Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
E. 3 Notificazione a: – AP1, B______ __, Z______ . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello La presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2025.114
Lugano
3 settembre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta della
giudice:
Bellotti, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 21 agosto 2025 della
AP1,Z___
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Bellinzona, o meglio contro la denegata/ritardata giustizia nellesecuzione
n. _____13 promossa dalla ricorrente nei confronti di
AO1, C______
che sulla scorta del precetto esecutivo n. _____13 emesso il 15 gennaio 2024 dalla sede di Bellinzona dellUfficio di esecuzione (UE), laAP1ha escussoAO1per lincasso di fr. 914.55 oltre interessi del 5% dal 30 agosto 2023 indicando quale titolo del credito Fattura no. _________ del 31.07.23 (Conc. E__ C__) di cessione: C______ AG, ____ G______, fr. 248. per Danno di mora secondo lart. 103/106 CO e fr. 14.10 per R_______ R______;
che dopo lesecuzione del pignoramento, vertente sul fondo part. n. ___ RFD di C______ di proprietà dellescusso, il 15 gennaio 2025 laAP1ha inoltrato la domanda di realizzazione;
che in seguito al versamento di un acconto di fr. 150. da parte dellescusso, il 27 gennaio 2025 lUE gli ha concesso una dilazione di 12 mesi, indicando limporto e la scadenza delle varie rate (art. 123 LEF);
che le scadenze previste non sono state rispettate dallescusso;
che con varie e-mail, a partire da marzo 2025, lescutente ha chiesto allUE di indicarle i motivi della mancata ricezione di ulteriori rate e le tempistiche di pagamento;
che lUE ha risposto a una di queste e-mail in data 10 marzo 2025, indicando allescutente che, salvo imprevisti, avrebbe ricevuto un ulteriore pagamento nelle settimane successive;
che in data 21 agosto 2025 lescutente ha inoltrato un ricorso per denegata/ritardata giustizia, lamentando linattività dellUE dal 10 marzo 2025 in avanti, e segnatamente il mancato riscontro ai suoi solleciti e alle sue richieste di informazione, postulando che al medesimo venga fatto ordine di versarle immediatamente tutte le rate previste dalla dilazione del 27 gennaio 2025, o eventualmente di notificarle lanticipo delle spese per la vendita forzata del fondo part. n. ___ RFD di C______, come pure chiedendo che lo Stato sopporti le spese processuali e le versi un indennizzo di fr. 500. per le spese legali sostenute;
che con osservazioni 29 agosto 2025 lUfficio ha rilevato che in data 27 agosto 2025AO1ha integralmente saldato lesecuzione a suo carico e che la richiesta di risarcimento della ricorrente esula dalloggetto della presente procedura, chiedendo alla Camera di dichiarare il ricorso senza oggetto e di stralciarlo dai ruoli;
che giusta lart. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso allautorità di vigilanza cantonale nel Canton Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello (art. 3 LPR [RL 280.200]) per denegata o ritardata giustizia di un ufficio di esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, sicché il gravame è di principio ricevibile;
che il pagamento dellesecuzione, attestato dalla ricevuta rilasciata dallUfficio, rende la procedura ricorsuale per ritardata/denegata giustizia priva doggetto, sicché essa devessere di conseguenza stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che uneventuale domanda di risarcimento danni nei confronti dello Stato (art. 5 LEF, art. 8 LALEF) è irricevibile nellambito di un ricorso ex art. 17 LEF, la competenza al riguardo spettando al giudice civile (art. 22 LResp);
che stante lesito del ricorso, non occorre notificare né il gravame né la presente decisione alla controparte (art. 9 cpv. 2 LPR), giacché ciò non può provocarle alcun pregiudizio (tra tante: sentenza della CEF 15.2002.27 del 1° marzo 2002, pag. 1 e il riferimento).
AP1,B______ __,Z______.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.