Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.08.1996 16.1996.104
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.96.00104 Lugano 29 agosto 1996 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi, Giani segretaria: Petralli sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 agosto 1996 presentato da __________ (rappr. dall’avv. __________) contro la decisione del Giudice di pace del circolo della Navegna, dipendente da istanza 13 maggio 1996 di __________, (rappr. dall’avv__________) con la quale l’istante ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione “ad affiggere sul mappale no. __________del comune di __________, limitatamente ai due posteggi situati ad ovest dell’area di parcheggio (sentenza 13.2.1996 Pretura di Locarno-Campagna) e meglio come risulta dalla planimetria acclusa, un segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli sul fondo summenzionato e commina ai contravventori una multa da fr. 20.- a fr. 500.-”; vista l’impugnazione 21 agosto 1996 __________ che chiede l’annullamento della decisione del giudice di pace; ritenuto in fatto e considerato in diritto che il presente appello dev’essere trattato come ricorso in cassazione; che infatti, ancorché l’art. 375 bis cpv. 3 CPC rinvii alla procedura di camera di consiglio (art. 360 segg. CPC), la causa rientra nelle competenze del giudice di pace (art. 375 bis cpv. 1 CPC) le cui decisioni sono impugnabili solo con il rimedio della cassazione in virtù dell’art. 300 CPC (Rep 1990, 284); che lo stesso gravame risulta però essere inammissibile poiché presentato da persona priva di legittimazione; che infatti, siccome l’azione di cui all’art. 375 bis CPC tende a tutelare il possesso nei confronti di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore, ossia una cerchia indeterminata di persone, siamo di fronte a una procedura non contenziosa nella quale non esiste una parte convenuta (Messaggio concernente la modifica di alcune disposizioni del CPC del 17.2.1971 e del diritto giudiziario del 26.2.1985, p. 9); che di conseguenza nell’ambito di una tale causa è legittimato a ricorrere solo l’istante nel caso in cui ritenga errato il giudizio del giudice di pace (CCC 4.10.1989 in re B. c/ L.); che chi pretende di avere un migliore diritto sull’area in questione o è munito di autorizzazione espressa, nel quale caso il problema non si pone, oppure deve far valere le proprie ragioni in altra sede; che, a dipendenza dell’esito del ricorso -deciso in virtù dell’art. 313 bis CPC- diventa priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo proposta dal ricorrente; Richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG decide 1. Il ricorso per cassazione __________, è inammissibile. 2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 90.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna, Minusio Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria