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16.1995.158

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-12-19 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.158

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00158 Lugano 19 dicembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 ottobre 1995 presentato da __________ contro la sentenza 12 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 agosto 1995 nei confronti di __________ rappr. __________ con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 17 agosto 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 4’653.95 oltre accessori, corrispondenti a contributi AVS dovuti dalla convenuta per il periodo 1991-93; che all’udienza di contraddittorio l’escussa non ha fatto atto di comparsa; che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non essendovi agli atti un valido titolo esecutivo tale da legittimare una procedura esecutiva nei confronti della convenuta; che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice avrebbe a torto negato l’identità tra la __________ e la __________ essendo semplicemente intervenuta una modifica della ragione sociale; che la documentazione prodotta per la prima volta con l’atto  ricorsuale deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.); che questo esame tende ad accertare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta; che nella concreta fattispecie, come correttamente concluso dal primo giudice non vi è identità tra la debitrice indicata nella decisione 21 settembre 1994 della __________ prodotta a valere quale titolo esecutivo (____________________e quella figurante sul PE, ossia la __________ che l’eccezione sollevata solo in questa sede dall’istante secondo la quale trattasi della stessa persona giuridica essendo semplicemente intervenuta una modifica della ragione sociale da __________ in __________, non può essere considerata in quanto tardiva, ciò a maggior ragione nell’ipotesi che la modifica della ragione sociale sia effettivamente avvenuta nel dicembre 1993 quindi ben prima che l’istante desse avvio alla presente procedura esecutiva; che di conseguenza la sentenza impugnata, basata su una corretta interpretazione della documentazione agli atti, deve essere confermata; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia:

1.   Il ricorso 17 ottobre 1995 __________ è respinto.

2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria