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16.1995.134

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-09-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.09.1995 16.1995.134

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00134 Lugano 6 settembre 1995/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, astenuto) segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 28 agosto 1995 presentato da __________ contro la sentenza 16 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 25 luglio 1995 da __________ rappr. da __________ con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 25 luglio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 7’365.30 oltre accessori, importo al pagamento del quale il convenuto è stato condannato con sentenza 2 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna; che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, accertata  l’esistenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza 2 maggio 1995 regolarmente cresciuta in giudicato e alla quale l’escusso non ha opposto alcuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare all’udienza indetta per il contradditorio; che con scritto 28 agosto 1995, indirizzato alla Pretura di Locarno-Campagna e trasmesso per competenza a questa Camera, __________ chiede il riesame della sentenza di prime cure osservando di non aver potuto partecipare al contraddittorio -rinviato dal 9 al 16 agosto- poichè assente durante le ferie dell'edilizia; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo; che nella concreta fattispecie lo scritto 28 agosto 1995 di __________, con il quale si limita a chiedere il riesame della sentenza pretorile non avendo potuto far valere le proprie ragioni all’udienza indetta per il contradditorio, non adempie ai requisiti sopra menzionati; che in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rileva infondato là dove rimprovera al pretore di aver rinviato l’udienza ad una data troppo vicina a quella inizialmente prevista; che infatti, rinviando l’udienza prevista dal 9 al 16 agosto 1995 il primo giudice non ha commesso alcuna violazione di norme procedurali; al contrario, trattandosi di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, quindi di per sé rapida, l’art. 387 cpv. 1 CPC prevede espressamente che la citazione delle parti a comparire al contraddittorio deve avvenire entro un breve termine; che va comunque rilevato che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestiva-mente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89); che pertanto il diritto fondamentale delle parti di essere sentite -cui implicitamente allude il ricorrente- non è stato violato; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anhe alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art, 147 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: 1. Il ricorso 28 agosto 1995 di __________ è respinto. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione:    -    __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La segretaria