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16.1995.90

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-11-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.11.1995 16.1995.90

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00090 Lugano 15 novembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 maggio 1995 presentato da __________ (rappr. dal __________, patr. dall’avv. __________) Contro la sentenza 24 marzo 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 27 agosto 1992 da __________ patr. dall’avv. __________ tendente ad ottenere la condanna dell’ente pubblico al pagamento di fr. 7’509.35 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, viste le osservazioni al ricorso presentate dalla controparte, considerato in fatto e in diritto: che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC), sia essa quella di essere parte sia essa quella processuale; che il Comune ticinese gode della capacità di essere parte in un processo avendo la personalità giuridica propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. e LOC riserva all’assemblea comunale

- rispettivamente al Consiglio comunale (art. 42 cpv. 2 LOC) - l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, con la sola eccezione delle cause provvisionali o possessorie o di quelle amministrative (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 38, n. 3; Rep 1967 226; DTF 102 Ia 400); che la controversia in esame, fondata sull’art. 58 CO, è un’azione civile ordinaria e soggiace al citato disposto della LOC; che dagli atti di causa manca la prova che il Consiglio comunale di __________ abbia autorizzato il Comune a stare in causa nei confronti della pretesa dell’istante; che quindi il ricorso, presentato da una parte alla quale difetta  il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC), è nullo così come l’udienza di discussione e tutti gli atti successivi di causa, compresa la sentenza qui impugnata; che gli atti vanno così ritornati al pretore affinchè abbia a riprendere la procedura, dall’aultimo atto processuale valido in poi; Per i quali motivi, visti gli art. 97 e 142 CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC pronuncia: I.   Il ricorso per cassazione 2 maggio 1995 del __________ è nullo . II.   Nella causa inc. no. 132/92 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città sono dichiarati nulli la risposta di causa così come tutti gli atti processuali successivi, compresa la sentenza 25 marzo 1995. § Gli atti sono ritornati al pretore per gli incombenti di cui ai considerandi. III.   Non si prelevano tasse nè spese. Il __________ verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede. IV.   Intimazione a: __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria