opencaselaw.ch

16.1995.15

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-11-16 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.11.1995 16.1995.15

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00015 Lugano 16 novembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 presentato da __________ entrambi patr. dallo studio legale __________ contro la sentenza 7 dicembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 26 novembre 1986 nei confronti di __________ patr. dall’avv. __________ con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’613.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto:

1.   _________ e __________ sono proprietari dall’ottobre 1985 della particella no. __________RFP di _________ dalla quale sgorgano due sorgenti. Una di queste sorgenti (sorgente principale) viene utilizzata sin dal 1945 dal Comune di __________, proprietario del fondo contiguo no. __________sul quale si trova il bacino di accumulazione dell’acqua raccolta per l’approvvigionamento di acqua potabile della frazione di __________. Anche la seconda sorgente (sorgente secondaria) è stata utilizzata per l’approvvigionamento della frazione di __________ mediante allacciamento provvisorio con un tubo di plastica, allacciamento che è stato eliminato nell’aprile 1986.

2.   Con istanza 26 novembre 1986 i coniugi _________, basandosi sull’art. 710 cpv. 1 CC, hanno convenuto in giudizio il Comune di _________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’613.- oltre accessori a valere quale indennità per lo sfruttamento delle due sorgenti per il periodo da ottobre 1985, data di immissione in possesso del fondo sul quale si trovano le sorgenti, sino al mese di aprile 1986, data di rimozione dell’allacciamento provvisorio alla sorgente secondaria. Il convenuto, regolarmente autorizzato a stare in lite come risulta dall’estratto della risoluzione municipale 20 ottobre 1986 (doc. A e B di cui all’inc. no. 416 richiamato dalle parti) si è opposto alla pretesa avversaria contestando il diritto degli istanti sulla sorgente principale avendo egli acquisito per prescrizione straordinaria una servitù di captazione di acqua sorgiva. Per quanto attiene alla sorgente secondaria il convenuto osserva di aver saputo dell’esistenza dell’allacciamento mediante tubazione di plastica, posata da terzi a sua insaputa, soltanto nel gennaio 1986.

3.   Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la proprietà dei signori __________ sulle due sorgenti nonché l’utilizzo da parte del convenuto di quest’acqua sorgiva per servire gli abitanti della frazione __________, ha concluso al principio dell’obbligo di indennizzo a carico dell’ente pubblico dal 19 novembre 1985 (data a far tempo dalla quale il convenuto è divenuto proprietario del fondo n. __________RFP __________) sino al 30 aprile 1986 (data di rimozione dell’allacciamento provvisorio alla sorgente secondaria). Il pretore, basandosi sulle risultanze peritali dalle quali emergono dei dati unicamente con riferimento alla sorgente principale, ha quantificato in fr. 489.- l’indennità di spettanza degli istanti, mentre per quella secondaria nulla emerge dalle risultanze istruttorie

4.   Con il presente tempestivo ricorso _________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla  base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie in particolare per aver negato il loro diritto a un’indennità per l’utilizzo della sorgente secondaria, utilizzo che il convenuto non ha contestato. A mente degli insorgenti, i dati contenuti nella perizia permettevano al  primo giudice di calcolare il consumo di acqua e la rispettiva indennità anche con riferimento alla sorgente secondaria. Essi contestano inoltre il dispositivo sulle spese e ripetibili per il fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione la posizione assunta dal convenuto il quale, opponendosi integralmente all’istanza, risulta soccombente per lo meno nella misura dei 4/7 e non soltanto di 1/7. Con osservazioni 15 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.

5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

6.   A fondamento del loro gravame i ricorrenti invocano l’arbitraria valutazione delle prove a opera del primo giudice per il fatto che questi non avrebbe calcolato l’indennità loro dovuta per la captazione di acqua dalla sorgente secondaria. Secondo l’art. 183 CPC e 8 CC chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova. Applicando questo principio alla concreta fattispecie, competeva agli istanti, che pretendono il pagamento di un’indennità per l’acqua prelevata dalla sorgente secondaria per il periodo da novembre 1985 ad aprile 1986, provare il quantitativo di acqua captata dalla sorgente. Questa prova avrebbe potuto essere   facilmente fornita dal perito giudiziario nominato nella parallela causa promossa dal convenuto nei confronti degli istanti, causa  inoltrata in data posteriore a quella della procedura che ci occupa e quando questa era ancora pendente. Ora, non avendo gli instanti posto al perito alcuna domanda in relazione al quantitativo di acqua captata dalla sorgente secondaria e non risultando alcun dato oggettivo dalle altre risultanze istruttorie, non si può pretendere, come fanno gli insorgenti, che spetti al giudice supplire alle carenze probatorie effettuando dei calcoli ipotetici come da loro proposto al punto 6 del ricorso. Ne discende pertanto che il giudizio pretorile che non ha riconosciuto agli istanti un’indennità per l’utilizzazione della sorgente secondaria, utilizzo che non è stato quantificato, è conforme alle risultanze istruttorie e non può per questo essere cassato.

7.   Nemmeno per quanto attiene al giudizio sulle spese e sulle ripetibili v’è motivo di accogliere il ricorso. Infatti, la ripartizione effettuata dal primo giudice, che ha posto a carico degli istanti i 6/7 delle stesse, non può essere censurata in quanto corrisponde al loro grado di soccombenza calcolato su una domanda principale di fr. 3’613.-, accolta unicamente per fr. 489.- (art. 148 cpv. 1 CPC). E’ ben vero che, nel caso di parziale soccombenza, altri motivi possono concorrere a modificare il grado reciproco di soccombenza oltre il calcolo matematico. Il loro rispetto non rappresenta tuttavia un obbligo per il giudice, onde non si giustifica la sanzione della cassazione nel caso di decisione che si attenga alla regola della ripartizione proporzionale. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC nonché la LTG pronuncia:

1.   Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 di _________ e __________ è respinto .

2.   Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia                             fr.       80.-

b) spese                                               fr.       20.- T o t a l e                                               fr.    100.- già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.   Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria