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16.1995.147

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-06-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.06.1996 16.1995.147

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00147 Lugano 24 giugno 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 1995 presentato da Comunione dei comproprietari del __________ patr. dallo studio legale __________ contro la sentenza 7 settembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa in materia di provvedimenti cautelari promossa con istanza 21 luglio 1994 nei confronti di __________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale a carico del foglio PPP no. __________ (fondo base no. __________RFD __________) di proprietà del convenuto, a garanzia dell’importo di fr. 5’221.60 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 738.35 oltre interessi del 5% dal 21 aprile 1994; letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che l’istanza di iscrizione di ipoteca legale provvisoria è stata accolta dapprima in via supercautelare con decisione 26 luglio  1994; che dopo il contraddittorio del 6 settembre 1994, il Pretore di Mendrisio-nord ha parzialmente accolto l’istanza di iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria sul foglio PPP __________ di __________ del fondo base particella no. __________RFD di __________; che le istanze di iscrizione di ipoteca legale, anche in virtù dell’art. 712 i cpv. 2 CC, sono rette dalla procedura di camera di consiglio (art. 4 n. 19 LAC e art. 5 LAC); che il rimedio previsto da questa procedura è esclusivamente quello dell’appello (art. 370 CPC); che, per questa ragione, questa Camera deve dichiarare la propria carente competenza a decidere il ricorso in esame, trasmettendo l’incarto alla prima Camera civile d’appello (art. 126 CPC); pronuncia:

1.   Il ricorso per cassazione 18 settembre 1995 della Comunione dei comproprietari del __________ ” è irricevibile.

2.   Non vengono prelevate spese, nè tassa di giustizia.

3.   L’incarto è trasmesso per competenza alla prima Camera civile d’appello.

4.   Intimazione a:

- __________                                                        Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria