Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.12.1995 16.1995.140
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.95.00140 Lugano 28 dicembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 1995 presentato da __________ contro la sentenza 11 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 novembre 1994 da __________ con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 3’139.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 15 novembre 1994 la __________, ditta specializzata in arredamenti per cucine, ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’139.- a saldo delle fatture emesse il 21 luglio 1993 (doc. A) e l’11 agosto 1993 (doc. B) per lavori effettuati per conto della convenuta presso uno stabile a __________; che alle due udienze indette per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa; che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo compro-vato il credito dell’istante e accertata l’assenza di una qualsiasi contestazione da parte della convenuta, ha accolto l’istanza; che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; che con osservazioni 4 ottobre 1995 la controparte chiede la reiezione del gravame; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato; che nel caso concreto il ricorso 4 settembre 1995 non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice e non è pertanto possibile desumere dal suo contenuto alcun titolo di cassazione; che in ogni caso le argomentazioni ricorsuali, proposte per la prima volta in questa sede non possono essere tenute in considerazione in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che esse non sarebbero comunque tali da inficiare la pretesa dell’istante alla quale la convenuta ammette di avere conferito l’incarico di procedere all’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa (p.to 1 ricorso), e alla quale non possono essere opposti eventuali accordi che la convenuta sostiene di aver concluso con la proprietaria dello stabile; che abbondanzialmente va rilevato che il credito di fr. 3’139.- fatto valere dall’istante risulta comprovato dalla documentazione agli atti, in particolare dai doc. A e B sui quali figura chiaramente che gli sconti ivi indicati sarebbero stati concessi unicamente in caso di pagamento entro 10 giorni, caso contrario gli stessi sarebbero stati conteggiati; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia:
1. Il ricorso 4 settembre 1995 __________ è nullo .
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 80.- quale indennità di questa sede.
3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria