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15.2025.155

Ricorso contro i provvedimenti con cui l’UE ha rigettato la richiesta del ricorrente di non divulgare a terzi gli attestati carenza beni emessi nei suoi confronti e figuranti nell’estratto del registro delle esecuzioni. Ricorso per ritardata/denegata giustizia

Ticino ·09 · · Italiano TI
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Incarto n.15.2025.155

Lugano

9 marzo 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta della

giudice:

Bellotti, presidente

cancelliera:

Bellaggio

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 30 ottobre 2025 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Biasca, o meglio contro il mancato esame e la mancata decisione in merito alla sua richiesta 21 ottobre 2025 di non divulgare a terzi gli attestati di carenza di beni emessi nei suoi confronti e figuranti nell’estratto del registro delle esecuzioni (ritardata/denegata giustizia) e contro il riscontro datogli dall’UE il 30 ottobre 2025 (rigetto della richiesta);

ritenuto

–  RI 1, __________;

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                         La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.