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16.1995.51

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-03-13 · Italiano TI
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Incarto n.16.95.00051

Lugano

13 marzo 1995

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi eEnrico Giani

segretaria:

Claudia Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 ottobre 1994 presentato da

__________

contro

la sentenza 10  ottobre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza4 luglio 1990da

__________

rappr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1000.50 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria     contestando di          aver ordinato la merce fatturata, merce per la quale egli aveva                              chiesto alla ditta istante un’offerta alla quale avrebbe dovuto far                               seguito la sua accettazione scritta (cfr. doc. 1), ciò che non è                                          mai avvenuto.

Con osservazioni 15 novembre 1994 la controparte postula la     reiezione del gravame.

Infatti, dalle tavole processuali, in particolare dalla deposizione    del teste __________, rappresentante della ditta istante della                               quale

- va detto -  il ricorrente era cliente dal 1981, si evince che                            l’ordinazione dei vini in questione è stata fatta  telefonicamente             da __________ e che i bollettini sottoscritti dallo stesso   __________ (doc. A e B) costituiscono la conferma di tale comanda        (cfr. verbale 6 marzo 1992 risposta no. 7 del       teste sentito in via                                rogatoriale).

Alla luce di una simile deposizione che conferma l’accordo di      volontà delle parti su tutti gli elementi essenziali del contratto di    compravendita (quantità e prezzo della merce), accordo che con                                  il suo comportamento il ricorrente non ha certo inficiato ritenuto   che al ricevimento della merce egli non ha avuto reazione              alcuna se non al momento in cui gli è stato notificato il primo                                          precetto esecutivo, il giudizio pretorile che ha accolto la pretesa della ditta venditrice non può essere considerato arbitrario.

In merito allo scritto 10 ottobre 1988 dell’insorgente, scritto che   a che a suo dire comproverebbe il mancato perfezionamento di                                         un contratto, occorre rilevare che il fatto per il primo giudice di                                  aver ritenuto determinante la deposizione del teste __________                  piuttosto che il documento in questione non può considerarsi       arbitrario; confrontato a prove divergenti il primo giudice è infatti                             libero di valutarne la portata entro i limiti del suo potere di   apprezzamento, limiti che nella concreta fattispecie non sono       stati oltrepassati. Ne discende pertanto che il giudizio pretorile, in quanto suffragato dalle risultanze istruttorie, deve essere                                          confermato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidenteLa segretaria