eventuale tamponamento, l'automobilista _________ (ultimo veicolo dei quattro) ha urtato la vettura __________. Con istanza 14 dicembre 1992 __________ ha convenuto in giudizio la __________, compagnia presso la quale è assicurata per la RC la proprietaria del veicolo guidato da __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’433.70 oltre accessori, importo corrispondente al danno subito a seguito della collisione. A mente dell’istante la responsabilità dell’accaduto doveva essere ricercata nel modo di guida del conducente __________ il quale, senza valido motivo e al solo scopo di chicane, ha notevolmente ridotto la propria velocità così da sorprendere i veicoli che lo seguivano, in particolare il suo che si trovava in quarta posizione. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l'esistenza di un nesso causale tra la manovra di rallentamento  del conducente _________ e la collisione tra l'istante e il veicolo __________. A comprova di ciò ha allegato il fatto che nonostante la frenata di __________, i due veicoli che lo seguivano (__________ e __________) sono riusciti ad adattare la loro andatura riducendo per tempo la velocità, ciò che permette di concludere alla colpa esclusiva dell’istante per non aver saputo mantenere  una distanza e una velocità adeguate alle circostanze. 2. Con il querelato giudizio il pretore ha concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo comprovati tutti i presupposti dell'art. 41 CO sul quale l'istante ha basato la propria pretesa risarcitoria; in particolare il pretore ha addebitato al modo di guida del  conducente __________ la colpa esclusiva della collisione. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 CPC lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver accolto l'istanza, nonostante non sia dato il presupposto del nesso causale tra l’agire dell’automobilista _________ e la collisione, nella quale egli non è neppure stato coinvolto. Con osservazioni 10 gennaio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Controversa nella fattispecie è unicamente la questione relativa all’esistenza o meno di un nesso causale tra l’agire del conducente __________, ossia la sua repentina manovra di rallentamento, e la collisione tra i veicoli _________ e __________. Secondo l’art. 41 cpv. 1 CO, disposto invocato dall’istante a sostegno della sua pretesa e sul quale il pretore ha fondato il proprio giudizio, è tenuto a riparare il danno chi l’ha cagionato illecitamente. È pacifica in concreto la colpa e il carattere illecito della manovra posta in atto dal conducente __________ il quale, per sua stessa ammissione, ha sensibilmente ridotto la propria andatura al solo scopo di dare una lezione alla conducente __________, ciò che costituisce una violazione dell’art. 12 cpv. 2 ONC secondo il quale le frenate improvvise sono permesse soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno. Simile comportamento, indipendentemente dal fatto di sapere se la velocità raggiunta da _________ fosse di 80 km/h (come dallo stesso ammesso) o 50/60 km/h (secondo le indicazioni dalla teste __________), ha indubbiamente creato una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada (Bussy & Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996, n. 1.3.3 ad art. 37). Altrettanto incontestato è il danno, comprovato dalla fattura 23 aprile 1992 (doc.  B). Il nesso di causalità adeguata, richiesto dall’art. 41 CO, è dato allorché il comportamento del presunto danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, è di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF 112 II 442; Brehm, Berner Kommentar, n. 122 segg. ad art. 41 CO; Schnyder, in Comm. di Basilea, 1996, n. 16 ad art. 41 CO) Alla luce di queste indicazioni dottrinali e giurisprudenziali questa Camera non ritiene che a dipendenza della manovra di  frenata del conducente _________ (che procedeva in testa al gruppo) fosse oggettivamente prevedibile la collisione tra i veicoli _________ (quarto veicolo) e _________ (in terza posizione). L’assenza del nesso causale è in particolare data dal fatto che i due veicoli che seguivano _________ sono riusciti a reagire tempestivamente frenando e mantenendo una sufficiente distanza dal veicolo che li precedeva (cfr. deposizione __________ e __________). Ciò basta ad escludere la causalità della manovra del primo con il tamponamento tra il terzo e quarto veicolo. Aggiungasi che l’istante medesimo, interrogato dai competenti organi di polizia, ha inizialmente escluso tale nesso causale addebitando la causa della collisione al conducente _________ per avergli improvvisamente ostruito la via immettendosi repentinamente sulla corsia di sorpasso per poi frenare altrettanto improvvisamente (cfr. verbale di polizia __________). Per quanto sconsiderata sia stata la manovra del conducente __________, che di per sé costituisce persino un comportamento penalmente rilevante (Bussy & Rusconi, op.cit.,

n. 1.3.3 e 1.3.4 ad art. 37), ciò non basta a dimostrare il nesso causale tra la stessa e la collisione oggetto della presente vertenza. Non potendo condividere l'applicazione del diritto operata dal primo giudice, v'è motivo per accogliere il ricorso in esame. 6. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 novembre 1996 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 7 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 800.- a titolo di ripetibili. II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a)     tassa di giustizia                          fr.      200.-

b)     spese                                            fr.         50.- fr.      250.- già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ che rifonderà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria