Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 20 agosto 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 presentato da __________ contro la sentenza 16 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 5 luglio 1994 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’626.95 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 1’492.50 oltre interessi del 5% dal 29 gennaio 1994, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 5 luglio 1994 la __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.1’626.95 a saldo di alcune fatture emesse per inserzioni pubblicitarie effettuate per conto della convenuta su quotidiani ticinesi, pretesa ammessa dalla convenuta che ha opposto in compensazione un importo di fr. 500.- pari al danno subito a dipendenza della pubblicazione di un annuncio errato; che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la prova della consistenza del credito dell’istante, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo comprovato di fr. 1’492.50 oltre interessi del 5% dal 29 gennaio 1994, respingendo in quanto non comprovata l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta; che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: rimprovera al pretore di essersi riferito alla deposizione della __________ che, a suo dire, avrebbe deposto il falso e ripropone la propria tesi circa la compensazione del credito dell’istante con il danno da lei subito a seguito dell’erronea pubblicazione di un annuncio pubblicitario che la concerneva; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che la censura ricorsuale secondo la quale la deposizione della __________, dalla quale il pretore ha dedotto la prova che è stato ovviato all’errore di pubblicazione mediante una tempestiva e gratuita ripubblicazione, sarebbe viziata a causa del rapporto di dipendenza tra la teste e il responsabile dell’istante, è destituita di fondamento; che infatti, per costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere messa in dubbio unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confroni di elementi di fatto desumibili da altre prove; che il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA
E. 23 agosto 1994 in re Q./C.SA); che nella fattispecie non vi è motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con l’istante possa aver indotto la teste __________ a dare una versione distorta dei fatti, tanto più che la ricorrente medesima non contesta l’avvenuta tempestiva ripubblicazione dell’annuncio; che in ogni caso, indipendentemente dalla prova citata, la convenuta non ha provato in nessun modo di aver subito un danno a dipendenza dell’errore commesso nella pubblicazione dell’annuncio in discussione; che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non evidenzia nessun titolo di cassazione, deve essere respinto; che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione
E. 28 novembre 1995 della __________ è respinto .
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.- fr. 200.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione:
- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.08.1996 16.1995.190
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.95.00190 Lugano 20 agosto 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 presentato da __________ contro la sentenza 16 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 5 luglio 1994 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’626.95 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 1’492.50 oltre interessi del 5% dal 29 gennaio 1994, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 5 luglio 1994 la __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.1’626.95 a saldo di alcune fatture emesse per inserzioni pubblicitarie effettuate per conto della convenuta su quotidiani ticinesi, pretesa ammessa dalla convenuta che ha opposto in compensazione un importo di fr. 500.- pari al danno subito a dipendenza della pubblicazione di un annuncio errato; che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la prova della consistenza del credito dell’istante, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo comprovato di fr. 1’492.50 oltre interessi del 5% dal 29 gennaio 1994, respingendo in quanto non comprovata l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta; che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: rimprovera al pretore di essersi riferito alla deposizione della __________ che, a suo dire, avrebbe deposto il falso e ripropone la propria tesi circa la compensazione del credito dell’istante con il danno da lei subito a seguito dell’erronea pubblicazione di un annuncio pubblicitario che la concerneva; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che la censura ricorsuale secondo la quale la deposizione della __________, dalla quale il pretore ha dedotto la prova che è stato ovviato all’errore di pubblicazione mediante una tempestiva e gratuita ripubblicazione, sarebbe viziata a causa del rapporto di dipendenza tra la teste e il responsabile dell’istante, è destituita di fondamento; che infatti, per costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere messa in dubbio unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confroni di elementi di fatto desumibili da altre prove; che il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA); che nella fattispecie non vi è motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con l’istante possa aver indotto la teste __________ a dare una versione distorta dei fatti, tanto più che la ricorrente medesima non contesta l’avvenuta tempestiva ripubblicazione dell’annuncio; che in ogni caso, indipendentemente dalla prova citata, la convenuta non ha provato in nessun modo di aver subito un danno a dipendenza dell’errore commesso nella pubblicazione dell’annuncio in discussione; che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non evidenzia nessun titolo di cassazione, deve essere respinto; che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 della __________ è respinto .
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.- fr. 200.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione:
- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria