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15.2024.80

Minimo d’esistenza. Determinazione del reddito da attività lucrativa indipendente in mancanza di documenti contabili e giustificativi, non prodotti dall’escusso. Conseguenze della mancata collaborazione del debitore

Ticino · 2024-10-18 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 n. 2 LEF), ancorché con i temperamenti anzidetti, se rimane nell’incertezza dopo aver proceduto agli accertamenti, può fondarsi sulla regola dell’art. 8 CC per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello stesso (sentenza del Tribunale federale 5A_253/2015 consid. 4.1; sentenza della CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023, consid. 3.1 i.f. ; Cometta/ Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 6 ad art. 20 a LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 20 a LEF; Dieth/Wohl in: SchKG, Kurzkommentar, 2 a ed. 2014, n. 8 ad art. 20 a LEF; Gilliéron , Commentai­re de la LP, vol. I, 1999, n. 39 ad art. 20 a LEF).

E. 2.1 Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

E. 2.1.1 Per provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente o indipendente (DTF 85 III 38 consid. 1, 86 III 16). In caso di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia soltanto del reddito netto , dopo deduzione dal reddito lordo delle spese connesse all’esercizio dell’attività ( Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 5 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2022.56 del 20 settembre 2022, consid. 2.1.1).

E. 2.1.2 L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Incombe all’escusso collaborare all’accertamento dei fatti. Nella misura delle sue possibilità egli deve allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di prova disponibili in linea di massima già in occasione del pignoramento e non solo davanti all’autorità di vigilanza ( DTF 119 III 70 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Vonder Mühll , op. cit., n. 16 ad art. 93 ). Se anche in sede di ricorso (art. 17 LEF) l’escusso rifiuta di prestare la collaborazione che da lui ci si può ragionevolmente attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20 a cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4.2 ). Ove il debitore non tenga una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe alla sua ( DTF 112 III 19 consid. 2/c; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4; sentenze della CEF 15.2017.16 citata consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 6/a, 15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a ) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; DTF 126 III 89 consid. 3/a; citata 15.2022. 56, consid. 2.1.2 e rinvii ). Fermo restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20 a cpv.

E. 2.2 Nel caso in rassegna, RI 1 ha dichiarato di lavorare come accompagnatore di conoscenti, che assiste nelle loro mansioni quotidiane dietro una rimunerazione di fr. 2'400.– mensili percepita “a contanti e senza l’emissione di ricevute” (ricorso, pag. 1). Chiamato a comprovare le sue entrate a ben due riprese, il 19 luglio 2024 dall’UE e il 5 settembre 2024 dal presidente di questa Camera, che l’ha pure reso attento al suo obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti (art. 20 a cpv. 2 n. 2 LEF) e d’indi­­care tutti i suoi beni, compresi i crediti verso terzi, necessari a un sufficiente pignoramento (art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF), sotto comminatoria delle pene previste dagli art. 163 n. 1 e 323 n. 2 CP (v. ordinanza 5 settembre 2024, pag. 1), egli non vi ha dato seguito, limitandosi a sostenere, in ultima battuta, che l’unica documentazione in suo possesso è quella già recapitata all’UE (v. scritto 24 settembre 2024 del ricorrente). Ora, pure in caso di mancata collaborazione dell’escusso, l’ufficio d’esecuzione non può stabilire arbitrariamente il suo reddito, ma secondo la giurisprudenza appena citata (sopra, consid. 2.1.2), deve stimarlo tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore o, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima. Su ricorso, l’autorità di vigilanza è tenuta a verificare che l’ufficio d’esecuzione abbia adempiuto a tale obbligo (citata 15.2022.56, consid. 2.2).

E. 2.3 Dagli atti emerge che l’UE ha stabilito in fr. 4'000.– il reddito netto dell’escusso, basandosi sulla media cantonale degli stipendi dei consulenti in logistica pubblicata sul sito www.jobs.ch , che all’11 luglio 2024 (data del pignoramento) si attestava a fr. 60'827.– annui lordi. Per quanto attiene alla professione di RI 1, nel verbale interno delle operazioni di pignoramento dell’11 luglio 2024 l’Ufficio ha sostanzialmente riportato quanto già stabilito nel precedente verbale di pignoramento emesso il 29 agosto 2023 per le esecuzioni formanti il gruppo n. 3 (n. __________53, __________

