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15.2025.116

Minimo di esistenza. Pignoramento delle rate derivanti dalla cessione di quote di una società come credito contestato. Pignoramento del reddito da attività indipendente

Ticino ·04 · · Italiano TI
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Incarto n.15.2025.116

Lugano

9 dicembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Bellotti, presidente

Jaques e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso (n. registro UE: 102/2025) 25 agosto 2025 di

RI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Mendrisio, o meglio contro il provvedimento di pignoramento del reddito e di un credito emesso il 25 luglio 2025 nelle 13 esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

Confederazione Svizzera, Berna(n. __________, __________, __________, __________e __________)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

Comune di PI 3, __________(n. __________, __________ e __________)

(rappresentato dal suo Municipio, __________)

Debitore

Consulente nel reparto della moda

fr.

6'250.00

Totale

fr.

6'250.00

Minimo d’esistenza

Comune

Importo di base

fr.

1'700.00

Comune

Spesa per l’alloggio­

fr.

1'250.00

Comune

Spesa per l’assicurazione malattia

fr.

1'100.00

Totale

fr.

4'050.00

Debitore

Consulente nel reparto della moda

fr.

6'250.00

Totale

fr.

6'250.00

Minimo d’esistenza

Comune

Importo di base

fr.

1'700.00

Comune

Spesa per l’alloggio­

fr.

980.00

Debitore

Spesa per l’assicurazione malattia

fr.

463.35

Coniuge

Spesa per l’assicurazione malattia

463.35

Totale

fr.

3'606.70

–  avv. PA 1, __________, __________, __________;

–  Ufficio esazione e condoni, viale S. Franscini 6, Bellinzona;

–  Municipio di PI 3, Ufficio contribuzioni, __________,

__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                         Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.