Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.05.1997 16.1996.124
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.96.00124 Lugano 26 maggio 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 ottobre 1996 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ Contro la sentenza 9 settembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 18 aprile 1990 da __________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’074.95 oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 3’266.90, mentre ha respinto la pretesa di fr. 6’621.75 fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. __________ ha lavorato alle dipendenze di Idrotecnica __________, ditta attiva nel campo del trattamento delle acque, dal 1° marzo 1988 sino al 17 gennaio 1990, data per la quale gli è stato notificato il licenziamento con effetto immediato da parte della datrice di lavoro. Con istanza 18 aprile 1990, contestando l’esistenza dei presupposti per un licenziamento in tronco, __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'074.95 a saldo delle proprie pretese salariali per i mesi di gennaio e febbraio 1990, ossia sino alla scadenza del contratto da lui regolarmente disdetto il 27 dicembre 1989 per il 28 febbraio 1990. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo il benfondato del licenziamento in tronco del dipendente a causa del comportamento sleale dallo stesso assunto in relazione alla sua partecipazione professionale e finanziaria a __________, ditta concorrente costituita il 20 dicembre 1989 e presso la quale si è in seguito recato a lavorare, e al tentativo si sottrargli clientela e personale avendo cercato di convincere il collega __________ ad abbandonare il posto di lavoro per seguirlo nella nuova ditta. In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto il pagamento di fr. 6'621.75 quale risarcimento dei danni cagionati dal lavoratore ad un veicolo di sua proprietà in occasione di due incidenti della circolazione avvenuti nel 1988 e 1989. 2. La vertenza è stata decisa una prima volta con sentenza 19 gennaio 1992 con la quale il pretore, accertata l’inconsistenza del licenziamento in tronco con riferimento ad uno solo dei tre addebiti mossi al dipendente, ossia quello della sua partecipazione finanziaria a __________, ha parzialmente accolto l’istanza riconoscendo fondate le pretese salariali del lavoratore nella misura di fr. 3’266.90. La domanda riconvenzionale di __________, è stata per contro respinta in quanto tardiva. Il giudizio pretorile è stato confermato da questa Camera con sentenza 17 agosto 1993, annullata dalla I Corte civile del Tribunale federale il 3 dicembre 1993. Facendo proprie le censure contenute nella sentenza federale, questa Camera ha emesso un nuovo giudizio l’11 marzo 1994 con il quale ha rinviato gli atti al primo giudice affinché esaminasse gli altri due comportamenti anticontrattuali rimproverati al dipendente, ossia il tentativo di accaparramento della clientela e del personale della convenuta. 3. Con sentenza 9 settembre 1996 il pretore ha concluso al parziale accoglimento dell’istanza non ritenendo che fossero dati i presupposti per il licenziamento in tronco del dipendente. Il primo giudice non ha in particolare ritenuto provato l’addebito mosso all’istante di aver tentato di accaparrarsi clientela della convenuta e di convincere un suo dipendente ad abbandonare il posto di lavoro per entrare alle dipendenze della ditta concorrente __________. 4. Con il presente tempestivo gravame __________. è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per essersi distanziato dalla testimonianza __________, terzo estraneo alla lite che ha confermato gli addebiti mossi al dipendente, senza darne sufficiente spiegazione in sentenza, ciò che costituirebbe pure una violazione dell’art. 90 CPC. Con osservazioni 21 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame chiedendo che ne venga accertata la temerarietà. 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 6. In base all’art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. L’onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Se la parte alla quale compete l’onere della prova, non riesce a provare le circostanze di fatto costitutive del suo diritto, il giudice è tenuto a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nel rispetto di questo principio, il giudice valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep 1989 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8 CC). Nella fattispecie, a comprova del tentativo dell’istante di accaparrarsi della sua clientela la convenuta ha richiamato la deposizione del __________, collega dell’istante. Il primo giudice non ha ritenuto questa prova idonea a sostanziare la tesi di parte convenuta in quanto smentita dal dipendente stesso nell’ambito del suo interrogatorio formale. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto per il primo giudice di aver indicato in sentenza l’esistenza di questa contraddizione tra le due versioni, costituisce una sufficiente spiegazione dei motivi che lo hanno determinato a distanziarsi dalla testimonianza __________, e ciò in conformità con l’art. 90 CPC. A proposito delle due prove in discussione, va rilevato che la prova testimoniale così come l’interrogatorio formale della parte, costituiscono due tra i vari mezzi di prova offerti dal CPC (art 188 CPC), ai quali deve essere riconosciuto valore probatorio, senza che si possa di primo acchito attribuire maggiore credibilità alla prova testimoniale come preteso dalla ricorrente. Se quindi vi sono delle prove che forniscono versioni discordanti in merito ad una determinata circostanza, spetta al giudice valutare a quale delle due versioni dare maggiore credibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 18 ad art. 90), fermo restando che in difetto di altri indizi o supporti probatori, bisogna ritenere non provata la circostanza medesima (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 15 e 37 ad. art. 183). Alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione del pretore che non ha ritenuto provato il tentativo di accaparramento della clientela da parte del dipendente __________, non potendo al proposito bastare la deposizione __________ in quanto sconfessata dall’istante medesimo nel suo interrogatorio formale, le cui risultanze va detto non sono state contestate dalla convenuta nelle sue conclusioni scritte, non è arbitraria. 7. I principi esposti al precedente considerando valgono anche per quanto attiene alla valutazione delle deposizioni testimoniali __________ e __________ in merito all’ulteriore addebito mosso al dipendente di aver cercato di convincere il collega __________ a passare alla concorrenza. Il pretore non ha ritenuto provata l’allegazione della convenuta, poichè confermata dal __________ ma smentita dalla __________ e, indirettamente, dai __________ e __________. Anche su questo punto la censura ricorsuale, in quanto si limita a sostituire il proprio punto di vista a quello del giudice, è infondata. Confrontato alla versione __________ secondo la quale “nel mese di giugno o luglio 1989... il sig. __________ mi ha invitato a seguirlo in questa nuova impresa”, e a quella della __________ che afferma che alla fine di aprile 1989 “__________ si rivolse al sig. __________ esprimendogli il desiderio di voler andare a lavorare con lui nel caso in cui avesse costituito una propria ditta”, il pretore ha scelto di dar maggior credito a questa deposizione in quanto corroborata dalle affermazioni dei __________ e __________ che hanno escluso che fosse nelle intenzioni di __________ assumere altri dipendenti. Se è pur vero che i __________ e __________ riferiscono di episodi avvenuti a distanza di un paio di mesi, è altrettanto vero che la versione __________, sulla quale la convenuta basa la prova della sussistenza del motivo grave legittimante il licenziamento con effetto immediato, è smentita dall’istante medesimo e, indirettamente, dai tre testi di parte istante: ciò basta per dire che la conclusione del primo giudice non è arbitraria non essendo sconfessata da altre risultanze istruttorie (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 4 e 5 ad art. 327). 8. L’esito del ricorso, che deve essere respinto non avendo evidenziato il motivo di cassazione invocato, non comporta, in assenza dei presupposti dell’art. 152 CPC, la dichiarazione di temerarietà dello stesso. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 7 ottobre 1996 di __________ è respinto .
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. __________ rifonderà a __________ fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria