Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 24 aprile 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 aprile 1995 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 13 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza
E. 28 gennaio 1994
da
__________
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’765.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UEF
di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
1. Con istanza 28 gennaio 1994
la __________ ditta specializzata nella compravendita, installazione e
manutenzione di piscine e prodotti accessori, ha convenuto in giudizio
__________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’765.- oltre
accessori, a saldo di due fatture: una del 6 agosto 1990 emessa da “__________”
di fr. 7’600.- (doc. E) e una emessa dall’istante il 27 settembre 1991 di fr.
165.- (doc. F). Queste fatture si riferiscono alle prestazioni per
l’allestimento della documentazione necessaria e per l’installazione di una
piscina presso i convenuti.
I convenuti si sono
opposti alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la carenza di
legittimazione attiva dell’istante, avendo intrattenuto le loro relazioni
contrattuali unicamente con lo __________ . Nel merito hanno sostenuto di aver
provveduto al pagamento del preteso credito in base ad una fattura recante la
medesima intestazione, il medesimo numero e la medesima data della fattura doc.
E, ma di importo superiore e pari a fr. 20’000.- per il quale risulta in calce
l’avvenuto pagamento a saldo (doc. 5). Essi hanno lamentato da ultimo la
presenza di difetti nell’opera fornita.
2. Con il querelato giudizio
il segretario-assessore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva per il fatto che la pretesa dedotta in causa sarebbe stata trasferita
all’istante. Il giudice ha quindi ammesso la pretesa degli istanti, ritenendo
la fattura doc. 5 fittizia. Per quanto attiene ai ventilati difetti dell’opera,
il primo giudice ha ritenuto tardiva la loro notifica.
3. Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 maggio 1995
del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono insorti contro il
predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per aver concluso alla legittimazione attiva dell’istante quando
dagli atti emerge che essi hanno intrattenuto delle relazioni contrattuali
unicamente con lo __________ e non con la __________. Nel merito rimproverano
al giudice di non aver considerato estinto il loro debito alla luce della
fattura di cui al doc. 5
Con osservazioni 23 maggio
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (
DTF
119 Ia
E. 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
5. La legittimazione attiva
dell’istante deve essere verificata dal giudice sulla base dei fatti allegati e
accertati, trattandosi di una questione di diritto sostanziale: la sua carenza
comporta la reiezione dell’istanza (
Ottaviani
, Le parti nel processo
civile ticinese, 1989, pag. 17/18;
Cocchi/Trezzini
, CPC, ad art. 181, n.
2 e 5).
Nel caso concreto va
anzitutto considerato che la documentazione agli atti, attestante la
conclusione del rapporto contrattuale fra le parti, prova univocamente che
controparte dei signori __________ è stata la ditta individuale __________ così
l’offerta per l’impianto piscina del 27 febbraio 1989 (doc. C), la descrizione
per lo stesso impianto del 30 novembre 1989 (doc. D), la fattura no. __________
per complessivi fr. 7’600.-- a corpo (doc. E) e il primo estratto
conto/sollecito per lo stesso importo del 21 settembre 1990 (doc. H).
In secondo luogo risulta che il titolare di quella ditta individuale, __________,
in data 26 aprile 1991 ha promosso la costituzione di due società anonime. Sennonchè
contestualmente egli ha tenuto a distinguere quali attivi e passivi apportava
alle due nuove società: alla __________, l’attivo e il passivo di un’altra sua
ditta individuale, la __________ (doc. Q); alla __________, l’attivo e il
passivo della ditta individuale __________ (doc. R).
Così operando, la successione nella titolarità dei crediti appare vincolata
allo schema descritto: la __________ non è pertanto legittimata, salvo cessione
(né sostenuta, né verosimilmente avvenuta), a procedere per un credito di
__________ Né possono indurre a diversa conclusione le altre prove
dell’incarto. Non i solleciti di pagamento di __________ (plico doc. G),
successivi tutti alla costituzione delle due società anonime, coi quali semmai
è iniziato l’errore del loro comune amministratore - __________ -
nell’intestazione del credito in oggetto; non le testimonianze, rese da
procuratori di entrambe le società o da persone estranee, che non possono
sovvertire oggi il risultato della documentazione fondamentale del contratto
venuto in essere nel 1989 tra i convenuti e lo __________ di __________.
Relazione coerentemente riconosciuta dai signori __________, ancora in data 16
febbraio 1993, contestando i lavori tramite il loro patrocinatore (doc. M).
La decisione del segretario-assessore che ha ammesso la legittimazione attiva
di __________ dev’essere annullata, perché urta in modo manifesto con le
risultanze istruttorie considerate nel loro complesso.
6. La legittimazione attiva
dell’istante è per contro sicuramente data per quanto attiene al credito
risultante dalla fattura 27 settembre 1991 di fr. 165.- (doc. F), intestata
alla __________. L’eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento
dello scoperto, sollevata dai convenuti con riferimento al doc. 5 dal quale si
evince che il saldo della fattura 6 agosto 1990 sarebbe avvenuto il 5 ottobre
1990, non è proponibile nei confronti della fattura in discussione trattandosi
di un credito sorto dopo la controversa liquidazione delle pretese
dell’istante.
Ne discende che l’importo
di fr. 165.- senz’altro è dovuto.
7. La pressoché totale
soccombenza della parte istante giustifica di accollare a quest’ultima le spese
di giustizia e le ripetibili di prima e seconda sede.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
28 aprile 1995 di __________ e __________ è
parzialmente accolto
.
Di conseguenza la sentenza
13 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.04.1996 16.1995.89
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.95.00089 Lugano 24 aprile 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 aprile 1995 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 13 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 28 gennaio 1994 da __________ patr. dall’avv. __________ con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’765.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto:
1. Con istanza 28 gennaio 1994 la __________ ditta specializzata nella compravendita, installazione e manutenzione di piscine e prodotti accessori, ha convenuto in giudizio __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’765.- oltre accessori, a saldo di due fatture: una del 6 agosto 1990 emessa da “__________” di fr. 7’600.- (doc. E) e una emessa dall’istante il 27 settembre 1991 di fr. 165.- (doc. F). Queste fatture si riferiscono alle prestazioni per l’allestimento della documentazione necessaria e per l’installazione di una piscina presso i convenuti. I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la carenza di legittimazione attiva dell’istante, avendo intrattenuto le loro relazioni contrattuali unicamente con lo __________ . Nel merito hanno sostenuto di aver provveduto al pagamento del preteso credito in base ad una fattura recante la medesima intestazione, il medesimo numero e la medesima data della fattura doc. E, ma di importo superiore e pari a fr. 20’000.- per il quale risulta in calce l’avvenuto pagamento a saldo (doc. 5). Essi hanno lamentato da ultimo la presenza di difetti nell’opera fornita.
2. Con il querelato giudizio il segretario-assessore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva per il fatto che la pretesa dedotta in causa sarebbe stata trasferita all’istante. Il giudice ha quindi ammesso la pretesa degli istanti, ritenendo la fattura doc. 5 fittizia. Per quanto attiene ai ventilati difetti dell’opera, il primo giudice ha ritenuto tardiva la loro notifica.
3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 maggio 1995 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver concluso alla legittimazione attiva dell’istante quando dagli atti emerge che essi hanno intrattenuto delle relazioni contrattuali unicamente con lo __________ e non con la __________. Nel merito rimproverano al giudice di non aver considerato estinto il loro debito alla luce della fattura di cui al doc. 5 Con osservazioni 23 maggio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
5. La legittimazione attiva dell’istante deve essere verificata dal giudice sulla base dei fatti allegati e accertati, trattandosi di una questione di diritto sostanziale: la sua carenza comporta la reiezione dell’istanza (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17/18; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 181, n. 2 e 5). Nel caso concreto va anzitutto considerato che la documentazione agli atti, attestante la conclusione del rapporto contrattuale fra le parti, prova univocamente che controparte dei signori __________ è stata la ditta individuale __________ così l’offerta per l’impianto piscina del 27 febbraio 1989 (doc. C), la descrizione per lo stesso impianto del 30 novembre 1989 (doc. D), la fattura no. __________ per complessivi fr. 7’600.-- a corpo (doc. E) e il primo estratto conto/sollecito per lo stesso importo del 21 settembre 1990 (doc. H). In secondo luogo risulta che il titolare di quella ditta individuale, __________, in data 26 aprile 1991 ha promosso la costituzione di due società anonime. Sennonchè contestualmente egli ha tenuto a distinguere quali attivi e passivi apportava alle due nuove società: alla __________, l’attivo e il passivo di un’altra sua ditta individuale, la __________ (doc. Q); alla __________, l’attivo e il passivo della ditta individuale __________ (doc. R). Così operando, la successione nella titolarità dei crediti appare vincolata allo schema descritto: la __________ non è pertanto legittimata, salvo cessione (né sostenuta, né verosimilmente avvenuta), a procedere per un credito di __________ Né possono indurre a diversa conclusione le altre prove dell’incarto. Non i solleciti di pagamento di __________ (plico doc. G), successivi tutti alla costituzione delle due società anonime, coi quali semmai è iniziato l’errore del loro comune amministratore - __________ - nell’intestazione del credito in oggetto; non le testimonianze, rese da procuratori di entrambe le società o da persone estranee, che non possono sovvertire oggi il risultato della documentazione fondamentale del contratto venuto in essere nel 1989 tra i convenuti e lo __________ di __________. Relazione coerentemente riconosciuta dai signori __________, ancora in data 16 febbraio 1993, contestando i lavori tramite il loro patrocinatore (doc. M). La decisione del segretario-assessore che ha ammesso la legittimazione attiva di __________ dev’essere annullata, perché urta in modo manifesto con le risultanze istruttorie considerate nel loro complesso.
6. La legittimazione attiva dell’istante è per contro sicuramente data per quanto attiene al credito risultante dalla fattura 27 settembre 1991 di fr. 165.- (doc. F), intestata alla __________. L’eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento dello scoperto, sollevata dai convenuti con riferimento al doc. 5 dal quale si evince che il saldo della fattura 6 agosto 1990 sarebbe avvenuto il 5 ottobre 1990, non è proponibile nei confronti della fattura in discussione trattandosi di un credito sorto dopo la controversa liquidazione delle pretese dell’istante. Ne discende che l’importo di fr. 165.- senz’altro è dovuto.
7. La pressoché totale soccombenza della parte istante giustifica di accollare a quest’ultima le spese di giustizia e le ripetibili di prima e seconda sede. Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 aprile 1995 di __________ e __________ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 13 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
1. L’istanza di __________ è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ e __________ sono condannati in solido a versare alla __________ la somma di fr. 165.- oltre interessi del 5 % dal 27 ottobre 1991.
2. Sono rigettate in via definitiva, limitatamente all’importo di fr. 165.- oltre accessori le opposizioni interposte al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona.
3. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 200.-, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere ai convenuti fr. 1’150.- a titolo di ripetibili.
2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.--, già anticipate dai ricorrenti, vanno poste a carico della __________ la quale rifonderà a __________ e __________ l’importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria