Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.12.1995 16.1995.139
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.95.00139 Lugano 14 dicembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 1995 presentato da __________ contro la sentenza 16 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 24 ottobre 1994 da __________ con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 1’361.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 20 ottobre 1994 __________, specializzato in arredamenti interni, restauri nonchè pavimentazioni, ha convenuto in giudizio la ____________________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’361.- a saldo della fattura emessa il 15 luglio 1993 (doc. B) per lavori effettuati per conto della convenuta presso uno stabile in Via __________ a __________ che alle due udienze indette per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa; che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo compro-vato il credito di parte istante e accertata l’assenza di una qualsiasi contestazione da parte della convenuta, ha accolto l’istanza; che con il presente tempestivo gravame, al quale la controparte non ha formulato osservazioni, la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato; che nel caso concreto il ricorso 4 settembre 1995 non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice e non è pertanto possibile desumere dal suo contenuto alcun titolo di cassazione; che in ogni caso le argomentazioni ricorsuali, proposte per la prima volta in questa sede non possono essere tenute in considerazione in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che esse non sarebbero comunque tali da inficiare la pretesa dell’istante al quale la convenuta ammette di avere conferito l’incarico di procedere all’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa (p.to 1 ricorso), e al quale non possono essere opposti eventuali accordi che la convenuta sostiene di aver concluso con la proprietaria dello stabile; che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia:
1. Il ricorso 4 settembre 1995 __________ è nullo .
2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria