Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 25 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 presentato da
__________
patr. __________
contro
la
sentenza 15 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto
di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza
10 marzo 1995
da
__________
patr. dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’225.- oltre accessori,
domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 4’181.- oltre interessi
del 5% dal 10 marzo 1995;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
1. In data 27 agosto 1994, il
__________ (in seguito __________e la società __________ hanno sottoscritto una
convenzione a tenore della quale il __________ si impegnava ad istallare
nell’esercizio pubblico “__________ ” a __________, giochi automatici a soldi
di tutti i tipi. Dal canto suo __________ si obbligava ad esporre gli
apparecchi nel modo migliore e a non cambiare la collocazione originaria senza
il consenso dell’istallatore. La convenzione, al suo punto 4 lettera g), vieta
inoltre a __________ di esporre nel suo locale, per la durata del contratto,
giochi automatici di altre ditte.
Avendo __________
istallato presso il __________ due apparecchi forniti da altra ditta, in
contrasto quindi con quanto dispone la convenzione, il __________ l’ha
convenuta in giudizio con istanza 10 marzo 1995, chiedendo il pagamento di fr.
4’225.- a valere quale risarcimento del danno calcolato sulla base della
clausola contrattuale no. 7.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando qualsiasi violazione contrattuale. Osserva
che se violazione vi è stata, questa è da ricondurre al comportamento
dell’istante la quale, dopo essersi impegnata a sostituire le apparecchiature
inizialmente fornite con altre più moderne e più richieste dalla clientela, non
ha fatto fronte al suo impegno, ciò che l’ha costretta a procurarsi
apparecchiature più moderne presso un’altra ditta. La convenuta eccepisce
inoltre il carattere insolito della clausola 7 della convenzione che ritiene
nulla o comunque soggetta a interpretazione in quanto, contrariamente alla
terminologia utilizzata, non impone il solo risarcimento del danno, ma
rappresenta una penale indipendente dal danno effettivo.
2. Con il querelato giudizio
il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha
dedotto la validità della convenzione sottoscritta dalle parti nonché
l’effettiva violazione della stessa da parte della convenuta per aver esposto
giochi automatici di altra ditta, ha accolto l’istanza limitatamente a fr.
4’181.-, importo massimo che la convenuta, nella denegata ipotesi in cui fosse
stata condannata al pagamento, ha riconosciuto a titolo di risarcimento. Per
quanto attiene alla pretesa violazione del contratto da parte dell’istante per
non aver proceduto alla sostituzione degli apparecchi con altri più moderni, il
primo giudice ha considerato che il contratto è silente sul tipo e la qualità
dei giochi che l’istante si era impegnata a fornire. Ritenendo la convenuta
sola parte inadempiente, l’ha condannata a pagare il risarcimento previsto che
ha qualificato come valido accordo forfettario di risarcimento del danno.
3. Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 1° dicembre
1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non
essersi attenuto al disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC secondo il quale i
fatti non contestati, quali in concreto l’impegno assunto dall’istante di
sostituire i giochi forniti con altri più moderni, devono ritenersi ammessi.
Contestualmente lamenta la “violazione da parte del primo giudice del principio
attitatorio” per essersi riferito alla clausola no. 12 del contratto, che
esclude la validità di eventuali accordi verbali, nonostante nessuna delle parti,
tantomeno l’istante, l’abbia invocata. A mente della ricorrente una corretta
valutazione delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto condurre il primo
giudice a ritenere provata la violazione del contratto da parte dell’istante,
per non aver sostituito i giochi con altri più moderni come si era impegnata a
fare: da qui l’obbligo di risarcimento a carico di quest’ultima. Per quanto
attiene alla quantificazione del danno, la ricorrente rimprovera al primo
giudice di non aver considerato le contestazioni da lei tempestivamente
sollevate: nega cioè di essersi espressa su questo punto solo con le
conclusioni di causa.
Con osservazioni 19
gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (
DTF
121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
5. Preliminarmente, si può ben
osservare che le censure ricorsuali non appaiono di facile comprensione e, in
parte almeno, i richiami a disposti e a massime processuali si rivelano non del
tutto calzanti alla fattispecie: così il riferimento all’art. 184 cpv. 2 e all’art.
88 lett. d CPC la cui ragione esula da ciò che la ricorrente vorrebbe
censurare.
Nella sostanza, __________
rimprovera al segretario assessore di aver considerato contestati fatti invece
pacifici tra le parti. Si tratterebbe, oltre il testo scritto della convenzione
stipulata fra le parti, delle successive pattuizioni orali. Orbene, non è
possibile negare che la fornitrice fosse apparentemente pronta a derogare alla
clausola n. 12 (“Accordi verbali non sono validi”) per andare incontro alle
richieste della cliente; tuttavia, così come nella convenzione non v’è nessun
impegno di __________ riguardo al tipo degli apparecchi che avrebbe fornito,
allo stesso modo esso nemmeno oralmente ha precisato alla ricorrente come
avrebbe inteso corrispondere alle sue sollecitazioni e soprattutto quando. La
lite non verte perciò sulla validità di accordi orali successivi -come sostiene
la ricorrente- ma se essi siano stati pattuiti: se ne deve concludere negativamente,
dato il carattere del tutto incerto delle promesse riferite dai __________ e
__________.
La decisione impugnata su
questo punto è pertanto conforme alle risultanze istruttorie, al contenuto
degli atti e corrisponde ai limiti della vertenza, così come tracciati dalle
parti.
D’altra parte, la ricorrente
deve imputare a sé stessa di non aver saputo dimostrare di aver reso vincolanti
le promesse di controparte, fissandole un termine per la fornitura di
apparecchi sostitutivi.
Da quest’ambito, senza dubbio,
esula anche la critica ricorsuale sulla pretesa lesione del diritto di essere
sentiti, per altro non sviluppata dalla ricorrente.
6. Ammessa la propria
violazione contrattuale (Ricorso, punto 1.6), la ricorrente censura le
conclusioni sull’entità del credito. Essa non affronta nel merito la questione
di sapere se il danno patito dall’istante e la somma forfetaria pattuita siano
in un rapporto di sproporzione (circostanza che ricadrebbe nei propri
incombenti probatori), ma censura la sentenza del primo giudice laddove afferma
che il conteggio -in base al quale l’istante calcola tale somma forfetaria- non
è stato contestato dalla convenuta, se non in sede conclusionale. Egli
considera tardiva ogni contestazione successiva della convenuta, spingendosi ad
affermare che “se __________ avesse saputo per tempo che il conteggio era
contestato, avrebbe per esempio potuto fornire la prova che almeno una delle
due firme appartenevano ad un rappresentante della convenuta” (sent., punto 8).
A prescindere dall’apparente inadeguatezza della fattispecie ipotizzata, la
censura della ricorrente è corretta. Infatti, se il testo della risposta può
lasciare spazio a interpretazioni, le allegazioni di duplica sono chiare: “Si
contesta il calcolo del danno patito sulla base del conteggio di cui al doc. C
in quanto lo stesso, da una parte, non reca come dovrebbe la firma del
ristoratore e non è dunque fedefacente; d’altra parte, il calcolo dei danni
subiti in base agli incassi precedenti riportati non va effettuato unicamente
sulla base del guadagno di 15 giorni, bensì sulla base del guadagno di tutto il
precedente periodo contrattuale”. Invitava la controparte a produrre la
documentazione dei guadagni riportati lungo tutto il periodo intercorso tra il
E. 27 agosto 1994 e il 15 febbraio 1995. Era invece l’istante a chiedere
formalmente alla convenuta l’edizione di tali conteggi; l’opposizione della
convenuta veniva accolta dal giudice e l’edizione non ebbe luogo, senza una
particolare motivazione.
Se ne deve concludere:
1. il conteggio (doc. C) sul
quale l’istante ha computato il suo credito è tempestivamente e precisamente
contestato;
2. in virtù dell’art. 8 CC al
creditore incombeva l’onere della prova: nel concreto sulla fedefacenza del
conteggio in generale, in particolare almeno sull’esattezza del doc. C;
3. il creditore non vi ha
fatto fronte, né con prove documentali, né con altri mezzi istruttori; il
tentativo di ottenere la prova dalla controparte non si giustifica ed è
comunque stato giustamente impedito dal giudice, né sono note pattuizioni
particolare su questo punto.
Il giudizio impugnato deve
pertanto essere annullato su questo punto poiché è frutto di un’errata
valutazione degli atti di causa e delle prove proprio sul credito come tale.
Pur non mettendo in discussione la validità della clausola no. 7 della
Convenzione, chi ne pretende il rispetto chiedendo alla controparte un
risarcimento dei danni, esercita un diritto che implica un certo computo. Se il
creditore del risarcimento non opera questo computo o non dimostra - di fronte
a una contestazione - l’idoneità del medesimo, non può far valere validamente
il proprio credito in giustizia. In tal senso deve pronunciarsi questa Camera,
accogliendo il ricorso per cassazione.
7. A dipendenza dell’esito del
ricorso, la sentenza di prima sede deve essere modificata ai sensi dell’art.
332 cpv. 2 CPC. Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
A dipendenza invece
dell’impostazione del ricorso per cassazione e dell’esito relativo alle diverse
censure, si ritiene equo di calcolare le ripetibili di questa sede, in virtù dell’art.
148 cpv. 2 CPC, nei limiti minimi concessi.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
E. 28 novembre 1995 __________ è accolto. Di conseguenza, la sentenza 15 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1996 16.1995.191
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.95.00191 Lugano 25 settembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 presentato da __________ patr. __________ contro la sentenza 15 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 marzo 1995 da __________ patr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’225.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 4’181.- oltre interessi del 5% dal 10 marzo 1995; letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto:
1. In data 27 agosto 1994, il __________ (in seguito __________e la società __________ hanno sottoscritto una convenzione a tenore della quale il __________ si impegnava ad istallare nell’esercizio pubblico “__________ ” a __________, giochi automatici a soldi di tutti i tipi. Dal canto suo __________ si obbligava ad esporre gli apparecchi nel modo migliore e a non cambiare la collocazione originaria senza il consenso dell’istallatore. La convenzione, al suo punto 4 lettera g), vieta inoltre a __________ di esporre nel suo locale, per la durata del contratto, giochi automatici di altre ditte. Avendo __________ istallato presso il __________ due apparecchi forniti da altra ditta, in contrasto quindi con quanto dispone la convenzione, il __________ l’ha convenuta in giudizio con istanza 10 marzo 1995, chiedendo il pagamento di fr. 4’225.- a valere quale risarcimento del danno calcolato sulla base della clausola contrattuale no. 7. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando qualsiasi violazione contrattuale. Osserva che se violazione vi è stata, questa è da ricondurre al comportamento dell’istante la quale, dopo essersi impegnata a sostituire le apparecchiature inizialmente fornite con altre più moderne e più richieste dalla clientela, non ha fatto fronte al suo impegno, ciò che l’ha costretta a procurarsi apparecchiature più moderne presso un’altra ditta. La convenuta eccepisce inoltre il carattere insolito della clausola 7 della convenzione che ritiene nulla o comunque soggetta a interpretazione in quanto, contrariamente alla terminologia utilizzata, non impone il solo risarcimento del danno, ma rappresenta una penale indipendente dal danno effettivo.
2. Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la validità della convenzione sottoscritta dalle parti nonché l’effettiva violazione della stessa da parte della convenuta per aver esposto giochi automatici di altra ditta, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 4’181.-, importo massimo che la convenuta, nella denegata ipotesi in cui fosse stata condannata al pagamento, ha riconosciuto a titolo di risarcimento. Per quanto attiene alla pretesa violazione del contratto da parte dell’istante per non aver proceduto alla sostituzione degli apparecchi con altri più moderni, il primo giudice ha considerato che il contratto è silente sul tipo e la qualità dei giochi che l’istante si era impegnata a fornire. Ritenendo la convenuta sola parte inadempiente, l’ha condannata a pagare il risarcimento previsto che ha qualificato come valido accordo forfettario di risarcimento del danno.
3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 1° dicembre 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non essersi attenuto al disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC secondo il quale i fatti non contestati, quali in concreto l’impegno assunto dall’istante di sostituire i giochi forniti con altri più moderni, devono ritenersi ammessi. Contestualmente lamenta la “violazione da parte del primo giudice del principio attitatorio” per essersi riferito alla clausola no. 12 del contratto, che esclude la validità di eventuali accordi verbali, nonostante nessuna delle parti, tantomeno l’istante, l’abbia invocata. A mente della ricorrente una corretta valutazione delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto condurre il primo giudice a ritenere provata la violazione del contratto da parte dell’istante, per non aver sostituito i giochi con altri più moderni come si era impegnata a fare: da qui l’obbligo di risarcimento a carico di quest’ultima. Per quanto attiene alla quantificazione del danno, la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato le contestazioni da lei tempestivamente sollevate: nega cioè di essersi espressa su questo punto solo con le conclusioni di causa. Con osservazioni 19 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
5. Preliminarmente, si può ben osservare che le censure ricorsuali non appaiono di facile comprensione e, in parte almeno, i richiami a disposti e a massime processuali si rivelano non del tutto calzanti alla fattispecie: così il riferimento all’art. 184 cpv. 2 e all’art. 88 lett. d CPC la cui ragione esula da ciò che la ricorrente vorrebbe censurare. Nella sostanza, __________ rimprovera al segretario assessore di aver considerato contestati fatti invece pacifici tra le parti. Si tratterebbe, oltre il testo scritto della convenzione stipulata fra le parti, delle successive pattuizioni orali. Orbene, non è possibile negare che la fornitrice fosse apparentemente pronta a derogare alla clausola n. 12 (“Accordi verbali non sono validi”) per andare incontro alle richieste della cliente; tuttavia, così come nella convenzione non v’è nessun impegno di __________ riguardo al tipo degli apparecchi che avrebbe fornito, allo stesso modo esso nemmeno oralmente ha precisato alla ricorrente come avrebbe inteso corrispondere alle sue sollecitazioni e soprattutto quando. La lite non verte perciò sulla validità di accordi orali successivi -come sostiene la ricorrente- ma se essi siano stati pattuiti: se ne deve concludere negativamente, dato il carattere del tutto incerto delle promesse riferite dai __________ e __________. La decisione impugnata su questo punto è pertanto conforme alle risultanze istruttorie, al contenuto degli atti e corrisponde ai limiti della vertenza, così come tracciati dalle parti. D’altra parte, la ricorrente deve imputare a sé stessa di non aver saputo dimostrare di aver reso vincolanti le promesse di controparte, fissandole un termine per la fornitura di apparecchi sostitutivi. Da quest’ambito, senza dubbio, esula anche la critica ricorsuale sulla pretesa lesione del diritto di essere sentiti, per altro non sviluppata dalla ricorrente.
6. Ammessa la propria violazione contrattuale (Ricorso, punto 1.6), la ricorrente censura le conclusioni sull’entità del credito. Essa non affronta nel merito la questione di sapere se il danno patito dall’istante e la somma forfetaria pattuita siano in un rapporto di sproporzione (circostanza che ricadrebbe nei propri incombenti probatori), ma censura la sentenza del primo giudice laddove afferma che il conteggio -in base al quale l’istante calcola tale somma forfetaria- non è stato contestato dalla convenuta, se non in sede conclusionale. Egli considera tardiva ogni contestazione successiva della convenuta, spingendosi ad affermare che “se __________ avesse saputo per tempo che il conteggio era contestato, avrebbe per esempio potuto fornire la prova che almeno una delle due firme appartenevano ad un rappresentante della convenuta” (sent., punto 8). A prescindere dall’apparente inadeguatezza della fattispecie ipotizzata, la censura della ricorrente è corretta. Infatti, se il testo della risposta può lasciare spazio a interpretazioni, le allegazioni di duplica sono chiare: “Si contesta il calcolo del danno patito sulla base del conteggio di cui al doc. C in quanto lo stesso, da una parte, non reca come dovrebbe la firma del ristoratore e non è dunque fedefacente; d’altra parte, il calcolo dei danni subiti in base agli incassi precedenti riportati non va effettuato unicamente sulla base del guadagno di 15 giorni, bensì sulla base del guadagno di tutto il precedente periodo contrattuale”. Invitava la controparte a produrre la documentazione dei guadagni riportati lungo tutto il periodo intercorso tra il 27 agosto 1994 e il 15 febbraio 1995. Era invece l’istante a chiedere formalmente alla convenuta l’edizione di tali conteggi; l’opposizione della convenuta veniva accolta dal giudice e l’edizione non ebbe luogo, senza una particolare motivazione. Se ne deve concludere:
1. il conteggio (doc. C) sul quale l’istante ha computato il suo credito è tempestivamente e precisamente contestato;
2. in virtù dell’art. 8 CC al creditore incombeva l’onere della prova: nel concreto sulla fedefacenza del conteggio in generale, in particolare almeno sull’esattezza del doc. C;
3. il creditore non vi ha fatto fronte, né con prove documentali, né con altri mezzi istruttori; il tentativo di ottenere la prova dalla controparte non si giustifica ed è comunque stato giustamente impedito dal giudice, né sono note pattuizioni particolare su questo punto. Il giudizio impugnato deve pertanto essere annullato su questo punto poiché è frutto di un’errata valutazione degli atti di causa e delle prove proprio sul credito come tale. Pur non mettendo in discussione la validità della clausola no. 7 della Convenzione, chi ne pretende il rispetto chiedendo alla controparte un risarcimento dei danni, esercita un diritto che implica un certo computo. Se il creditore del risarcimento non opera questo computo o non dimostra - di fronte a una contestazione - l’idoneità del medesimo, non può far valere validamente il proprio credito in giustizia. In tal senso deve pronunciarsi questa Camera, accogliendo il ricorso per cassazione.
7. A dipendenza dell’esito del ricorso, la sentenza di prima sede deve essere modificata ai sensi dell’art. 332 cpv. 2 CPC. Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza. A dipendenza invece dell’impostazione del ricorso per cassazione e dell’esito relativo alle diverse censure, si ritiene equo di calcolare le ripetibili di questa sede, in virtù dell’art. 148 cpv. 2 CPC, nei limiti minimi concessi. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 __________ è accolto. Di conseguenza, la sentenza 15 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L’istanza di ____________________ è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 180.-, con saldo da anticipare dall’istante, restano a suo carico. Esso rifonderà ad __________ la somma di fr. 1’200.- per ripetibili. II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.-, anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di __________. Questi verserà a controparte la somma di fr. 120.-- a titolo di ripetibili. III. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria