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16.1995.107

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-07-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.07.1995 16.1995.107

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00107 Lugano 12 luglio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 presentato da __________ contro la sentenza 19 maggio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 2 agosto 1994 da __________ rappr. da __________ con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’793.30 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti. considerato in fatto e in diritto:

1.   __________ ha lavorato quale cameriere presso il  __________, di cui è gerente __________, dal gennaio 1994 sino al 30 aprile 1994, data per la quale egli ha notificato la disdetta del contratto di lavoro a motivo del mancato rispetto da parte del datore di lavoro delle norme del CCNL sulla durata della settimana lavorativa e  sull’ammontare della trattenuta per i pasti. Con istanza 2 agosto 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’793.30, importo corrispondente ai giorni di vacanza e festivi non goduti, alle ore straordinarie prestate, alla trattenuta per vitto operata in eccedenza nonchè alla restituzione di fr. 625.- indebitamente trattenuti dal datore di lavoro. Il convenuto si è opposto all’istanza contestando tutte le pretese di controparte in quanto non comprovate.

2.   Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che il datore di lavoro non ha ossequiato le prescrizioni previste dall’art. 82 CCNL in merito al controllo dell’orario di lavoro dei dipendenti dovendo quindi sopportare le conseguenze di questa sua negligenza, ossia la prova dell’infondatezza delle pretese del lavoratore, ha accolto l’istanza.

3.   Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il  ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale con particolare riferimento all’art. 82 CCNL, disposto dal quale il primo giudice avrebbe erroneamente dedotto che l’onere della prova fosse a suo carico anzichè a carico dell’istante. Egli rimprovera inoltre al primo giudice di aver considerato tempestiva la disdetta del contratto notificata dal dipendente e quindi giustificata la trattenuta di fr. 625.- effettuata sullo stipendio di quest’ultimo. Con osservazioni 16 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.

4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).

5.   Controversa nella concreta fattispecie è la questione di sapere se incomba al lavoratore provare di aver effettuato delle ore di lavoro straordinario e di vantare delle pretese per giorni di vacanza e festivi non goduti, oppure se spetti al datore di lavoro provare che il lavoratore non ha diritto a rivendicazioni salariali a questo titolo, ossia che le pretese del dipendente sono ingiustificate. L’art. 82 CCNL, senza fare alcuna distinzione a dipendenza del grado di occupazione del lavoratore, impone al datore di lavoro  l’obbligo di registrare le ore di lavoro e quelle di lavoro straordinario effettuate nonchè i giorni di vacanza e festivi concessi. Secondo il cpv. 5 del medesimo disposto se questi controlli non vengono effettuati, incombe al datore di lavoro provare che le ore di lavoro straordinario, i giorni di riposo e di vacanza e il diritto a giorni festivi rivendicati dal lavoratore non sono dovuti. In altre parole, il mancato ossequio da parte del datore di lavoro delle disposizioni di controllo prescritte dal CCNL gli impone, in caso di contestazione, l’onere della prova del mancato diritto del dipendente a delle pretese salariali a questo titolo. In concreto, quindi, non avendo il ricorrente effettuato il controllo delle ore di lavoro prestate dal dipendente e non avendo fornito nessuna prova del fatto che il lavoratore non avrebbe diritto al pagamento di giorni festivi e di vacanza non goduti, di ore straordinarie non pagate nonchè della restituzione di quanto trattenuto in eccedenza per il vitto, egli sopporta le conseguenze del suo agire nel senso che queste pretese del lavoratore gli devono essere riconosciute. A proposito del richiamo alle norme del CPC in merito all’onere della prova, in particolare all’art. 183 CPC secondo il quale quest’onere incombe alla parte che intende far valere un determinato diritto, è utile rilevare che il testo medesimo di questo disposto contiene una riserva a favore di una diversa regolamentazione dell’onere della prova evidenziando così il carattere sussidiario di quanto stabilito da quest’articolo rispetto a una norma specifica del diritto materiale, quale è in concreto quella contenuta all’art. 82 cpv. 5 CCNL.

6.   Per quanto attiene alla trattenuta di fr. 625.- effettuata dal datore di lavoro a titolo di disdetta intempestiva del contratto, va rilevato che l’art. 4 del contratto sottoscritto dalle parti prevede la possibilità di notificare, dopo il periodo di prova,  la disdetta con il preavviso di un mese, termine che nel caso di specie il lavoratore ha rispettato (doc. F). Anche su questo punto il ricorso non merita accoglimento. Non essendo ravvisabile nel giudizio impugnato alcun titolo di cassazione, la sentenza pretorile deve essere confermata. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:

1.   Il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 __________ è respinto .

2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie. __________ verserà alla controparte fr. 180.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.   Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria