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16.1995.83

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-09-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.09.1995 16.1995.83

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00083 Lugano 6 settembre 1995/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 agosto 1994 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1, nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 25 maggio 1992 nei confronti di __________ patr. dallo studio legale __________ con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’550.- oltre accessori nonchè il rigetto in  via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 25 maggio 1992 __________ ha convenuto in giudizio l’agenzia di viaggi __________ di __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’550.- a valere quale risarcimento dei danni subiti a dipendenza del mancato corretto adempimento del mandato affidatole che consisteva, a dire dell’istante, nella riservazione di un soggiorno di vacanze presso il complesso alberghiero __________, riservazione che la convenuta ha invece effettuato presso l'omonima casa di __________. La convenuta, dal canto suo, contesta l’argomentazione di controparte osservando che l’incarico affidatole era quello di  effettuare la prenotazione di un appartamento di vacanze per tutto il mese di agosto 1991 nella località di __________, località per la quale l’istante le aveva consegnato il relativo prospetto. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, facendo propria la tesi di parte convenuta, ha respinto l’istanza per il fatto che l’istante  non avrebbe provato il preteso inadempimento contrattuale da parte della convenuta nella riservazione del soggiorno di vacanza ad __________ piuttosto che a __________. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il giudizio pretorile chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente, riducendo in questa sede la propria pretesa a fr, 2’550.-, rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie con particolare riferimento alla conclusione cui egli è giunto e secondo la quale non sarebbe stata fornita la prova dell’errore commesso dalla convenuta nell’adempimento del mandato affidatole. Con osservazioni 25 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3). 5. A fondamento del proprio gravame la ricorrente invoca l’arbi-traria valutazione delle prove con particolare riferimento all’accertamento pretorile secondo il quale l’incarico conferito alla convenuta consisteva nella prenotazione di un appartamento di vacanze ad __________. A mente dell’insorgente la conclusione del primo giudice sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie, in special modo dallo scambio di corrispondenza intervenuto tra la convenuta e la direzione del __________. Da questi scritti si evincerebbero infatti i passi intrapresi dalla convenuta per la prenotazione di un appartamento durante il mese di agosto 1991 presso quel complesso di __________, località prescelta dall’istante per le sue vacanze, il tutto sulla base di un prospetto che quest’ultima aveva consegnato alla convenuta. Orbene, questa interpretazione delle risultanze istruttorie rappresenta semplicemente una diversa versione dei fatti più favorevole alla ricorrente, senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal pretore sia errata o insostenibile. La decisione pretorile, seppure succinta nella sua motivazione, trova in effetti il proprio conforto nelle tavole processuali. Dalla deposizione della teste __________ si evince che l’istante ha consegnato alla convenuta un prospetto del __________ chiedendole di riservare in quel luogo un appartamento per il mese di agosto 1991. La circostanza per cui l'istante avrebbe chiesto informazioni circa le disponibilità per un appartamento a __________ nel medesimo periodo, appare del tutto ininfluente ai fini del giudizio: la questione sollevata dall’istante in sede di conclusioni di sapere quando sia avvenuta tale richiesta, rispettivamente quando l’istante ha consegnato alla convenuta il prospetto relativo a questa località nulla muta riguardo ai termini del contratto. Infatti, che l’istante abbia chiesto informazioni per un soggiorno a __________ durante il mese di agosto 1991, richiesta confermata dalla teste __________ e localizzata verso fine 1990 (doc. D), non prova ancora che ella abbia effettivamente scelto tale meta per le sue vacanze e soprattutto che abbia incaricato la convenuta di effettuare la prenotazione litigiosa a __________ invece che ad __________ come di fatto avvenuto. Comunque, altri elementi di fatto confortano le conclusioni del pretore: così in particolare la ricevuta (doc. 1), la fattura (doc. 2) e il "voucher" (doc. 3) -tutti consegnati alla ricorrente prima del periodo di vacanza in __________ - sui quali figura l'indicazione del __________ e non di __________. Elementi che potrebbero persino mettere in dubbio la buona fede dell'istante. La decisione impugnata quindi appare conforme ai risultati dell'istruttoria, considerati nel loro complesso. 6. Ogni altra censura, oltre ad essere di carattere appellatorio, è ininfluente nel caso concreto: tale la circostanza che né il __________, né quelli di __________ non risultano nelle offerte di __________. Non essendo ravvisabile nella sentenza impugnata, in particolare nella valutazione delle prove ad opera del primo giudice, arbitrio alcuno, questa non può essere cassata. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 agosto 1994 di __________ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia                         fr. 150.-

b) spese fr.  50.- T o t a l e fr. 200.- già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La segretaria