E. 2.4 Ciò posto, in mancanza di documentazione contabile, che RI 1 non ha prodotto in fase di pignoramento, l’Ufficio ha giustamente stimato il reddito di quest’ultimo tramite comparazione con attività analoghe alla sua, conformemente a quanto prevede la giurisprudenza (sopra, consid. 2.1.2). Nel risultato, il reddito di fr. 4'000.– stabilito dall’UE s’avvera adeguato anche confrontandolo con le statistiche dell’UFAS per i lavoratori indipendenti non qualificati (sopra, consid. 2.3). In sede di ricorso, l’e­-scusso ha avuto ancora l’occasione di dimostrare mediante documenti giustificativi di conseguire un reddito inferiore, vale a dire fr. 2'400.– come dichiarato nel gravame, ma non ha fornito alcuna prova. In tali circostanze, egli deve quindi sopportare le conseguenze dell’omissione (sopra, consid. 2.1.2 i.f. ), sicché il provvedimento dell’UE va confermato. Non porta a diversa conclusione neppure l’argomentazione secondo cui in occasione del pignoramento del 2023 l’Ufficio aveva determinato in fr. 2'400.– le entrate del debitore, giacché in quel caso l’organo esecutivo si era atten uto alle mere dichiarazioni dell’escusso, senza procedere agli ac­certamenti imposti dalla giurisprudenza, come invece ha giustamente fatto in occasione del nuovo pignoramento. Anche sotto questo profilo il ricorso si rivela infondato. 3. Stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il ricorso all’escutente PI 5 (art. 9 cpv. 2 LPR), cui non è stato assegnato il termine per presentare osservazioni (v. osservazioni dell’UE, pag. 2). 4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–   ;

–  . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

E. 06 , __________ 62 e __________63 ), ove è indicato che il debitore svolge l’attività di “consulente in logistica indipendente” , circostanza ch’egli non ave­va contestato. È invero solo con la replica spontanea ch’egli si è lamentato di tale indicazione, sostenendo di non essere “un consulente di logistica” e di occuparsi “unicamente di accompagnare conoscenti nelle loro mansioni quotidiane, per le quali vengo remunerato in contanti e senza l’emissione di ricevute” . Ora, anche volendo seguire le allegazioni dell’insorgente, che non spiega chiaramente né comprova quale attività lucrativa esercita, secondo le rilevazioni dell’Ufficio federale di statistica (UFAS) sul reddito professionale lordo all’anno degli occupati in Svizzera nel 2023 ( v. www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten.assetdetail.32227574.html ), i lavoratori indipendenti non qualificati che svolgono la loro attività a tempo pieno e parziale hanno percepito in media in quell’anno un reddito di fr. 57'200.–, risultato che non si discosta molto da quello cui è giunto l’Ufficio. Anzi, tenuto conto della deduzione degli oneri sociali, che per un indipendente corrisponde al massimo al 10% del­l e sue entrate (v. www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-socia­li/ueberblick/beitraege.html ), l’organo esecutivo ha addirittura considerato a favore dell’escusso un provento netto (di fr. 48'000.–) inferiore a quello che avrebbe potuto in realtà computare (ovvero di ca. fr. 54'740.–, pari al 90% di fr. 60'827.– in base alle indicazioni del sito www.jobs.ch , o di fr. 51'480.–, pari al 90% di fr. 57'200.– secondo le statistiche dell’UFAS ). Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), l’importo in questione non può tuttavia ora essere modificato a discapito del ricorrente.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2024.80

Lugano

18 ottobre 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 19 luglio 2024 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Mendrisio, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dal

Comune di Chiasso, Chiasso

PI 5,

(rappresentata dall’RA 2, )

Redditi

Debitore

fr.

4'000.00

consulente in logistica indipendente

Totale

fr.

4'000.00

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

910.00

Totale

fr.

2'110.00

2.1.2L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni.Incombe all’escusso collaborare all’accertamento dei fatti. Nella misura delle sue possibilità egli deve allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di prova disponibili in linea di massima già in occasione del pignoramento e non solo davanti all’autorità di vigilanza (DTF 119 III 70 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3;Vonder Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93). Se anche in sede di ricorso (art. 17 LEF) l’escusso rifiuta di prestare la collaborazione che da lui ci si può ragionevolmente attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20acpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4.2).Ove il debitore non tenga una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe alla sua (DTF112 III 19 consid. 2/c; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4; sentenze della CEF 15.2017.16 citata consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 6/a, 15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid.2.1;DTF 126 III 89 consid. 3/a;citata 15.2022. 56, consid. 2.1.2 e rinvii).

Fermo restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20acpv. 2 n. 2 LEF), ancorché con i temperamenti anzidetti, se rimane nell’incertezza dopo aver proceduto agli accertamenti, può fondarsi sulla regola dell’art. 8 CC per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello stesso (sentenza del Tribunale federale 5A_253/2015 consid. 4.1; sentenza della CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023, consid. 3.1i.f.;Cometta/ Möckliin: Basler Kommentar, SchKG I, 3aed. 2021, n. 6 ad art. 20aLEF;Erardin: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 20aLEF;Dieth/Wohlin:SchKG, Kurzkommentar, 2aed. 2014, n. 8 ad art. 20aLEF;Gilliéron, Commentai­re de la LP, vol. I, 1999, n. 39 ad art. 20aLEF).

–   ;

–  .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.