Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.12.1995 16.1994.23
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.94.00023 Lugano 28 dicembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 dicembre 1994 presentato da __________ contro la sentenza 15 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, nella procedura di opposizione a decreto di accusa nell’ambito della quale è stata formulata una pretesa di risarcimento danni ad opera dell’ __________ patr. dall’avv. __________ tendente al pagamento di fr. 3’780.- a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal giudice penale; letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito di una causa di vicinato promossa dall’avv. __________ nei confronti di __________ per l’iscrizione di un diritto di passo necessario a favore della particella no. __________ RFD __________ di sua proprietà e a carico del fondo no. __________ RFD _________ di proprietà del convenuto, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, con decreto cautelare 12 marzo 1993 ha ordinato a __________ di non ostacolare all’istante il transito veicolare sulla strada e il piazzale edificato sulla sua particella sotto le comminatorie di cui all’art. 292 CPC. Per non essersi l’arch. _________ attenuto al menzionato decreto, il 18 agosto 1993 l’avv. __________ ha sporto nei suoi confronti denuncia penale per il titolo di disobbedienza. Il procedimento è sfociato nel decreto di accusa 6 settembre 1994 del Procuratore pubblico, al quale __________ ha interposto opposizione. Al pubblico dibattimento indetto dinnanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4 per il 15 novembre 1994, __________ non è comparso per cui il dibattimento ha avuto luogo nelle forme contumaciali.
2. Con sentenza 15 novembre 1994 il pretore ha confermato il decreto di accusa ritenendo __________ autore colpevole del reato di disobbedienza a decisione dell’autorità, e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 200.- oltre alle spese giudiziarie nonchè al pagamento all’avv. _________ di fr. 3’780.- a titolo di risarcimento danni, importo corrispondente alle spese legali sostenute dal denunciante in relazione alla procedura penale. Con tempestivo gravame __________ è insorto contro questo giudizio limitatamente al riconoscimento alla controparte dell’importo di fr 3’780.- a titolo di risarcimento danni. Con osservazioni 30 gennaio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
3. A seguito della domanda di nuovo giudizio formulata da __________ a nei termini di legge, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha indetto un nuovo dibattimento alla presenza dell’imputato emettendo in data 5 settembre 1995 una nuova decisione con la quale ha confermato il decreto di accusa impugnato nonchè la proposta di pena. Per quanto attiene alle pretese risarcitorie formulate dalla parte civile e relative alle spese legali sostenute in relazione ai due procedimenti penali, il pretore non si è espresso su quelle oggetto del giudizio impugnato dinnanzi a questa Camera rinviando la parte civile all’esito della presente procedura ricorsuale, mentre per quelle relative al secondo processo egli le ha riconosciute nella misura di fr. 1’100.-.
4. Trattandosi di due giudizi penali resi sullo stesso reato, l’uno nelle forme contumaciali, l’altro in presenza dell’imputato, v’è da chiedersi quali siano gli effetti della seconda decisione (5 settembre 1995) su quella prolata nelle forme contumaciali e oggetto di impugnativa dinnanzi a questa Camera. Giusta l’art. 17 LPContr. il condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi, inoltrare istanza per un nuovo giudizio al pretore. In tal caso il pretore stacca nuove citazioni e procede come prescritto per i giudizi di presenza, ossia riprende il processo dall’inizio. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice questa conseguenza vale non solo per l’accertamento del reato, bensì anche per il riconoscimento delle pretese di parte civile. L’azione civile promossa nell’ambito di un procedimento penale costituisce infatti una domanda adesiva (“Adhäsionsklage”) (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, pag. 300, n. 1537; pag. 334, n. 1733, 1735) e come tale riveste un carattere accessorio rispetto a quella penale. Ciò significa che essa può sussistere solo unitamente al procedimento penale vero e proprio e che in caso di estinzione di quest’ultimo essa ne segue le sorti: in quest’ultima ipotesi le pretese civili possono quindi essere rivendicate unicamente mediante un’azione civile ordinaria da promuoversi dinanzi al giudice civile (Piquerez, op.cit., pag. 339, n. 1777, 1779 e 1787). Nel caso di specie, con la domanda di spurgo del processo e il conseguente rifacimento del medesimo alla presenza dell’imputato, il pretore ha prolato un nuovo giudizio che annulla e sostituisce quello emanato nelle forme contumaciali. Il fatto che contro la sentenza contumaciale sia pendente il ricorso per cassazione in esame, non modifica la sostanza delle cose ritenuto che l’estinzione del giudizio contumaciale interviene ipso iure con la richiesta, nei termini di legge, di rifacimento del processo. Altrettanto dicasi dell’art. 16 cpv. 3 LPContr. che prevede l’immediata esecutività del giudizio contumaciale sulle spese e risarcimenti: questo disposto interessa unicamente l’esecutività della sentenza e non il suo eventuale passaggio in giudicato. Alla luce di quanto sopra esposto bisogna pertanto ritenere che la sentenza impugnata dinnanzi a questa Camera è stata annullata e sostituita da quella del 5 settembre 1995, passata in giudicato; in particolare nullo è il dispositivo di quella pronuncia che condanna __________ a versare le somma di fr. 3’780.-- all’avv. __________: di conseguenza il presente ricorso per cassazione è divenuto privo d’oggetto. Per il riconoscimento delle pretese risarcitorie fatte valere nel primo processo e sulle quali il secondo giudizio pretorile non si esprime rinviando all’esito di questa procedura ricorsuale, alla parte civile non rimarrebbe che adire la via ordinaria da proporsi dinnanzi al giudice civile.
5. Le spese e la tassa di giustizia di questa sede devono comunque essere accollate al ricorrente, così come alla controparte devono essere aggiudicate ripetibili. Infatti, l’arch. __________, facendo capo all’art. 17 LPContr, ha concorso egli stesso a rendere nulla la decisione qui impugnata. Per i quali motivi, richiamati gli. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione di __________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto.
2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.--, anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà all’avv. _________ la somma di fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria