Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.09.1996 16.1995.193
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.95.00193 Lugano 17 settembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 1995 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 10 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 aprile 1992 nei confronti di __________ patr. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’221.80 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Riviera, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 5’134.15 oltre interessi dell’8% dal 31 agosto 1991, accogliendo pure parzialmente, per fr. 4’848.- oltre interessi del 5% dall’11 maggio 1992 la domanda riconvenzionale del convenuto, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto:
1. Nel 1991, e più precisamente nel periodo da giugno ad agosto, la ditta __________ ha fornito al negozio __________ o, di cui __________ gerente, frutta e verdura per un totale di fr. 5.221.80 (doc. A-E). Stante il diniego di pagamento dell’acqui-rente, che non ha mai sollevato contestazioni circa la merce fornita se non con scritto 16 agosto 1991 (doc. 2) con il quale ha notificato l’interruzione di ogni relazione commerciale lamentando la pessima qualità dei prodotti fornitigli nonché i prezzi eccessivamente alti applicati dalla ditta __________, quest’ulti-ma ha promosso nei suoi confronti un’azione giudiziaria tendente all’incasso dello scoperto. In sede giudiziaria il convenuto, lamentando una differenza a suo sfavore tra i quantitativi di merce fatturati dall’istante e quelli da questa forniti e verificati per un certo periodo da un agente della polizia comunale, riconosce le fatturazioni avversarie unicamente per fr. 4’698.90, pari al costo dei prodotti effettivamente forniti. Dal canto suo egli fa valere una pretesa riconvenzionale di fr. 7’000.-, ridotta in sede di conclusioni a fr. 5’000.-, a titolo di risarcimento danni sulla base dell’art. 41 CO. Il convenuto attribuisce infatti le perdite finanziarie subite dal reparto frutta e verdura del suo negozio nel periodo 1990/1991 all’istante per avergli fornito quantitativi di merce inferiori rispetto a quelli fatturati, ciò che a suo dire costituirebbe un illecito. La domanda riconvenzionale è stata contestata dall’istante in quanto infondata e comunque prescritta.
2. Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto l’accettazione da parte del convenuto della merce fornita in difetto di una tempestiva notifica di eventuali difetti (art. 201 cpv. 1 CO), ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 5’134.15, importo corrispondente al costo della merce effettivamente fornita e al quale il primo giudice è giunto basandosi sui quantitativi accertati per un determinato periodo dall’agente __________ (doc. 3). Il pretore, addebitando all’istante una violazione contrattuale per aver fornito merce in quantità inferiore rispetto a quella fatturata, ha poi parzialmente accolto la domanda di risarcimento danni formulata dal convenuto a dipendenza delle perdite subite nella gestione del reparto frutta e verdura del suo negozio nel periodo 1990/1991. Basandosi sull’art. 42 cpv. 2 CO il primo giudice ha quantificato il danno subito dal convenuto in fr. 4’848.-, importo risultante dalla differenza tra gli acquisti e le vendite di prodotti ortofrutticoli nel periodo controverso (doc. 4 e 5).
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio contestando il riconoscimento alla controparte di una pretesa a titolo di risarcimento danni. La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver accolto la domanda riconvenzionale del convenuto nonostante questi non abbia minimamente provato di aver subito un danno e tantomeno l’esistenza di un nesso di causalità adeguato tra il preteso danno e le sue forniture di merce. Con osservazioni 3 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
5. Controversa nella fattispecie è unicamente la pretesa di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale dal convenuto e parzialmente accolta dal primo giudice che ha addebitato all’istante la causa delle perdite finanziarie da questi subite nella gestione del reparto frutta e verdura del suo negozio nel periodo 1990/1991. Il primo giudice ravvisa infatti nelle divergenze tra i quantitativi di merce fornita e fatturata dalla venditrice, una violazione dei suoi obblighi contrattuali. Correttamente egli non ha applicato l'art. 41 CO, ma - poiché il danno fatto valere dall'acquirente è da ricondurre a una violazione contrattuale, ha risposto alla domanda riconvenzionale in base all'art. 97 CO E' pure corretto che divergenze quantitative sulle prestazioni fornite possono costituire casi di inadempienza contrattuale, non trattandosi di difetto ai sensi dell’art. 197 CO (Keller/Siehr, Kaufrecht, 3. Auflage, 1995, pag. 47). In un’azione basata sul risarcimento del danno contrattuale, al danneggiato incombe l’onere di provare la violazione contrat-tuale, l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito, nonché il nesso di causalità adeguato tra questi due elementi; la colpa è per contro presunta (Wiegand in Comm. di Basilea, 1992, n. 5 e segg. ad art. 97 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationen-recht, 8. edizione, 1991, pag. 222 e segg.).
6. Nel caso concreto, il pretore, basandosi su un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie, ha accolto la pretesa di risarcimento danni del convenuto nonostante questi non abbia fornito la prova dei presupposti dell’azione (Wiegand, op.cit., n. 61 ad art. 97 CO) . Per quanto attiene alla violazione contrattuale, che il pretore configura in sostanza nelle modalità di fatturazione adottate dalla venditrice la quale, anziché basarsi - come d’uso secondo il perito giudiziario per determinati prodotti ortofrutticoli - sul peso netto della merce, si sarebbe riferita al criterio tara-merce tenendo quindi conto anche del peso dell’imballaggio, va innanzi tutto rilevato che il convenuto non ha provato quali fossero gli accordi a questo proposito. Questa prova si imponeva in concreto ritenuto che sui bollettini di consegna della merce figurano entrambe le possibilità di fatturazione (netto o tara-merce) e che l’istante sostiene di aver sempre utilizzato lo stesso sistema di fatturazione sin dal 1988, ossia da quando sono iniziate le forniture al convenuto, senza che - su questo stesso oggetto - fossero mai sorte contestazioni. A fronte di queste emergenze spettava al convenuto provare di aver pattuito con la venditrice la fornitura di tutti i prodotti ortofrutticoli al peso netto. In difetto di simile prova, non si può concludere a una violazione contrattuale a carico della venditrice. In ogni caso, anche se il sistema di fatturazione applicato dall’istante costituisse una violazione dei suoi obblighi contrattuali (limitatamente a ciò che risulta dal doc. 3), mancherebbe in concreto la prova del danno e del nesso di causalità adeguata tra lo stesso e le forniture dell’istante. A sostegno della sua pretesa risarcitoria l’istante si limita infatti a richiamare i conteggi di cui ai doc. 4 e 5 che attestano, per il 1990 e 1991, una differenza tra il costo dei prodotti ortofrutticoli e il ricavo delle vendite che ne risulta inferiore. Questo semplicistico metodo di valutazione del danno appare iniquo già a prima vista; esso infatti non tiene conto - pur ammettendo il giudice la difficoltà dell'operazione e pur facendo capo alle competenze riservategli dall'art. 42 cpv. 2 CO - di molti momenti ignoti atti a interrompere il presunto nesso di causalità adeguata: così l'adeguatezza della merce offerta, la concorrenza nel settore del dettaglio, quindi il volume di scarti e di merce invenduta, ecc. Elementi questi troppo importanti nel calcolo complessivo dell'andamento di un intero settore del negozio per poter essere disattesi, come ha fatto il primo giudice. Il ricorso, che attua in tal modo il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere accolto. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto . Di conseguenza la sentenza 10 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Riviera - fatta eccezione per il dispositivo no. 1 - è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
2. E’ rigettata in via definitiva, limitatamente all’importo di fr. 5’134.15 oltre interessi dell’8% dal 31 agosto 1991, la opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UEF di Riviera.
3. La domanda riconvenzionale è respinta.
4. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 300.- sono poste a carico del convenuto il quale rifonderà all’istante fr. 600.- a titolo di ripetibili. II. Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.-- già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria