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16.1996.103

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-04-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.04.1997 16.1996.103

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00103 Lugano 17 aprile 1997 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 agosto 1996 presentato da __________ contro la sentenza 5 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 25 febbraio 1994 nei confronti di __________ patr. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’915.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Il 6 ottobre 1993 __________, titolare di una ditta che si occupa tra l’altro della costruzione di caminetti, ha concluso un con __________ un contratto di appalto avente per oggetto il rifacimento del camino e il risanamento della canna fumaria in una casa di proprietà di quest’ultimo a __________. Il costo dell’opera è stato preventivato in fr. 10’500.- (doc. B). Iniziati i lavori con l’apertura della canna fumaria, l’appaltatore ha dovuto interromperli a causa della situazione presentatasi in loco che denotava come il manufatto fosse stato costruito senza rispettare le norme anti incendio, circostanza questa che rendeva pericolosa la continuazione dei lavori e di cui ha reso tempestivamente edotto il committente comunicandogli la provvisoria sospensione degli stessi in attesa di una perizia tecnica da parte delle competenti autorità (doc. C). Il 19 ottobre 1993, effettuati i necessari lavori per il ripristino della situazione iniziale con la chiusura della canna fumaria__________ ha emesso la relativa fattura per fr. 1’915.- (doc. E), che __________ si è rifiutato di pagare, da qui l’inoltro della presente azione giudiziaria. __________ ha contestato la pretesa avversaria avendo l’istante provveduto di sua iniziativa alla sospensione dei lavori e alla successiva chiusura della canna fumaria. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, esclusa la facoltà per l’istante di appellarsi alle circostanze straordinarie di cui all’art. 373 cpv. 2 CO per il fatto che l’anomala situazione accertata al momento dell’apertura della canna fumaria era prevedibile già prima dell’inizio dei lavori, ha respinto l’istanza non riconoscendo a quest’ultimo il diritto alla pretesa mercede. Procedendo di sua iniziativa alla chiusura del camino l’istante, non solo ha eliminato quella parte di lavori (apertura della canna fumaria) eseguiti conformemente al contratto ma, di fatto, non ha fornito nessun’opera. Secondo il primo giudice la pretesa dell’istante sarebbe comunque ingiustificata anche dal punto di vista delle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 segg. CO) -non trovandosi il committente arricchito delle sue prestazioni- e di quelle sulla gestione d’affari senza mandato (art. 419 segg. CO) non avendo l’istante agito nell’interesse del convenuto che avrebbe dovuto ricorrere ad un‘altra ditta per il risanamento del camino. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto che egli non intendesse portare a termine l’opera appaltata, poichè egli ha semplicemente sospeso in attesa di istruzioni da parte del committente, dovendo poi procedere alla chiusura della canna fumaria per motivi di sicurezza. Il ricorrente contesta inoltre l’accertamento del primo giudice secondo il quale il convenuto avrebbe affidato i lavori a un’altra ditta, circostanza questa che non emerge da nessuna risultanza istruttorie. Per quanto attiene all’importo fatto valere in causa, l’insorgente osserva che lo stesso corrisponde in sostanza al primo acconto  dovuto sulla mercede che il committente non ha mai versato. Da ultimo invoca l’applicazione dell’art. 378 cpv. 2 CO per il fatto che il convenuto ha omesso di informarlo circa l’inadeguatezza del manufatto sul quale egli era stato chiamato a intervenire. Con osservazioni 11 settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Controversa nella concreta fattispecie è la questione di sapere se l’istante abbia o meno diritto ad essere remunerato per il  lavoro svolto presso l’abitazione del convenuto, in particolare se le spese da questi sostenute in relazione all’inizio dei lavori concordati con il convenuto e alla loro successiva interruzione, debbano essere assunte dal committente. Nel contratto di appalto, obbligo principale dell’appaltatore è quello di fornire un’opera, ossia un risultato (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed.,1996, n. 18 e segg.). Nel caso di specie è pacifico che l'istante non ha potuto fornire l'opera -consistente nell’esecuzione di un nuovo camino- per motivi oggettivi attinenti alla situazione presentatasi al momento della demolizione di quello esistente, che ha evidenziato come questo non sia stato originariamente edificato conformemente alle norme antincendio, ciò che ha imposto la sospensione dei lavori. Comunicando la sospensione dei lavori in attesa di istruzioni da parte del committente (doc. C), misura giustificata secondo il perito, l’istante si è conformato al disposto di cui all’art. 365 cpv. 3 CO. Indipendentemente dal fatto di sapere se questo stato di cose fosse o meno prevedibile al momento dell'allestimento dell'offerta da parte dell'istante, determinante è il fatto di sapere se l'intervento controverso, in particolare la chiusura della canna fumaria, sia stato concordato tra le parti. A questo proposito l’affermazione dell’istante secondo la quale  egli avrebbe saputo, per il tramite dell'inquilino __________, che il convenuto non intendeva correre inutili rischi “e quindi ordinava il ripristino della situazione iniziale “ (cfr. punto 1 istanza), non è stata seriamente contestata da quest’ultimo. Nella risposta egli si è infatti limitato a confermare che per i lavori di ripristino  l’istante è stato interpellato direttamente dall’inquilino __________ senza però negare di aver dato il proprio assenso. Non solo: risulta che l’inquilino -di fronte all’impossibilità di far funzionare sia il caminetto sia la stufa a nafta- ha sollecitato il convenuto a intervenire. Le parti si incontrarono così sul posto e “in quell’occasione il signor __________ gli chiese (al __________) un preventivo per il ripristino del camino. Dopo un certo tempo il signor __________ è tornato ed ha eseguito il lavoro” (__________). Questo almeno tacito accordo sulla necessità di chiudere la cappa del caminetto trova poi conferma nello scritto del convenuto 3 gennaio 1994 alla controparte con cui la sollecita per l’invio della fattura relativa anche alla chiusura della cappa su domanda della sua assicurazione RC (doc.G). Alla luce di quanto sopra esposto, è pertanto arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante avrebbe agito di sua iniziativa. Non è pertanto più necessario l’esame delle ulteriori censure ricorsuali, pur osservando come -discutendo sull’applicabilità dell’art. 419 segg. CO- il primo giudice sia  incorso in un’altra più grave svista, laddove afferma che il convenuto avrebbe  dovuto incaricare un’altra ditta per il risanamento del camino: ciò che non trova nessun riscontro negli atti di causa. 6. Per i motivi suesposti devono essere considerati presenti i presupposti per accogliere il ricorso: in concreto la conclusione del primo giudice appare contraddetta dalle prove, in particolare dal doc. G e dalla testimonianza __________. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia. 7. Per quanto attiene al quantum della mercede di spettanza dell’istante per il suo intervento presso l’abitazione del convenuto, la stessa deve essere riconosciuta nella misura accertata dal perito giudiziario e rimasta incontestata dalle parti, ossia fr. 1’500.-. Su quest'importo sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) non risultando una diversa pattuizione tra le parti, a far tempo dal 29 dicembre 1993, data per la quale il convenuto è stato messo formalmente in mora per la prima volta ex art. 102 cpv. 1 CO (doc. F3). 8. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, di prima e seconda sede, seguono la reciproca soccombenza che viene calcolata in 1/8 a carico dell’istante e 7/8 a carico del convenuto (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 14 agosto 1996 di __________ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 5 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.       L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ è condannato a versare a __________ l’importo di fr. 1’500.- oltre interessi del 5% dal 29 dicembre 1993.

2.       Per lo stesso importo, è rigettata in via definitiva, l’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio.

3.       La tassa di giustizia, fissata in fr. 200.- e le spese, da anticipare come di rito, rimangono a carico dell’istante per 1/8 mentre la rimanenza deve essere posta a carico di __________ che verserà all’istante fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte. II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia      fr. 100.-

b) spese                         fr. 50.- fr. 150.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/8 mentre la rimanenza di 7/8 deve essere posta a carico di __________ che rifonderà a __________ l’importo di fr. 100.- quale indennità ridotta per questa sede. III. Intimazione:

- __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria