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16.1996.13

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-09-30 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.09.1996 16.1996.13

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00013 Lugano 30 settembre 1996 /gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da __________ contro la sentenza 5 gennaio 1996 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa civile inappellabile promossa con istanza 31 agosto 1994 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 950.- oltre accessori nonchè il rigetto delle opposizioni interposte dai convenuti ai PE no. __________e __________dell’UE di Lugano, domande che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 500.-, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto:

1.   L’ing. __________, così incaricato dal Municipio di __________, ha allestito il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di canalizzazione sulla strada comunale di cui alla particella n. __________ RFD __________. Avendo i proprietari confinanti - trattasi di sei proprietari tra i quali __________ e __________ - accettato di allacciarsi alla nuova canalizzazione, il 1° settembre 1989 l’ing. __________ ha trasmesso loro un preventivo per le spese di allacciamento di complessivi fr. 16’000.-, preventivo che essi hanno accettato limitatamente all’importo di fr. 6’000.-. A lavori ultimati, il costo complessivo dei lavori ha raggiunto l’importo di fr. 12’320.70. L’ing. __________ ha richiesto di conseguenza ai coniugi __________ il pagamento della loro quota parte, pari a fr. 2’053.45. Su tale importo essi hanno pagato fr. 1’000.-, pari ad 1/ 6 della somma preventivata e accettata inizialmente, rifiutandosi di pagare la differenza non essendo stati informati della necessità di procedere a lavori supplementari rispetto a quelli preventivati. Da qui l’inoltro da parte dell’ing. __________ dell’istanza 31 agosto 1994 con la quale ha postulato la condanna dei convenuti al pagamento di fr.  950.-. a saldo delle sue prestazioni. All’udienza indetta per il contraddittorio i convenuti hanno ribadito la loro opposizione alla pretesa avversaria.

2.   Con il querelato giudizio il primo giudice, rimproverando all’istante di non aver reso edotti i convenuti circa la necessità di procedere a lavori supplementari, ciò che ha determinato un aumento dei costi inizialmente previsti, ha accolto la sua istanza limitatamente a fr. 500.-.

3.   Con il presente tempestivo ricorso __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento con argomentazioni che verranno riprese nei seguenti considerandi. Con osservazioni 28 febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame, eccependone innanzi tutto la nullità.

4.   La costante giurisprudenza di questa Camera afferma che un atto ricorsuale, ancorché carente dell’indicazione esplicita del motivo di cassazione invocato, così come previsto dall’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, è comunque ricevibile se dalla sua motivazione si leggono con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità l’esistenza di un motivo di cassazione fra quelli indicati in modo esaustivo dall’art. 327 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5).

5.   Nel caso concreto il contenuto dello scritto 22 gennaio 1996 dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come un ricorso per cassazione. Infatti, invece di indicare a questo giudice le loro critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, oppure ancora i loro diritti relativi alla conduzione del processo, i ricorrenti fanno un’enumerazione di fatti noti, rispettivamente ad affermazioni del giudice contenuti nella motivazione, senza trarne conclusione alcuna. In tal modo, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudicato impugnato. Ai sensi dell’art. 329 CPC dev’essere così constatata la nullità del ricorso.

6.   A titolo abbondanziale si può tuttavia osservare che nemmeno la censura relativa al pagamento di fr. 384.- effettuato dai convenuti ”come da accordo in udienza del 24.10.94” non può essere considerata. Essa infatti è stata sollevata per la prima volta in questa sede ricorsuale, quindi tardivamente ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Spettava infatti ai convenuti far valere in occasione dell’udienza del 24 ottobre 1994, l’avvenuto pagamento di tale somma senza che possa a tal fine bastare la produzione dello scritto 25 ottobre 1994 poiché successivo al contraddittorio e perché dal medesimo non risulta la prova di tale pagamento.

7. Siccome anche la parte che non è patrocinata da un legale ha diritto a un’indennità per compensare il dispendio di tempo e gli inconvenienti del processo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 6), si giustifica il riconoscimento all’istante di un importo a questo titolo. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia:

1.   Il ricorso 22 gennaio 1996 __________ e __________ è nullo.

2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 60.- a titolo di indennità.

3.   Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria