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16.1995.36

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-04-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.04.1995 16.1995.36

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00036 Lugano 4 aprile 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani segretaria: Claudia Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 febbraio 1995 presentato dalla __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 26 gennaio 1994 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile in materia di contratto di lavoro dipendente da istanza 7 novembre 1993 promossa da __________ rappr. dal __________ con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’801.35 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto:

1.   __________ ha iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta __________ in qualità di pittore dal 20 aprile 1993 (doc. G). In data 6 agosto 1993 la datrice di lavoro gli ha notificato regolare disdetta del rapporto di lavoro per il 5 settembre 1993 (doc. 1). La collaborazione tra le parti si è però interrotta anticipatamente e meglio il 25 agosto 1993, data in cui al lavoratore è stato notificato il licenziamento con effetto immediato per abbandono ingiustificato del posto di lavoro.

2.   Con istanza 7 novembre 1993 __________, contestando la liceità del licenziamento in tronco notificatogli dalla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio quest’ultima al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’537.68, importo corretto all’udienza 7 giugno 1994 in fr. 3’801.35, quale corrispettivo del salario di sua spettanza per il periodo dal 25 agosto al 5 settembre 1993, alla quotaparte della tredicesima mensilità e alla restituzione dell’importo indebitamente trattenuto dalla datrice di lavoro sul  salario relativo al mese di agosto 1993. La controparte si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver licenziato in tronco il lavoratore il quale, di sua iniziativa, avrebbe deciso di porre fine al contratto abbandonando ingiustificatamente il posto di lavoro senza più manifestare la volontà effettiva di riprendere lo stesso.

3.   Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie in particolare dello scritto 25 agosto 1993 della datrice di lavoro che ha interpretato quale notifica di licenziamento in tronco ha accolto l’istanza di __________. Ha considerato ingiustificato il licenziamento, in assenza della prova -che competeva alla datrice di lavoro fornire- dell’esistenza di una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO,.

4.   Con il presente tempestivo ricorso la ditta __________ chiede l’annullamento della decisione pretorile sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente non contesta la valutazione dei fatti operata dal primo giudice, ma le conclusioni giuridiche che egli ne ha dedotto con particolare riferimento al fatto di sapere da chi sia scaturita la volontà di porre fine al contratto con effetto immediato. A mente della ricorrente, infatti, il fatto stesso che il lavoratore non abbia manifestato seriamente la propria intenzione di riprendere il lavoro il giorno successivo a quello del ventilato licenziamento in tronco dimostrerebbe la fondatezza della sua tesi dell’abbandono ingiustificato del posto di lavoro. Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.

5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3). 6. L’accertamento del pretore relativo al significato dello scritto 25 agosto 1993 (doc. B) non è arbitrario: già l’interpretazione letterale del testo non lascia dubbi sulla volontà della datrice di lavoro di sciogliere il rapporto di lavoro con effetto immediato. In base all’art. 337 cpv. 1 CO la risoluzione immediata del contratto di lavoro è data solo in presenza di cause gravi: è considerata causa grave ogni circostanza che non permetta, secondo il principio generale della buona fede, di esigere da chi dà la disdetta la prosecuzione del contratto (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245). Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere  esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che - evidentemente - la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio.

7.   Nella concreta fattispecie, dalla lettera di licenziamento 25 agosto 1993 si evince che la causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco risiede nel fatto per il lavoratore di aver abbandonato senza autorizzazione il proprio posto di lavoro. Ora, non solo la datrice di lavoro non ha provato questa circostanza ma neppure quella di aver avvertito il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale ritenuto che il solo abbandono del posto di lavoro non è sufficiente a giustificare il licenziamento in tronco (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, 1978, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, pag. 27). Questo basta per escludere il richiesto intervento di questa Camera. A titolo abbondanziale si può osservare che a nulla giova il riferimento alle precedenti assenze e manchevolezze del lavoratore che avrebbero determinato il suo licenziamento nei termini ordinari poichè, anche in questo caso, manca la prova che la datrice di lavoro lo abbia ammonito e richiamato sulle possibili gravi conseguenze del suo agire (Rehbinder, BK, n. 6 ad art. 337 CO).

8.   Per quanto attiene alla problematica principale alla base del gravame, ossia le conseguenze legali del comportamento assunto dal lavoratore il 26 agosto 1993, si osserva che la questione di sapere se egli abbia o meno manifestato la propria intenzione di riprendere il lavoro può rimanere irrisolta. Infatti, in caso di licenziamento immediato, e tale poteva e doveva essere inteso lo scritto 25 agosto 1993 della ricorrente, sia esso giustificato o no, il contratto prende fine automaticamente (DTF 117 II 271; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertag, 5. ed., n. 3 ad art. 337 c CO; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, 1990, n. 2 ad art. 337c CO). Ciò significa che il lavoratore non è più tenuto ad offrire nuovamente al datore di lavoro le sue prestazioni, a meno che le circostanze specifiche non fossero sufficientemente chiare da potersi ammettere un licenziamento in tronco (II CCA 13 febbraio 1995 in re P./O.SA). Nel caso di specie l’accertamento pretorile secondo il quale il licenziamento immediato notificato dalla datrice di lavoro il 25 agosto 1993 doveva essere recepito come tale non è arbitrario,  ragione per la quale, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente,  il lavoratore non era neppure tenuto ad offrire i propri servigi il giorno successivo.

9.   In merito al diritto del lavoratore alla tredicesima mensilità proporzionale alla durata del rapporto di lavoro, la ricorrente censura l’interpretazione dell’art. 5.2 CCL. Tuttavia non motiva il preteso arbitrio limitandosi a fornire una diversa lettura della norma, senza il sostegno di elementi oggettivi di giudizio. Ne discende pertanto che la sentenza pretorile, nella quale non è ravvisabile arbitrio alcuno, deve essere confermata.

10.   Alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso, non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:

1.   Il ricorso per cassazione 6 febbraio 1995 della __________ è respinto.

2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria