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16.1995.21

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-11-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.11.1995 16.1995.21

Sentenza o decisione senza scheda

. Incarto n. 16.95.00021 Lugano 16 novembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 gennaio 1995 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 8 dicembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 28 marzo 1991 da __________ patr. dallo studio legale __________ con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’995.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto:

1.   Con istanza 28 marzo 1991 l’Impresa __________  ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’995.- a saldo della fattura 25 luglio 1990 emessa per opere da gessatore eseguite nello stabile di proprietà di quest’ultimo a __________. __________ si è opposto alla pretesa avversaria contestando la conclusione di un contratto di appalto con la ditta istante, contratto che questa avrebbe invece concluso con la __________ che si è occupata della ristrutturazione generale dello stabile.

2.   Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla deposizione del teste __________, ha ritenuto che il contratto litigioso sia stato effettivamente concluso dalla ditta istante con il convenuto e non con la __________; il primo giudice ha quindi accolto la pretesa di parte istante, non contestata nel suo ammontare.

3.   Con il presente tempestivo gravame, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. A fondamento del proprio gravame il ricorrente invoca l’arbitraria valutazione delle prove con particolare riferimento all’accerta-mento del giudice di prime cure secondo il quale i lavori eseguiti dalla ditta istante e oggetto della fattura litigiosa (doc. B) sarebbero stati ordinati dal convenuto direttamente anzichè dalla ditta __________. Con osservazioni 6 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.

4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

5.   Esaminando la decisione impugnata alla luce dei criteri sopra esposti non è possibile ravvisare nelle conclusioni e nelle argomentazioni del pretore elementi atti a concretizzare gli estremi del rimedio della cassazione. Controversa nel caso concreto è la questione di sapere a chi competano le opere da gessatore elencate nella fattura di cui al doc. B eseguite dalla ditta istante al piano terreno e al primo piano. In virtù dell’art. 90 CPC il giudice, confrontato a risultanze istruttorie che forniscono elementi divergenti circa una determinata circostanza, quale in concreto l’identità del committente dei lavori oggetto della fattura litigiosa, è libero di valutare la portata delle prove fornite dalle parti facendo propria la tesi che più lo convince a condizione che questa non sia chiaramente smentita da altre risultanze, ciò che non è il caso in concreto. Il fatto che il pretore si sia basato sulla deposizione del teste __________ anzichè su altri elementi quali l’intestazione della  fattura litigiosa e del relativo richiamo di pagamento indirizzati alla __________ anzichè al convenuto, non basta a dimostrare l’arbitrarietà della decisione impugnata. Dalla deposizione del teste __________- al tempo dei fatti azionista e organo di __________- si evince che le opere da gessatore previste nell’ambito dei lavori di riattazione dello stabile del convenuto e per l’esecuzione dei quali egli aveva concluso un contratto di appalto generale con la ditta __________, sono quelle indicate nell’offerta 10 aprile 1990 (doc. 1) ai punti  6 per il secondo piano, 9 e 10 per il primo piano, 5 e 6 per il monolocale. Di questi lavori, il teste afferma che “il signor __________...richiese a questa ditta (n.d.r: ditta istante) l’esecuzione della stabilitura  al piano superiore, non oggetto del nostro contratto”. Poichè i lavori eseguiti al secondo piano sono stati fatturati separatamente al convenuto che ha provveduto al pagamento della relativa fattura (doc. 6), non è arbitrario ritenere come lo ha fatto il primo giudice che gli ulteriori lavori che può aver ordinato il convenuto sono quelli eseguiti al primo piano. A questo proposito il significato dato dal ricorrente alla deposizione del teste constituisce semplicemente una diversa interpretazione a lui più favorevole senza che ciò basti a dimostrare che quella attribuitale dal pretore è arbitraria. Al contrario, quanto affermato dal teste corrisponde alle risultanze del confronto fra il preventivo 10 aprile 1990 (doc. 1), con la liquidazione finale (doc. 3) che a loro volta trovano conferma nello scritto 5 ottobre 1990 della __________. Alla luce di quanto sopra esposto, l’interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal primo giudice è sostenibile ed esclude pertanto l’annullamento del giudizio impugnato. A titolo abbondanziale si può osservare in merito alla fattura contestata che - a ben vedere - essa non concerne solo lavori da gessatore eseguiti al primo piano dell’immobile. Le parti non hanno rilevato - almeno subordinatamente - questo distinguo. Tuttavia può confortare il fatto, a conferma della decisione impugnata, che si tratta comunque di lavori né contemplati chiaramente dal preventivo, né esposti da __________ in sede di liquidazione. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia:

1.   Il ricorso per cassazione 20 gennaio 1995 di __________ è respinto.

2.   Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia                           fr.         80.-

b) spese                                             fr.         20.- T o t a l e                                            fr.       100.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.   Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria