Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.11.1995 16.1995.43
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.95.00043 Lugano 23 novembre 1995/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 febbraio 1995 presentato da __________ contro la sentenza 10 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 8 giugno 1994 da __________ con la quale si chiedeva il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 8 giugno 1994 ____________________ (__________) ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 416.30, importo corrispondente alle quote di affiliazione al sindacato rimaste insolute per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 1993, data per la quale è divenuta effettiva la disdetta notificata con scritto 4 febbraio 1993. All’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza agli atti di una valido riconoscimento di debito ritenuto che il contratto di adesione prodotto da controparte sarebbe nullo poichè sotto-scritto quando egli era minorenne. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo abusiva e pretestuosa l’eccezione di nullità del contratto sollevata dall’escusso dopo che per oltre 30 anni ne ha ossequiato i contenuti versando regolarmente le quote di affiliazione, ha accolto l’istanza. 3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 febbraio 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto esecutivo, concludendo all’esistenza di un valido riconoscimento di debito individuato nel formulario di adesione al sindacato 30 maggio 1956. Rileva che comunque dal quel documento non emerge l’entità del credito posto in esecuzione. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti: essenziale è che ne risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152). 6. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 20). Quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di adesione sottoscritto dal convenuto il 30 maggio 1956 quando gli mancavano pochi giorni al raggiungimento della maggiore età, contratto al quale egli si è attenuto pagando le quote di affiliazione sino al giorno in cui ha notificato la disdetta 4 febbraio 1993. Questo importante elemento fattuale è stato affermato nell’istanza e non è stato contestato dall’escusso in sede di contraddittorio dove anzi ha sostenuto che “il fatto che egli abbia pagato le tasse annuali per diverso tempo non è sufficiente per ritenere il contratto un riconoscimento di debito”. Ogni diversa considerazione su questo tema, esposta in sede di ricorso non può essere tenuta pertanto in considerazione, costituendo fatto nuovo (art. 321 CPC). 7. Anche nel diritto esecutivo è riconosciuta l’applicabilità del principio dell’affidamento, nella forma del divieto dell’abuso di diritto (per tutti cfr. Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in SJZ 1991/87 p. 297 segg.). Nel caso concreto la fattispecie merita di essere considerata anche alla luce di questo principio fondamentale. Se, per motivi procedurali, non torna conto di esaminare la documentazione prodotta dal sindacato al primo giudice addirittura dopo il contraddittorio, non è contestato dall’escusso né che egli abbia dimissionato dall’organizzazione sindacale (il credito è sempre indicato -anche nel PE - come “saldo dimissioni”), né che egli abbia pagato le quote d’affiliazione durante ben oltre trent’anni. Di fronte a questa situazione di tacita a ripetuta ratifica dell’adesione -avvenuta pochi giorni prima del raggiungimento della maggiore età (doc. A) - il ricorso a quella formale nullità da parte dell’escusso, può configurare abuso di diritto; d’altra parte la giurisprudenza ha ripetutamente confermato che un contratto sottoscritto da un minorenne costituisce titolo esecutivo se è stato ratificato dopo l’acquisizione della maggiore età (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 29, n. 3 e 4 e giurisprudenza cit.). Per questo motivo, ravvisabile d’ufficio, la sentenza impugnata - nel principio
- non ha motivo d’essere annullata, ancorché per ragioni diverse da quelle esposte dal giudice di prime cure. 8. Per quanto attiene all’importo posto in esecuzione, ritenuto che il contratto di affiliazione sottoscritto dal convenuto non contiene i parametri per il calcolo delle quote di affiliazione che vengono fissate dall’assemblea dei delegati (art. 7 Statuti), l’importo riconosciuto - che per essere tale deve essere determinato o facilmente determinabile in ogni momento dal debitore - è unicamente quello della quota sociale settimanale di fr. 5.20 e non i fr. 33.30 mensili richiesti dall’istante che risultano unicamente dalla diffida 28 ottobre 1993. Non essendo contestato il periodo di disdetta, il credito dell’istante può essere riconosciuto limitatamente a fr. 249.60. 9. La parziale soccombenza delle parti giustifica la ripartizione delle spese giudiziarie di prima e seconda sede in parti uguali, compensate eventuali indennità, che sarebbero comunque stabilite al di fuori della TOA poichè le parti non hanno fatto capo al patrocinio di avvocati. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 febbraio 1995 __________ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 10 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Conseguentemente l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano è respinta in via provvi- soria limitatamente all’importo di fr. 249.60 2 La tassa di giustizia di fr. 80.-, comprensiva delle spese postali, da anticipare come di rito, è posta a carico delle parti in ragione di ½; compensate le indennità. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, vanno suddivise tra le parti in ragione di metà. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria