Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 372 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie: in particolare per non aver condiviso la sua tesi secondo la quale la pretesa dell’istante sarebbe da considerarsi estinta sia a dipendenza dell’accettazione tacita da parte di quest’ultima del pagamento di fr. 2’500.- nella forma del buono di acquisto, sia perché le parti avrebbero pattuito il versamento di fr. 800.- a saldo delle pretese dell'istante. Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale, la convenuta rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato alla concreta fattispecie l’istituto dell' "exceptio non adimpleti contractus", negandole il diritto alla consegna del materiale nonostante le prestazioni di controparte fossero state debitamente onorate. Con osservazioni 7 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
E. 4 Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
E. 5 Relativamente al buono per acquisti di fr. 2’500.-- dev’essere anzitutto osservato che, di principio il debitore si libera nei confronti del suo creditore nel momento in cui quest'ultimo riceve la prestazione pattuita (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 6. Auflage, 1995, N. 2293). Costituisce un’eccezione a questo principio la “datio in solutum”, ossia la possibilità concessa al debitore, al momento dell’esecuzione o anche anteriormente, di liberarsi offrendo una cosa o un servizio diverso dalla prestazione inizialmente pattuita (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1973, p. 419, n. 167). Come qualsiasi modifica contrattuale, questa presuppone il consenso di entrambe le parti, che può essere esplicito o tacito ma in ogni caso chiaro (Gauch/Schluep, op.cit., Band I, N. 445). L’onere della prova compete alla parte che sostiene l’intervenuta modifica contrattuale (Gautschi, Beweislast und Beweiswürdigung, 1913, p. 117, § 31). Nella fattispecie, la convenuta non ha provato l’accettazione da parte dell’istante del buono acquisto merce del valore di fr. 2’500.- in sostituzione del pagamento in contanti. In particolare il fatto che l’istante non ha immediatamente rinviato il buono controverso non può assurgere ad accettazione del medesimo. ll silenzio non equivale infatti ad accettazione - neppure nelle relazioni commerciali - eccezion fatta per la fattispecie di cui all’art. 6 CO (Gauch/Schluep, op.cit., Band I, N. 451), non realizzata nel caso in esame, tant’è che il buono è stato restituito alla convenuta il 10 settembre 1990 con la chiara menzione della non accettazione (doc. F e deposizione __________ nel verbale 29 novembre 1994). Ciò è tutto quanto si possa dire per respingere la censura ricorsuale su questo punto. Irrilevante, di fronte al dissenso dell’istante, appare infatti che controparte le abbia nuovamente inviato il buono acquisti, così come il tentativo di __________ di acquistare prodotti della ditta __________ usando il medesimo buono ben tre anni più tardi: questo atteggiamento infatti può essere considerato come una nuova offerta e non dev’essere messo in relazione alla mancata pattuizione del 1990 sulle modalità di pagamento del debito principale.
E. 6 Per quanto attiene alla pattuizione di uno sconto del 50% l’unico documento che vi fa riferimento è la fattura di cui al doc. 2 che reca la menzione “a liquidazione”. L’accertamento pretorile secondo il quale quest’accordo interessa unicamente questa fattura e non anche le altre pendenze in sospeso tra le parti, non è suscettibile di censura alcuna poichè trova il giusto riscontro nelle tavole processuali. Infatti: lo sconto del 50%, pari a fr. 820.- poi di fatto ridotti a fr. 800.-, rappresenta esattamente la metà dell’importo fatturato (fr. 1’640.-); inoltre il teste __________ ha riferito della concessione di questo sconto unicamente sulla fattura in questione e non su tutte le relazioni d’affari sospese tra le parti (cfr. verbale 29 novembre 1994). D’altra parte, a questi accertamenti del primo giudice la convenuta si limita a contrapporre la propria personale versione dei fatti, senza dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe arbitraria.
E. 7 Sulla censura relativa alla domanda riconvenzionale, va preliminarmente rilevato che la nuova versione dei fatti circa i tempi e le modalità di pagamento della fattura di cui al doc. B, non può essere esaminata in quanto proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si tratta oltretutto di una versione aliena alla lite così come dibattuta in prima sede poiché fondata sul presupposto che “l’opera non è mai stata consegnata”. Nel merito della domanda riconvenzionale va rilevato inoltre che la convenuta non ha fatto fronte all’onere della prova che le competeva circa la pretesa violazione di un obbligo contrattuale da parte dell’istante. Dagli atti di causa non emerge infatti nessuna pattuizione secondo la quale l’istante si sarebbe impegnata a consegnare alla convenuta - oltre alle prestazioni elencate nelle fatture - anche il materiale grafico utilizzato per la realizzazione dell’opera commissionata. Per quanto concerne poi il rimprovero mosso al primo giudice di aver dedotto delle conclusioni errate da un disposto di legge giustamente richiamato - ossia l’art. 82 CO - la censura ricorsuale si basa sull’errata presunzione della prova da parte della convenuta dell’adempimento del suo obbligo di pagamento, pagamento che, come esposto ai considerandi precedenti, non è avvenuto se non in parte. Anche su questo punto la decisione pretorile, nella quale non è ravvisabile arbitrio alcuno, deve quindi essere confermata. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 giugno 1995 __________ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.- fr. 250.- già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetili di questa sede. 3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.06.1996 16.1995.115
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.95.00115 Lugano 3 giugno 1996 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 giugno 1995 presentato da __________ (patrocinata dall’avv. __________) contro la sentenza 29 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 giugno 1994 da __________ (patrocinata dall’avv. __________) con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’493.60 oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto respingendo la pretesa di fr. 4’350.- fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Nel 1990 la __________ ha eseguito, per conto della società in nome collettivo __________ - specializzata nella produzione e vendita di vini e distillati - diversi lavori grafici, segnatamente la fornitura di etichette adesive per scatole e una ricerca grafica per delle etichette da apporre su bottiglie di alcolici. Per le sue prestazioni la ditta appaltatrice ha emesso in data 12 maggio 1990 diverse fatture per un totale di fr. 15’713.60 (doc. A-D), importo che la committente non ha contestato versando a tre riprese acconti per complessivi fr. 11’400.- (fr. 8’000.- il 21 giugno 1990, fr. 2’600.- il 23 luglio 1990 e fr. 800.- il 20 agosto 1990). Stante il diniego di pagamento del saldo di queste fatturazioni, con istanza 15 giugno 1994 la ditta appaltatrice ha convenuto in giudizio la __________ (costituita il 26 marzo 1991 mediante assunzione di attivi e passivi della ditta individuale __________ formatasi dopo lo scioglimento della società in nome collettivo ____________________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’493.60, corrispondenti alla differenza fra l’ammontare complessivo delle sue prestazioni (fr. 15’713.60), gli acconti di fr. 11’400.- versati dalla convenuta nonché lo sconto del 50% concesso a quest'ultima sulla fattura no. __________ di complessivi fr. 1’640.-, pari a fr. 820.-. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo l’avvenuta estinzione del suo debito mediante consegna di un buono acquisto del valore di fr. 2'500.- (doc. E), trasmesso all'istante il 12 maggio 1990 e da questa tacitamente accettato, nonché con il versamento rateale di complessivi fr. 11’440.-, di cui l'ultima rata di fr. 800.- pattuita a saldo di ogni e qualsiasi pretesa dell'istante. Essa ha fatto valere in via riconvenzionale una pretesa di risarcimento danni di fr. 4’350.- (doc. 5), pari ai costi sostenuti per il parziale rifacimento di lavori per i quali l'istante si è rifiutata di consegnarle il materiale di progettazione risultato dal lavoro commissionato. La pretesa riconvenzionale della convenuta è stata integralmente contestata dall'istante. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato nè l’accettazione da parte dell’istante del buono acquisto merce del valore di fr. 2’500.- quale modalità di pagamento delle sue pretese, nè tantomeno che lo sconto del 50% pattuito tra le parti sarebbe da ricondurre alla liquidazione delle pretese dell'istante piuttosto che al solo saldo della fattura no. __________ di fr. 1'640.-. Il pretore ha poi respinto la domanda di risarcimento danni fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta a dipendenza del rifiuto dell'istante di consegnarle il materiale di progettazione risultato dal lavoro commissionato, rifiuto che il giudice ha ritenuto giustificato in applicazione del principio dell' "exceptio non adimpleti contractus", non avendo la convenuta ottemperato al suo obbligo di pagamento delle prestazioni di parte istante (art. 82 CO). 3. Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 372 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie: in particolare per non aver condiviso la sua tesi secondo la quale la pretesa dell’istante sarebbe da considerarsi estinta sia a dipendenza dell’accettazione tacita da parte di quest’ultima del pagamento di fr. 2’500.- nella forma del buono di acquisto, sia perché le parti avrebbero pattuito il versamento di fr. 800.- a saldo delle pretese dell'istante. Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale, la convenuta rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato alla concreta fattispecie l’istituto dell' "exceptio non adimpleti contractus", negandole il diritto alla consegna del materiale nonostante le prestazioni di controparte fossero state debitamente onorate. Con osservazioni 7 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Relativamente al buono per acquisti di fr. 2’500.-- dev’essere anzitutto osservato che, di principio il debitore si libera nei confronti del suo creditore nel momento in cui quest'ultimo riceve la prestazione pattuita (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 6. Auflage, 1995, N. 2293). Costituisce un’eccezione a questo principio la “datio in solutum”, ossia la possibilità concessa al debitore, al momento dell’esecuzione o anche anteriormente, di liberarsi offrendo una cosa o un servizio diverso dalla prestazione inizialmente pattuita (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1973, p. 419, n. 167). Come qualsiasi modifica contrattuale, questa presuppone il consenso di entrambe le parti, che può essere esplicito o tacito ma in ogni caso chiaro (Gauch/Schluep, op.cit., Band I, N. 445). L’onere della prova compete alla parte che sostiene l’intervenuta modifica contrattuale (Gautschi, Beweislast und Beweiswürdigung, 1913, p. 117, § 31). Nella fattispecie, la convenuta non ha provato l’accettazione da parte dell’istante del buono acquisto merce del valore di fr. 2’500.- in sostituzione del pagamento in contanti. In particolare il fatto che l’istante non ha immediatamente rinviato il buono controverso non può assurgere ad accettazione del medesimo. ll silenzio non equivale infatti ad accettazione - neppure nelle relazioni commerciali - eccezion fatta per la fattispecie di cui all’art. 6 CO (Gauch/Schluep, op.cit., Band I, N. 451), non realizzata nel caso in esame, tant’è che il buono è stato restituito alla convenuta il 10 settembre 1990 con la chiara menzione della non accettazione (doc. F e deposizione __________ nel verbale 29 novembre 1994). Ciò è tutto quanto si possa dire per respingere la censura ricorsuale su questo punto. Irrilevante, di fronte al dissenso dell’istante, appare infatti che controparte le abbia nuovamente inviato il buono acquisti, così come il tentativo di __________ di acquistare prodotti della ditta __________ usando il medesimo buono ben tre anni più tardi: questo atteggiamento infatti può essere considerato come una nuova offerta e non dev’essere messo in relazione alla mancata pattuizione del 1990 sulle modalità di pagamento del debito principale. 6. Per quanto attiene alla pattuizione di uno sconto del 50% l’unico documento che vi fa riferimento è la fattura di cui al doc. 2 che reca la menzione “a liquidazione”. L’accertamento pretorile secondo il quale quest’accordo interessa unicamente questa fattura e non anche le altre pendenze in sospeso tra le parti, non è suscettibile di censura alcuna poichè trova il giusto riscontro nelle tavole processuali. Infatti: lo sconto del 50%, pari a fr. 820.- poi di fatto ridotti a fr. 800.-, rappresenta esattamente la metà dell’importo fatturato (fr. 1’640.-); inoltre il teste __________ ha riferito della concessione di questo sconto unicamente sulla fattura in questione e non su tutte le relazioni d’affari sospese tra le parti (cfr. verbale 29 novembre 1994). D’altra parte, a questi accertamenti del primo giudice la convenuta si limita a contrapporre la propria personale versione dei fatti, senza dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe arbitraria. 7. Sulla censura relativa alla domanda riconvenzionale, va preliminarmente rilevato che la nuova versione dei fatti circa i tempi e le modalità di pagamento della fattura di cui al doc. B, non può essere esaminata in quanto proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si tratta oltretutto di una versione aliena alla lite così come dibattuta in prima sede poiché fondata sul presupposto che “l’opera non è mai stata consegnata”. Nel merito della domanda riconvenzionale va rilevato inoltre che la convenuta non ha fatto fronte all’onere della prova che le competeva circa la pretesa violazione di un obbligo contrattuale da parte dell’istante. Dagli atti di causa non emerge infatti nessuna pattuizione secondo la quale l’istante si sarebbe impegnata a consegnare alla convenuta - oltre alle prestazioni elencate nelle fatture - anche il materiale grafico utilizzato per la realizzazione dell’opera commissionata. Per quanto concerne poi il rimprovero mosso al primo giudice di aver dedotto delle conclusioni errate da un disposto di legge giustamente richiamato - ossia l’art. 82 CO - la censura ricorsuale si basa sull’errata presunzione della prova da parte della convenuta dell’adempimento del suo obbligo di pagamento, pagamento che, come esposto ai considerandi precedenti, non è avvenuto se non in parte. Anche su questo punto la decisione pretorile, nella quale non è ravvisabile arbitrio alcuno, deve quindi essere confermata. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 giugno 1995 __________ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.- fr. 250.- già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetili di questa sede. 3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria