Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1995.104
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.95.00104 Lugano 31 gennaio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 maggio 1995 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 16 maggio 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza da __________ patr. dall’avv. __________ con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto:
1. Con istanza 27 marzo 1995 __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal padre __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 6’600.-, importo corrispondente al contributo alimentare arretrato per i mesi da dicembre 1994 a marzo 1995, e fr. 300.- quale indennità legale. A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il verbale 18 novembre 1993 (doc. B) dal quale risulta l’impegno assunto dal padre di versarle l’importo di fr. 1’650.- mensili a titolo di contributo alimentare. In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo che il contributo alimentare da lui riconosciuto per il mantenimento della figlia era da intendersi sino al raggiungimento della maggiore età di quest’ultima, ossia sino al 5 agosto 1994.
2. Con il querelato giudizio il segretario assessore, dopo aver qualificato il titolo prodotto dall’istante a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione quale transazione giudiziale anzichè decreto cautelare come ventilato dall’istante, lo ha interpretato nel senso di un impegno del padre di corrispondere alla figlia un contributo alimentare sino all’ultimazione della sua formazione scolastica. Egli ha conseguentemente accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 6’600.- pari al contributo alimentare per i mesi da dicembre 1994 a marzo 1995. Per l’ulteriore pretesa di pagamento di un’indennità legale di fr. 300.-, il primo giudice ha invece respinto l’istanza non sussistendo alcun titolo di rigetto dell’opposizione.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al giudice di aver erroneamente dedotto dall’accordo giudiziale sottoscritto dalle parti (doc. B) l’esistenza di un titolo esecutivo che legittimasse l’istante a procedere all’incasso dell’importo posto in esecuzione. Con osservazioni 19 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Preliminarmente, la documentazione allegata alle osservazioni 19 giugno 1995 deve essere estromessa dall’incarto in applica-zione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
6. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF. Per l’art. 80 cpv. 2 LEF le transazioni e le ricongnizioni giudiziali sono parificate a sentenze esecutive e giustificano il rigetto definitivo dell’opposizione. Nella concreta fattispecie, ai fini dell’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione l’istante ha prodotto l’accordo sottoscritto dai genitori il 18 novembre 1993 nell’ambito della procedura di divorzio tra di loro pendente dinnanzi al Pretore di Mendrisio-Sud e formalizzato nel verbale d’udienza del 18 novembre 1993 (doc. B). Dalla clausola no. 4 di questo accordo si evince l’impegno assunto dal convenuto di versare un contributo alimentare di fr. 1’650.- mensili per il mantenimento della figlia qui istante. Simile accordo può formalmente costituire titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (JdT 1968 II 117) ossia, nel caso concreto, in favore dell’istante, nel frattempo divenuta maggio-renne.
7. Controversa nel caso concreto è la determinazione della durata dell’obbligo alimentare del padre nei confronti della figlia, in particolare di sapere se egli si sia assunto l’impegno di provvedere al mantenimento della figlia solo sino al raggiungimento della maggiore età oppure sino all’ultimazione dei suoi studi. L’interpretazione della volontà delle parti fornita dal segretario assessore nel senso che il padre si sarebbe assunto l’obbligo di provvedere al mantenimento della figlia oltre il compimento del ventesimo anno, non è arbitraria. Infatti, sottoscrivendo la clausola no. 4 dell’accordo 18 novembre 1993 il convenuto si è impegnato a versare alla figlia __________ un contributo alimentare di fr. 1’650.- a far tempo dal 1° settembre 1994 (cfr. clausola no. 3), ossia dopo il raggiungimento della maggiore età, evento che si sarebbe verificato il 5 agosto 1994. Se l’obbligo di mantenimento del padre nei confronti della figlia era da intendersi solo sino alla maggiore età di quest’ ultima e non oltre, non vi sarebbe stata oggettiva necessità della clausola no. 4 che rappresenta una deroga al principio generale di cui all’art. 277 cpv. 1 CC, tacita ma indiscutibile.
8. Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo la quale l’impegno di pagamento del convenuto era subordinato ad una condizione che l’istante non ha provato essersi realizzata, ossia la frequentazione di un istituto scolastico, questa non merita di essere approfondita poichè proposta per la prima volta in questa sede.
9. Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata, nella quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato dall’insorgente, deve essere confermata. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 26 maggio 1995 __________ è respinto .
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Mendrisio-Sud Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria