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16.1996.130

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-06-02 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza non ritenendo che i piccoli difetti accertati sulla protesi eseguita dal dott. __________ fossero tali da giustificare una riduzione della mercede. Il pretore ha invece respinto la domanda riconvenzionale addebitando alla convenuta medesima la scelta di far eseguire l’intervento dal dott. __________ anziché permettere all’istante di perfezionare il proprio intervento così come proposto dalla Commissione arbitrale della Società ticinese dei medici-dentisti (STMD).

E. 3 Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 30 ottobre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare di essersi basato sulla perizia giudiziaria anziché riferirsi alla deposizione del teste __________ che l'ha curata e che ha potuto esaminare la protesi realizzata dall'istante, evidenziandone così i difetti e la necessità di procedere al suo totale rifacimento. Con osservazioni 3 dicembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.

E. 4 Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

E. 5 Per quanto attiene alla ricevibilità del gravame, va preliminar-mente rilevato che in questa sede non può essere esaminato il benfondato della tesi con la quale la ricorrente propone la rescissione del contratto con conseguente restituzione dell’importo di fr. 3’000.- da lei versato all’istante. Trattasi infatti di una nuova tesi giuridica che la convenuta propone per la prima volta in questa sede ricorsuale, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Dinanzi al primo giudice la convenuta, basandosi sull'art. 368 cpv. 1 CO, si è limitata a chiedere la riduzione della mercede e il risarcimento del danno, di modo che il giudice, in quanto vincolato alle domande che le parti esprimono nel corso della causa (art. 86 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 86, n. 13 e 19), non era tenuto a chinarsi sulla verifica dei presupposti dell’azione redibitoria. In considerazione della tardività della tesi proposta dalla ricorrente a sostegno della sua opposizione al pagamento della pretesa avversaria, può rimanere irrisolta la questione relativa alla qualifica del contratto concluso dalle parti, pur rilevando che allo stesso la giurisprudenza attribuisce la qualifica di mandato se diagnosi, decisione sulle diverse modalità di trattamento, pianificazione del modus operandi e sua esecuzione, sono lasciati all’apprezzamento discrezionale del medico dentista, e ciò anche nel caso in cui il suo intervento si risolve che la fornitura di una protesi dentaria (Weber, in Comm. di Basilea, 1996, n. 30 ad art. 394 CO; DTF 110 II pag. 378; Rep 1989 pag. 154; 1978 pag. 136).

E. 6 Rimane da esaminare la censura ricorsuale circa l’arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice, con particolare riferimento al fatto per quest’ultimo di non aver tenuto conto della deposizione _________ che attesterebbe la grave difettosità dell’opera fornita dall’istante, e di essersi invece riferito alla perizia giudiziaria allestita a tre anni di distanza "su quanto restava della protesi" in esame. La censura è infondata. Nell’ambito della valutazione delle prove, non va infatti disatteso che il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento (art. 90 CPC), ritenuto che di fronte a prove discordanti egli è tenuto a operare una scelta intesa a stabilire a quale di queste prove debba essere riconosciuta maggiore credibilità (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 18 ad art. 90). Nel caso concreto, il primo giudice non si è trovato di fronte a prove del tutto discordanti. La perizia giudiziaria (pur con le riserve indicate dal perito stesso), il parere della Commissione arbitrale della STMD (doc. G) e la deposizione _________ (a conferma della propria dichiarazione, doc. 3), considerate nel loro insieme legittimano la conclusione presa dal pretore. Risulta infatti che le correzioni suggerite dalla Commissione arbitrale appaiono sostenibili almeno al pari della terapia descritta dal dott. __________. Non si può nemmeno escludere che quest'ultima fosse più indicata per la paziente, ma gli atti di causa non sono affatto univoci in tal senso: in particolare, il perito giudiziario ha ritenuto praticabile la soluzione correttiva cui il dott. _________ aveva dato il suo consenso. Alla luce di quanto sopra esposto, poiché non è compito di questa Camera mettere in discussione la valutazione delle prove da parte del pretore quando non è contraddetta da alcun atto istruttorio (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 327), la sentenza non può essere considerata arbitraria di modo che il ricorso, di carattere essenzialmente appellatorio, deve essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 28 ottobre 1996 di __________ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia                                       fr. 250.-

b) spese                                                         fr. 50.- fr. 300.- già anticipate dalla ricorrente restano a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                                La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1997 16.1996.130

