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16.1996.134

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-11-22 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.11.1996 16.1996.134

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00134 Lugano 22 novembre 1996 /gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il “ricorso” 8 novembre 1996 presentato da __________ contro la sentenza 18 ottobre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con separate istanze 25 luglio 1996 da __________ rappr. dalla __________ con le quali l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dal convenuto ai PE no. __________ e __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanze 25 luglio 1996 il Comune di _________ ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da __________ ai PE  sopra menzionati notificatigli per il recupero di complessivi fr. 3’689.85 a saldo delle imposte comunali dovute per il 1993 (fr. 1’702.85) e il 1994 (1’987.-); che al contraddittorio il convenuto si è opposto alle istanze lamentando di non aver ricevuto le notifiche di tassazione, quindi di non aver potuto interporre reclamo contro le medesime; che con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo per entrambe le procedure di incasso, nonchè la sua regolare notificazione al convenuto, ha accolto le istanze; che con atto ricorsuale 8 novembre 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 388 cpv. 3 CPC il ricorso per cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di una procedura sommaria deve essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza; che, avendo il ricorrente erroneamente ed esplicitamente considerato un termine per ricorrere di 30 giorni, il suo ricorso -spedito il 9 novembre 1996 (cfr. timbro postale)- è tardivo e ciò pur tenendo conto dell’eventuale periodo di giacenza di 7 giorni; che in ogni caso, a prescindere dalla sua tardività, il ricorso sarebbe irricevibile sia perchè redatto in lingua tedesca, quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, sia perchè si limita a ribadire quanto già espresso in prima sede in merito al mancato ricevimento delle notifiche di tassazione e quindi non adempie i presupposti dell’art. 329 cpv. 2 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia:

1.   Il ricorso 8 novembre 1996 di __________ è irricevibile .

2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3.   Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria