Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.16.95.00051
Lugano
13 marzo 1995
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi eEnrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 ottobre 1994 presentato da
__________
contro
la sentenza 10 ottobre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza4 luglio 1990da
__________
rappr. dallavv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1000.50 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dellopposizione interposta dallescusso al PE no. __________ dellUE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver ordinato la merce fatturata, merce per la quale egli aveva chiesto alla ditta istante unofferta alla quale avrebbe dovuto far seguito la sua accettazione scritta (cfr. doc. 1), ciò che non è mai avvenuto.
Con osservazioni 15 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
Infatti, dalle tavole processuali, in particolare dalla deposizione del teste __________, rappresentante della ditta istante della quale
- va detto - il ricorrente era cliente dal 1981, si evince che lordinazione dei vini in questione è stata fatta telefonicamente da __________ e che i bollettini sottoscritti dallo stesso __________ (doc. A e B) costituiscono la conferma di tale comanda (cfr. verbale 6 marzo 1992 risposta no. 7 del teste sentito in via rogatoriale).
Alla luce di una simile deposizione che conferma laccordo di volontà delle parti su tutti gli elementi essenziali del contratto di compravendita (quantità e prezzo della merce), accordo che con il suo comportamento il ricorrente non ha certo inficiato ritenuto che al ricevimento della merce egli non ha avuto reazione alcuna se non al momento in cui gli è stato notificato il primo precetto esecutivo, il giudizio pretorile che ha accolto la pretesa della ditta venditrice non può essere considerato arbitrario.
In merito allo scritto 10 ottobre 1988 dellinsorgente, scritto che a che a suo dire comproverebbe il mancato perfezionamento di un contratto, occorre rilevare che il fatto per il primo giudice di aver ritenuto determinante la deposizione del teste __________ piuttosto che il documento in questione non può considerarsi arbitrario; confrontato a prove divergenti il primo giudice è infatti libero di valutarne la portata entro i limiti del suo potere di apprezzamento, limiti che nella concreta fattispecie non sono stati oltrepassati. Ne discende pertanto che il giudizio pretorile, in quanto suffragato dalle risultanze istruttorie, deve essere confermato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese lart. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale dappello
Il presidenteLa segretaria