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00130 Lugano 2 giugno 1997/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 ottobre 1996 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 7 ottobre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 23 settembre 1992 da __________ patr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’782.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice che ha invece respinto la pretesa fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta e tendente al pagamento di fr. 3’100.-, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto ed in diritto 1. Nel periodo dal 30 marzo al 20 dicembre 1990 __________ si è sottoposta a un trattamento dentario, assistito da prestazioni odontoiatriche, presso il dentista __________. Per le proprie prestazioni professionali il dott. __________ ha emesso due note d’onorario per complessivi fr. 5’782.- (doc. A e B), importo sul quale __________ ha pagato un acconto di fr. 3’000.-,  rifiutandosi di versare la differenza di fr. 2’782.- poiché non soddisfatta del lavoro effettuato. Da qui l’inoltro da parte del dott. __________ della presente azione giudiziaria con quale ha chiesto la condanna di __________ al saldo delle proprie prestazioni. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere all’istante in considerazione del suo negligente operato risoltosi con la fornitura di una protesi così difettosa da giustificare, oltre che una riduzione della mercede per l'importo fatto valere in giudizio, il risarcimento del danno subito pari a fr. 3’100.-, corrispondenti alla differenza tra quanto da lei complessivamente versato per l’ottenimento di un lavoro a regola d’arte (fr. 7’000.-) rispetto al costo effettivo dell’intervento effettuato con successo dal dott. __________ per fr. 3’900.- (doc. 1). 2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza non ritenendo che i piccoli difetti accertati sulla protesi eseguita dal dott. __________ fossero tali da giustificare una riduzione della mercede. Il pretore ha invece respinto la domanda riconvenzionale addebitando alla convenuta medesima la scelta di far eseguire l’intervento dal dott. __________ anziché permettere all’istante di perfezionare il proprio intervento così come proposto dalla Commissione arbitrale della Società ticinese dei medici-dentisti (STMD). 3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 30 ottobre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare di essersi basato sulla perizia giudiziaria anziché riferirsi alla deposizione del teste __________ che l'ha curata e che ha potuto esaminare la protesi realizzata dall'istante, evidenziandone così i difetti e la necessità di procedere al suo totale rifacimento. Con osservazioni 3 dicembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Per quanto attiene alla ricevibilità del gravame, va preliminar-mente rilevato che in questa sede non può essere esaminato il benfondato della tesi con la quale la ricorrente propone la rescissione del contratto con conseguente restituzione dell’importo di fr. 3’000.- da lei versato all’istante. Trattasi infatti di una nuova tesi giuridica che la convenuta propone per la prima volta in questa sede ricorsuale, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Dinanzi al primo giudice la convenuta, basandosi sull'art. 368 cpv. 1 CO, si è limitata a chiedere la riduzione della mercede e il risarcimento del danno, di modo che il giudice, in quanto vincolato alle domande che le parti esprimono nel corso della causa (art. 86 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 86, n. 13 e 19), non era tenuto a chinarsi sulla verifica dei presupposti dell’azione redibitoria. In considerazione della tardività della tesi proposta dalla ricorrente a sostegno della sua opposizione al pagamento della pretesa avversaria, può rimanere irrisolta la questione relativa alla qualifica del contratto concluso dalle parti, pur rilevando che allo stesso la giurisprudenza attribuisce la qualifica di mandato se diagnosi, decisione sulle diverse modalità di trattamento, pianificazione del modus operandi e sua esecuzione, sono lasciati all’apprezzamento discrezionale del medico dentista, e ciò anche nel caso in cui il suo intervento si risolve che la fornitura di una protesi dentaria (Weber, in Comm. di Basilea, 1996, n. 30 ad art. 394 CO; DTF 110 II pag. 378; Rep 1989 pag. 154; 1978 pag. 136). 6. Rimane da esaminare la censura ricorsuale circa l’arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice, con particolare riferimento al fatto per quest’ultimo di non aver tenuto conto della deposizione _________ che attesterebbe la grave difettosità dell’opera fornita dall’istante, e di essersi invece riferito alla perizia giudiziaria allestita a tre anni di distanza "su quanto restava della protesi" in esame. La censura è infondata. Nell’ambito della valutazione delle prove, non va infatti disatteso che il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento (art. 90 CPC), ritenuto che di fronte a prove discordanti egli è tenuto a operare una scelta intesa a stabilire a quale di queste prove debba essere riconosciuta maggiore credibilità (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 18 ad art. 90). Nel caso concreto, il primo giudice non si è trovato di fronte a prove del tutto discordanti. La perizia giudiziaria (pur con le riserve indicate dal perito stesso), il parere della Commissione arbitrale della STMD (doc. G) e la deposizione _________ (a conferma della propria dichiarazione, doc. 3), considerate nel loro insieme legittimano la conclusione presa dal pretore. Risulta infatti che le correzioni suggerite dalla Commissione arbitrale appaiono sostenibili almeno al pari della terapia descritta dal dott. __________. Non si può nemmeno escludere che quest'ultima fosse più indicata per la paziente, ma gli atti di causa non sono affatto univoci in tal senso: in particolare, il perito giudiziario ha ritenuto praticabile la soluzione correttiva cui il dott. _________ aveva dato il suo consenso. Alla luce di quanto sopra esposto, poiché non è compito di questa Camera mettere in discussione la valutazione delle prove da parte del pretore quando non è contraddetta da alcun atto istruttorio (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 327), la sentenza non può essere considerata arbitraria di modo che il ricorso, di carattere essenzialmente appellatorio, deve essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 28 ottobre 1996 di __________ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia                                       fr. 250.-

b) spese                                                         fr. 50.- fr. 300.- già anticipate dalla ricorrente restano a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                                La segretaria