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16.1995.157

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-07-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.07.1996 16.1995.157

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00157 Lugano 16 luglio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 ottobre 1995 presentato da __________ patr. __________ contro la sentenza 2 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 marzo 1994 da __________ patr. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’668.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 17 marzo 1994 __________ ha convenuto in giudizio la moglie __________, con la quale è pendente un’azione di divorzio, al fine di ottenere la restituzione di fr. 6’668.-; che la pretesa dell’istante si basa sulla convenzione sottoscritta dalle parti nel 1991 (doc. A) in previsione della regolamenta-zione delle conseguenze accessorie del divorzio che al suo punto 4 prevede l’obbligo per l’istante di versare un contributo  alimentare per i due figli minorenni __________ e __________, compresivo degli assegni famigliari; che a far tempo dal 1° giugno 1991 gli assegni famigliari sono  stati versati direttamente alla convenuta (doc. C); che il credito posto in esecuzione corrisponde alla differenza tra quanto percepito dalla convenuta a titolo di assegni famigliari per i due figli dal 1° giugno 1991 sino alla fine del 1993, con quanto dovuto dall’istante a titolo di contributi alimentari arretrati; che in sede di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando il carattere vincolante della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio non essendo stata omologata dal giudice; essa ha contestato inoltre il diritto dell’istante alla restituzione degli assegni famigliari poichè di spettanza del coniuge affidatario - oltre il contributo alimentare - in virtù dell’art. 285 cpv. 2 CC; che in via la riconvenzionale la convenuta ha chiesto il pagamento di fr. 2’700.- quale  contributo alimentare di sua spettanza in virtù della menzionata convenzione; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il carattere vincolante della convenzione sottoscritta dalle parti, ha accolto sia l’istanza, sia la domanda riconvenzionale, ritenendo entrambe le pretese sufficientemente comprovate; che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento  limitatamente al dispositivo che ha accolto l’istanza, conclusione alla quale il giudice sarebbe giunto ritenendo erroneamente vincolante la convenzione aprile/agosto 1991 (doc. A); che l’art. 285 cpv. 2 CC prevede il principio del versamento degli assegni famigliari, in aggiunta al contributo alimentare, al genitore cui spetta il mantenimento dei figli, rispettivamente al coniuge affidatario; che la contraria pattuizione (“assegni famigliari compresi”) convenuto fra le parti non esula da quell’ambito che può essere regolato senza l’approvazione del giudice (Bühler/Spühler, Comm di Berna, n.164 ad art. 158 CC e idem, Ergänzungsband 1991, n. 150 ad art. 154 CC); che pertanto nulla osta alla validità della convenzione che, oltre tutto, le parti hanno implicitamente considerato immediatamente operante nei rapporti patrimoniali fra loro (indicizzazione dei contributi già dal 1.1.1992; domanda riconvenzionale fondata sulla medesima convenzione a valere dal 1.6.1991); che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria - limitata alla presente procedura ricorsuale

- non può essere accolta in considerazione del fatto che il gravame appariva a prima vista sprovvisto di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC); Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia:

1.   Il ricorso per cassazione 13 ottobre 1995 di __________ è respinto .

2.   Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                             La segretaria