Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1995.128
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.95.00128 Lugano 31 gennaio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 agosto 1995 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 27 giugno 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 25 aprile 1995 nei confronti di __________ patr. dall’avv. __________ con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto:
1. Con istanza 25 aprile 1995 __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 2’525.- a titolo di contributo alimentare arretrato per il mese di febbraio
1995. A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il verbale 18 novembre 1993 (doc. B) sottoscritto dalle parti nell’ambito della procedura di divorzio pendente dinnanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud. In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sollevando l’eccezione di estinzione del debito. A mente del convenuto il prelievo di fr. 10’000.- dal libretto di deposito no. __________ intestato ad entrambi i coniugi (doc. O1) presso la ____________________ autorizzato dal pretore con decreto 19 giugno 1995, è atto a garantire all’istante, bene-ficiaria del medesimo, il pagamento del contributo alimentare oggetto della presente procedura esecutiva.
2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza ritenendo fondata l’eccezione di estinzione del debito sollevata dal convenuto in sede di contraddittorio.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al giudice di aver erroneamente concluso all’estinzione del debito mediante il prelievo effettuato presso la __________ sul conto no. __________, non trattandosi di denaro di sola spettanza del debitore del contributo alimentare bensì di un conto bloccato dal giudice ai fini della liquidazione del regime matrimoniale. Osserva inoltre che il decreto relativo al prelievo di fr. 10’000.-- non ne indica la causa. Con osservazioni 4 settembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, la sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
5. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF. Per l’art. 80 cpv. 2 LEF le transazioni e le ricognizioni giudiziali sono parificate a sentenze esecutive e giustificano il rigetto definitivo dell’opposizione. Secondo dottrina e giurisprudenza, la transazione giudiziale è la dichiarazione resa dal debitore dinnanzi ad un tribunale contenente il riconoscimento incondizionato, totale o parziale, della pretesa formulata in giudizio così da porre termine alla lite ed evitare un giudizio sul merito (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 104 pag. 251; CEF 14 agosto 1992 in re W.SA/A.I.C.G. SA),
7. Nella concreta fattispecie, ai fini dell’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione l’istante ha prodotto il verbale d’udienza 18 novembre 1993 dal quale si evince l’impegno assunto dal convenuto di provvedere al mantenimento della moglie versandole un contributo alimentare mensile di fr. 2’500.- (cfr. punto 1 doc. B). Questo verbale deve essere equiparato a un accordo giudiziale, come peraltro già fatto dal primo giudice nella causa che oppone il convenuto alla figlia __________ (sentenza 16 maggio
1995) che si basa sul medesimo verbale, e non a un decreto pretorile. Giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF di fronte ad un titolo esecutivo, quale l’accordo giudiziale 18 novembre 1993, l’opposizione deve essere rigettata a meno che l’opponente non provi con docu-menti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, rispettiva-mente dopo la sottoscrizione dell’accordo giudiziario. L’eccezione di estinzione del debito non deve essere semplice-mente resa verosimile, ma deve essere provata con documenti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 143). Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il convenuto non ha provato che il versamento di fr. 10’000.- decretato dal pretore in data 19 giugno1995 su esplicita richiesta della moglie, era destinato alla copertura del contributo alimentare a questa dovuto per il mese di febbraio 1995. Incombeva infatti al convenuto, in mora con il pagamento degli alimenti per la moglie di provare che il versamento di fr. 10’000.- era destinato alla copertura del contributo alimentare per il mese di febbraio 1995. Risulta invece che le istanze 12 e 31 maggio 1995 indicano genericamente come loro causale l’indigenza dell’istante. Né si può dimentricare - a titolo abbondanziale - la particolarità della liberazione a __________ dell’importo di fr. 10’000.--, ordinato dal giudice alla __________ presso la quale esiste un deposito comune dei coniugi. L’eccezione di pagamento dell’importo in esecuzione non può trovare accoglimento, donde l’accoglimento del ricorso. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 26 maggio 1995 __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 27 giugno 1995 del Segretario assessore dell Pretura di Mendrisio-sud è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio.
2. La tassa di giustizia in fr. 140.- e le spese, da anticipare dall’istante, devono essere poste a carico del convenuto che rifonderà all’istante fr. 250.- a titolo di ripetibili. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di __________, con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizionedi Mendrisio-sud Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria