Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.04.1997 16.1996.122
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.96.00122 Lugano 14 aprile 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 settembre 1996 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ Contro la sentenza 19 settembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 aprile 1993 da __________ patr. dallo Studio Legale __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’230.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Nel mese di ottobre 1992 __________, ditta che si occupa del commercio di bevande alcoliche, ha fornito alla discoteca “__________” di __________ merce per un valore di fr. 5’230.-. Poichè le relative fatture emesse il 19 ottobre 1992 (doc. A e B) sono rimaste insolute, la venditrice ne ha chiesto il pagamento con la presente azione giudiziaria, promossa nei confronti di __________, ossia della persona con la quale il contratto di vendita e fornitura di bevande alcoliche sarebbe stato concluso. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva, non avendo egli ordinato la merce controversa, peraltro destinata a un locale notturno gestito dalla __________ e del quale egli non è proprietario contrariamente a quanto preteso da controparte. Egli ha ammesso per contro di disporre di una procura per poter agire in nome e per conto della società menzionata. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso all’acco-glimento dell’istanza respingendo l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto. A mente del primo giudice questi si è infatti comportato in modo tale da lasciar intendere che egli agisse in qualità di proprietario della discoteca alla quale erano destinate le bevande alcoliche, tant’è che ha ordinato personalmente la merce. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver concluso al perfezionamento di un contratto di compravendita tra lo stesso e l'istante, e ciò nonostante quest'ultima abbia chiaramente ammesso che la merce era destinata a un locale pubblico del quale egli non è proprietario né in altro modo responsabile. Con osservazioni 23 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 5. La legittimazione passiva costituisce un presupposto di diritto sostanziale che determina la proponibilità materiale dell’azione contro una determinata persona. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice che ha ammesso la sua legittimazione passiva, vedendo in quest’ultimo il partner contrattuale dell'istante nell'ambito della compravendita controversa, non è arbitraria poichè trova il giusto riscontro nelle risultanze istruttorie. Dalle stesse è infatti emerso: che in occasione del loro primo incontro avvenuto presso __________, il convenuto si è presentato all’istante quale proprietario della discoteca __________ di __________ alla quale la merce era destinata (cfr. risposta no. 9 teste __________); che la merce è stata ordinata dal convenuto durante un incontro avvenuto con un rappresentante di parte istante e un responsabile della discoteca, incontro che ha avuto luogo presso la discoteca medesima (cfr. risposta no. 7 e 9 teste __________ e teste __________); che pertanto nessun elemento fattuale poteva indurre l’istante a ritenere che __________ agiva per conto di terzi. D’altra parte, a queste risultanze il convenuto si limita a contrapporre la propria versione dei fatti, senza apportare validi elementi atti a dimostrare che egli non ha preso parte alle trattative con l’istante, in particolare che la merce sarebbe stata ordinata da terzi oppure che egli avrebbe agito in qualità di rappresentante di __________, società che gestisce la discoteca “__________ ”. Nulla giova a sostegno della tesi del convenuto il fatto che i bollettini di consegna della merce (doc. A e B) non siano stati dallo stesso sottoscritti. Infatti, a prescindere dal fatto di sapere a chi appartenga la firma apposta su questi documenti, ai fini del perfezionamento del contratto di compravendita in discussione non è necessario un accordo scritto ma basta uno scambio di volontà reciproche e concordanti, che può anche essere manifestato in modo tacito o per atti concludenti (art. 1 CO). 6. Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve quindi essere respinto con il carico delle tasse, spese di giustizia e ripetibili secondo la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 25 settembre __________ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.-- b) spese fr. 50.-- fr. 300.-- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- per ripetibili di questa sede. 3. Intimazione: __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria