Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 5 Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
E. 6 La valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice in merito alla determinazione della durata del rapporto lavorativo che vincolava le parti, impugnata dal ricorrente siccome arbitraria, non può essere censurata. Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la deposizione del teste __________ che riferisce di un colloquio tra le parti intervenuto in sua presenza e secondo il quale egli avrebbe proposto l’assunzione del marito della signora __________ in sua sostituzione, non è tale da inficiare il contenuto della disdetta scritta 8 gennaio 1994. In effetti, da quella deposizione non risulta per nulla che le parti abbiano concluso un accordo per porre fine al loro rapporto di lavoro per la fine del 1993. La conclusione pretorile secondo la quale la tesi del convenuto circa l’esistenza di un simile accordo non sarebbe proponibile, sia perché proposta tardivamente
- solo in sede di conclusioni - sia perché contraddetta da altre risultanze istruttorie quali il chiaro contenuto della disdetta 8 gennaio 1994, deve pertanto essere confermata. Né questa nuova esposizione fattuale può avere rilievo in questa sede in virtù dell’art. 321 CPC.
E. 7 Esclusa l’eventualità di una disdetta notificata durante un periodo di malattia, poiché il certificato versato agli atti attesta quello stato solo per i giorni 20, 21 e 22 dicembre 1993, rimane controverso unicamente il periodo di disdetta la cui durata varia a dipendenza che si applichi il CCL per il personale di vendita in vigore al momento della conclusione del contratto come preteso dall’insorgente, oppure il Codice delle obbligazioni, come concluso dal primo giudice. Secondo l’art. 357 cpv. 1 CO, ove il contratto collettivo non disponga altrimenti le disposizioni circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro hanno, durante la validità del contratto collettivo, effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati. In altri termini, la validità delle disposizioni normative del CCL è limitata a coloro i quali vi partecipano, cioè i datori di lavoro direttamente stipulanti o quelli appartenenti alle associazioni di categoria stipulanti per una parte, e per l’altra parte i lavoratori aderenti alle associazioni che hanno aderito al CCL (art. 356 cpv. 1 CO). A questi, con il consenso delle parti che hanno stipulato il CCL possono aggiungersi singoli datori di lavoro o singoli lavoratori non aderenti alle associazioni stipulanti (art. 356b cpv. 1 CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvetragrecht, 5 a. edizione, 1992, n. 3 ad art. 356b CO; Schweingruber/Bigler, Commentaire de la convention collective de travail, 2 a. edizione, 1973, pag. 41). In forza della LF concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, l’autorità competente può infine estendere l’applicazione di un determi-nato CCL a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori di un certo ramo o di una certa professione (II CCA
E. 9 dicembre 1993 in re O./P.SA). Nel caso concreto, dagli accertamenti esperiti d'ufficio da questa Camera risulta che al CCL per il personale di vendita scaduto il 31 dicembre 1993 non era stato conferito carattere obbligatorio (cfr. Dichiarazione 27 ottobre 1995 della Commissione paritetica per il personale di vendita). Inoltre, al momento dell’assunzione dell’istante solo il datore di lavoro era affiliato a un’associazione aderente al CCL (cfr. scritto 7 novembre 1995 del patrocinatore di __________) mentre la dipendente non era affiliata a nessun’organizzazione sindacale (cfr. lettera 30 gennaio 1996 del suo patrocinatore). Da queste risultanze bisogna concludere che al contratto di lavoro che ci occupa non tornano applicabili le norme del CCL bensì quelle del CO, ragione per la quale diviene superfluo l’esame affrontato dal pretore circa la durata degli effetti normativi di un CCL allorquando questo cessa di essere in vigore. La verifica della validità ed efficacia della disdetta notificata dal datore di lavoro deve pertanto essere effettuata sulla base degli art. 335a segg. CO. Ne discende che la conclusione del primo giudice secondo la quale la disdetta 8 gennaio 1994 è efficace per la fine di febbraio 1994 non può essere censurata essendo il frutto di una corretta applicazione dei combinati disposti di cui agli art. 335b cpv. 1 e 335c cpv. 1 CO (Streiff/von Kaenel, op.cit., art. 355b CO, N. 3). Il periodo mensile di prova era ampiamente trascorso al momento della disdetta. Per questi motivi, la sentenza impugnata, nella quale non è ravvisabile alcun titolo di cassazione - tantomeno nel suo esito - deve essere confermata. 8. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con le proprie osservazioni al gravame può essere accolta avendo quest’ultima comprovato il suo stato di indigenza (cfr. certificato municipale). A dipendenza della natura della lite, essa concerne esclusiva-mente il patrocinio della ricorrente. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 di __________ è respinto . 2. __________ è posta la beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio nella sede ricorsuale dell'avv. __________. 3. Il presente giudizio è esente da spese e tasse giudiziarie, __________ è tenuto a versare a __________ la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.03.1996 16.1995.19
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.95.00019 Lugano 5 marzo 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 4 gennaio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 14 febbraio 1994 da __________ patr. dall’avv. __________ con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’750.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Nel corso del mese di ottobre 1993 __________ è stata assunta alle dipendenze di __________ in qualità di venditrice presso il negozio “__________ ” a __________ con un salario mensile di fr. 2’000.- netti. Il contratto di lavoro, concluso verbalmente tra le parti, è stato disdetto dal datore di lavoro l’8 gennaio con effetto al 15 gennaio 1994, data sino alla quale la lavoratrice ha regolarmente percepito il salario. 2. Con istanza 14 febbraio 1994 __________ ha contestato il termine di disdetta, a suo dire scadente a fine febbraio 1994, e ha quindi chiesto la condanna del suo datore di lavoro al pagamento di fr. 3’750.- quale corrispettivo del salario per il periodo dal 15 gennaio sino alla fine di febbraio 1994, oltre a fr. 750.- per i giorni di vacanza non goduti. L’istante contesta inoltre la validità della disdetta in quanto notificata durante un periodo di malattia. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria osservando che il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti è retto dal Contratto collettivo di lavoro per il personale di vendita (CCL) che prevede, durante il periodo di prova ossia durante i primi 3 mesi di attività, la possibilità di disdire il contratto per la fine di una settimana con preavviso di una settimana. Osserva inoltre di non essere stato a conoscenza della malattia della dipendente la quale ha abbandonato il posto di lavoro a partire dal 17 dicembre 1993, ciò che giustificherebbe il licenziamento in tronco. 3. Con il querelato giudizio il pretore, dopo aver accertato l’applicabilità delle norme del CO, quindi l’efficacia della disdetta 8 gennaio 1994 per la fine di febbraio 1994, ha concluso all’accoglimento dell’istanza non avendo il datore di lavoro contestato l’ammontare delle poste esposte dalla lavoratrice. Per quanto attiene alla tesi del convenuto secondo la quale le parti avrebbero concordato di porre fine al loro rapporto lavorativo per la fine del mese di dicembre 1993, il pretore se ne è discostato sia perché questa argomentazione è stata proposta solo in sede di conclusioni, quindi tardivamente, sia perché la deposizione del teste __________ non era chiara ed esplicita in questo senso. 4. Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare la deposizione del teste __________ dalla quale si evince l’accordo delle parti di porre fine al loro rapporto lavorativo per la fine del 1993, nonché di aver erroneamente applicato il diritto materiale concludendo a torto all’applicazione del CO anziché del CCL, almeno per quanto riguarda la durata del periodo di prova, iniziato prima della decadenza del CCL. Con osservazioni 6 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame; nel contempo essa formula istanza per l’ottenimento del gratuito patrocinio. 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 6. La valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice in merito alla determinazione della durata del rapporto lavorativo che vincolava le parti, impugnata dal ricorrente siccome arbitraria, non può essere censurata. Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la deposizione del teste __________ che riferisce di un colloquio tra le parti intervenuto in sua presenza e secondo il quale egli avrebbe proposto l’assunzione del marito della signora __________ in sua sostituzione, non è tale da inficiare il contenuto della disdetta scritta 8 gennaio 1994. In effetti, da quella deposizione non risulta per nulla che le parti abbiano concluso un accordo per porre fine al loro rapporto di lavoro per la fine del 1993. La conclusione pretorile secondo la quale la tesi del convenuto circa l’esistenza di un simile accordo non sarebbe proponibile, sia perché proposta tardivamente
- solo in sede di conclusioni - sia perché contraddetta da altre risultanze istruttorie quali il chiaro contenuto della disdetta 8 gennaio 1994, deve pertanto essere confermata. Né questa nuova esposizione fattuale può avere rilievo in questa sede in virtù dell’art. 321 CPC. 7. Esclusa l’eventualità di una disdetta notificata durante un periodo di malattia, poiché il certificato versato agli atti attesta quello stato solo per i giorni 20, 21 e 22 dicembre 1993, rimane controverso unicamente il periodo di disdetta la cui durata varia a dipendenza che si applichi il CCL per il personale di vendita in vigore al momento della conclusione del contratto come preteso dall’insorgente, oppure il Codice delle obbligazioni, come concluso dal primo giudice. Secondo l’art. 357 cpv. 1 CO, ove il contratto collettivo non disponga altrimenti le disposizioni circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro hanno, durante la validità del contratto collettivo, effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati. In altri termini, la validità delle disposizioni normative del CCL è limitata a coloro i quali vi partecipano, cioè i datori di lavoro direttamente stipulanti o quelli appartenenti alle associazioni di categoria stipulanti per una parte, e per l’altra parte i lavoratori aderenti alle associazioni che hanno aderito al CCL (art. 356 cpv. 1 CO). A questi, con il consenso delle parti che hanno stipulato il CCL possono aggiungersi singoli datori di lavoro o singoli lavoratori non aderenti alle associazioni stipulanti (art. 356b cpv. 1 CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvetragrecht, 5 a. edizione, 1992, n. 3 ad art. 356b CO; Schweingruber/Bigler, Commentaire de la convention collective de travail, 2 a. edizione, 1973, pag. 41). In forza della LF concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, l’autorità competente può infine estendere l’applicazione di un determi-nato CCL a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori di un certo ramo o di una certa professione (II CCA 9 dicembre 1993 in re O./P.SA). Nel caso concreto, dagli accertamenti esperiti d'ufficio da questa Camera risulta che al CCL per il personale di vendita scaduto il 31 dicembre 1993 non era stato conferito carattere obbligatorio (cfr. Dichiarazione 27 ottobre 1995 della Commissione paritetica per il personale di vendita). Inoltre, al momento dell’assunzione dell’istante solo il datore di lavoro era affiliato a un’associazione aderente al CCL (cfr. scritto 7 novembre 1995 del patrocinatore di __________) mentre la dipendente non era affiliata a nessun’organizzazione sindacale (cfr. lettera 30 gennaio 1996 del suo patrocinatore). Da queste risultanze bisogna concludere che al contratto di lavoro che ci occupa non tornano applicabili le norme del CCL bensì quelle del CO, ragione per la quale diviene superfluo l’esame affrontato dal pretore circa la durata degli effetti normativi di un CCL allorquando questo cessa di essere in vigore. La verifica della validità ed efficacia della disdetta notificata dal datore di lavoro deve pertanto essere effettuata sulla base degli art. 335a segg. CO. Ne discende che la conclusione del primo giudice secondo la quale la disdetta 8 gennaio 1994 è efficace per la fine di febbraio 1994 non può essere censurata essendo il frutto di una corretta applicazione dei combinati disposti di cui agli art. 335b cpv. 1 e 335c cpv. 1 CO (Streiff/von Kaenel, op.cit., art. 355b CO, N. 3). Il periodo mensile di prova era ampiamente trascorso al momento della disdetta. Per questi motivi, la sentenza impugnata, nella quale non è ravvisabile alcun titolo di cassazione - tantomeno nel suo esito - deve essere confermata. 8. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con le proprie osservazioni al gravame può essere accolta avendo quest’ultima comprovato il suo stato di indigenza (cfr. certificato municipale). A dipendenza della natura della lite, essa concerne esclusiva-mente il patrocinio della ricorrente. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 di __________ è respinto . 2. __________ è posta la beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio nella sede ricorsuale dell'avv. __________. 3. Il presente giudizio è esente da spese e tasse giudiziarie, __________ è tenuto a versare a __________ la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria