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16.1995.178

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-11-22 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 22 novembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 novembre 1995 presentato da __________ contro la sentenza 31 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza

E. 27 settembre 1995 da __________ con la quale si  chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 27 settembre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 5’236.- oltre accessori; che quale titolo di credito l’istante ha prodotto il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti il 25 marzo 1994 a tenore del quale la convenuta si riconosce debitrice nei confronti dell’istante dell’importo di complessivi fr. 9’509.75 oltre interessi, importo che si era impegnata a restituire mediante versamenti parziali di fr. 800.- da eseguirsi puntualmente per la fine del mese, pena l’esigibilità dell’intero credito; che con invio raccomandato

E. 29 settembre 1995 il primo giudice  ha notificato alle parti la convocazione all’udienza di contraddit-torio fissata per il 31 ottobre 1995; che il 29 ottobre 1995 la convenuta ha inviato alla pretura un fax con il quale chiedeva il rinvio dell’udienza “causa inderogabili impegni di lavoro”; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo di riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, ha accolto l’istanza menzionando in sentenza i motivi per i quali non è stato possibile accordare alla convenuta il rinvio dell’udienza; che con il presente gravame l’escussa è insorta contro il predetto giudizio lamentando la violazione del proprio diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare all’udienza di contraddittorio per far valere le proprie ragioni; che l’art. 327 lett. e CPC, al quale fa implicito riferimento la ricorrente, rappresenta una sanzione di natura processuale alla lesione del diritto delle parti di essere sentite, diritto che nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti è garantito alle parti dall’ossequio degli art. 385 segg. CPC (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, 1981, p. 183); che in applicazione dell’art. 387 cpv. 1 CPC il giudice, ricevuta l’istanza, ha regolarmente citato le parti a comparire; che la procedura di cui agli art. 385 segg. CPC non regola in modo specifico gli impedimenti per il contraddittorio, onde sono applicabili le norme generali (art. 136 CPC); che l’art. 136 cpv. 1 CPC prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio di un’udienza, ma vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e alla gravità dell’impedimento: in particolare malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale; che la mancata partecipazione della convenuta all’udienza deve essere addebitata unicamente a quest’ultima ritenuta la tardività con la quale ha chiesto il rinvio dell’udienza; che in ogni caso anche i motivi addotti a sostegno della richiesta di rinvio (“inderogabili impegni di lavoro”) non erano tali da permetterne l’accoglimento ritenuto il tenore dell’art. 136 cpv. 1 CPC; che quindi la convenuta deve sopportare le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza; che stante la tardività della richiesta di rinvio, pervenuta alla pretura il giorno prima dell’udienza, il giudice deve ritenersi esonerato dall’ossequiare la forma prevista dall’art. 136 cpv. 3 CPC, che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia:

1.   Il ricorso per cassazione 14 novembre 1995 della __________ è respinto.

2.   Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a:

- __________ __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, Lugano Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.11.1995 16.1995.178

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00178 Lugano 22 novembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 novembre 1995 presentato da __________ contro la sentenza 31 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 settembre 1995 da __________ con la quale si  chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 27 settembre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 5’236.- oltre accessori; che quale titolo di credito l’istante ha prodotto il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti il 25 marzo 1994 a tenore del quale la convenuta si riconosce debitrice nei confronti dell’istante dell’importo di complessivi fr. 9’509.75 oltre interessi, importo che si era impegnata a restituire mediante versamenti parziali di fr. 800.- da eseguirsi puntualmente per la fine del mese, pena l’esigibilità dell’intero credito; che con invio raccomandato 29 settembre 1995 il primo giudice  ha notificato alle parti la convocazione all’udienza di contraddit-torio fissata per il 31 ottobre 1995; che il 29 ottobre 1995 la convenuta ha inviato alla pretura un fax con il quale chiedeva il rinvio dell’udienza “causa inderogabili impegni di lavoro”; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo di riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, ha accolto l’istanza menzionando in sentenza i motivi per i quali non è stato possibile accordare alla convenuta il rinvio dell’udienza; che con il presente gravame l’escussa è insorta contro il predetto giudizio lamentando la violazione del proprio diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare all’udienza di contraddittorio per far valere le proprie ragioni; che l’art. 327 lett. e CPC, al quale fa implicito riferimento la ricorrente, rappresenta una sanzione di natura processuale alla lesione del diritto delle parti di essere sentite, diritto che nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti è garantito alle parti dall’ossequio degli art. 385 segg. CPC (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, 1981, p. 183); che in applicazione dell’art. 387 cpv. 1 CPC il giudice, ricevuta l’istanza, ha regolarmente citato le parti a comparire; che la procedura di cui agli art. 385 segg. CPC non regola in modo specifico gli impedimenti per il contraddittorio, onde sono applicabili le norme generali (art. 136 CPC); che l’art. 136 cpv. 1 CPC prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio di un’udienza, ma vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e alla gravità dell’impedimento: in particolare malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale; che la mancata partecipazione della convenuta all’udienza deve essere addebitata unicamente a quest’ultima ritenuta la tardività con la quale ha chiesto il rinvio dell’udienza; che in ogni caso anche i motivi addotti a sostegno della richiesta di rinvio (“inderogabili impegni di lavoro”) non erano tali da permetterne l’accoglimento ritenuto il tenore dell’art. 136 cpv. 1 CPC; che quindi la convenuta deve sopportare le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza; che stante la tardività della richiesta di rinvio, pervenuta alla pretura il giorno prima dell’udienza, il giudice deve ritenersi esonerato dall’ossequiare la forma prevista dall’art. 136 cpv. 3 CPC, che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia:

1.   Il ricorso per cassazione 14 novembre 1995 della __________ è respinto.

2.   Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a:

- __________ __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, Lugano Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria