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16.1995.184

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-02-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.02.1996 16.1995.184

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00184 Lugano 20 febbraio 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 novembre 1995 presentato da __________ contro la sentenza 10 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 novembre 1994 da __________ rappr. __________ con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 25 settembre 1995 lo __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 50.- oltre accessori, importo corrispondente alle spese di giustizia poste a suo carico con decreto 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, regolarmente passata in giudicato; che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso; la risposta scritta 3 novembre 1995 della convenuta non può supplire alla sua assenza, e non può pertanto essere considerata ai fini del giudizio, non prevedendo la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione lo scambio d’allegati scritti (Cocchi/Trezzini, CPC, annotato n. 11 ad art. 387); che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza considerando quale valido titolo esecutivo il decreto 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6; che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell’art. 327 CPC; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che la censura attinente alla ventilata violazione dell’art. 327 lett. a CPC secondo il quale sono impugnabili mediante ricorso per cassazione le decisioni che emanano da un giudice incompe-tente, non merita di essere approfondita sia perché la ricorrente non specifica il motivo dell’incompetenza, sia perché la censura si rileva di primo acchito infondata; che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.); che questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF; che determinante ai fini della concessione del rigetto definitivo dell’opposizione è che vi sia identità tra il credito posto in esecuzione e quello menzionato nella sentenza (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 108, p. 260); che nella concreta fattispecie il decreto pretorile 11 gennaio 1995, prodotto a valere quale titolo esecutivo, non menziona   l’importo posto in esecuzione, infatti il punto 2 del dispositivo indica unicamente l’ammontare della tassa di giustizia (fr. 450.-) mentre non viene indicato l’ammontare delle spese addebitate alla ricorrente e tantomeno vengono forniti i parametri per il  calcolo delle stesse; che quindi, la decisione 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 costituisce titolo esecutivo unicamente per l’importo ivi menzionato di fr. 450.- (tassa di giustizia) ma non per le spese di giustizia, il cui ammontare, figura unicamente in un conteggio allestito separatamente dalla Pretura verosimilmente solo il 25 settembre 1995; che la sentenza del giudice di pace, che a torto ha concesso il rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 50.-, deve pertanto essere annullata essendo il frutto di un’errata valutazione delle prove e di un'errata applicazione del diritto materiale, titolo di cassazione previsto dall’art. 327 lett. g CPC; che la particolarità della lite esime questo giudice dal prelievo di spese e tassa di giustizia, mentre alla ricorrente, ancorché non assistita da un patrocinatore, va riconosciuta un'indennità per l'onere del ricorso. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 novembre 1995 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 10 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico. II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Lo __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 50.- quale di indennità di questa sede. III. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La segretaria