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16.1995.34

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-02-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.02.1995 16.1995.34

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00034 Lugano 23 febbraio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani segretaria: Claudia Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 presentato dal __________ contro la sentenza 13 settembre 1993 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona promossa con istanza 28 maggio 1993 da __________ (rappr. da __________) con la quale si chiedeva il rigetto dell’opposizione interposta dal Comune di Bellinzona al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona nonchè la sua condanna al pagamento di fr. 500.-- oltre accessori, domande parzialmente accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: - che con istanza 28 maggio 1993 il __________ ha convenuto in giudizio il Comune di _________ al fine di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr 500.-;

- che con sentenza 13 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha parzialmente accolto l’istanza, ossia limitatamente all’importo di fr. 350.-; - che con atto ricorsuale 23 settembre 1994 il Comune di __________ ha impugnato la decisione del giudice di pace chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice la manifesta violazione di diverse norme procedurali e l’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie; - che con scritto 4 novembre 1994, trasmesso a questa Camera dalla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona l’8 novembre 1994, il signor __________, rappresentante dell’istante sulla base della procura 15 gennaio 1993, ha dichiarato di ritirare l’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata il 28 maggio 1993; - che questo atto processuale è tuttora proponibile poichè la decisione impugnata ha forza di cosa giudicata limitata (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, p. 362 segg.); - che pertanto l’intero procedimento scaturito dall’istanza 28 maggio 1994 è divenuto inutile; - che di conseguenza il ricorso in esame dev’ essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto (art. 352 CPC);

-   che nella concreta fattispecie la desistenza della parte istante equivale a soccombenza della medesima in entrambe le sedi, onde devono esserle addebitate tutte le spese, le tasse di giustizia e le ripetibili richieste; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 del Comune di __________, così come la causa inc. no. 243-1993 della giudicatura di pace di Bellinzona, sono stralciati dai ruoli.

2.   Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico del __________ che rifonderà al Comune di _________ la somma di fr. 200.- a titolo di ripetibili di entrambe le sedi giudiziarie. 3. Intimazione a: - __________ Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria