Comminatoria di fallimento. Carenza di motivazione del ricorso, anche entro il termine assegnato dall’ufficio d’esecuzione per sanare la mancanza
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 aprile 2024, il ricorrente non ha neppure motivato l’impugnativa; ch’egli si doveva aspettare, e quindi ritirare, tale scritto siccome aveva lui stesso adito l’autorità per contestare la comminatoria di fallimento, sicché esso è da considerare notificato a prescindere dal suo mancato ritiro (cfr. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 14 c pv. 1 LPR; art. 14 cpv. 3 LPR); che stante l’esito del giudizio odierno si può lasciare indeciso il quesito di sapere se la facoltà di sanatoria prevista dall’art. 7 cpv. 5 LPR sia compatibile con il diritto federale con riguardo alla motivazione del ricorso (cfr. DTF 126 III 30 consid. 1/b); che il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR); che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a RI 1, via __________, __________. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.2024 15.2024.43
Comminatoria di fallimento. Carenza di motivazione del ricorso, anche entro il termine assegnato dall’ufficio d’esecuzione per sanare la mancanza
Incarto n. 15.2024.43 Lugano 12 agosto 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente cancelliere: Ferrari statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 15 aprile 2024 di RI 1, __________ contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 9 aprile 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla PI 1, __________ ritenuto in fatto e considerando in diritto: che n ell’esecuzione n. __________, promossa il 28 luglio 2023 dalla PI 1 contro RI 1 (quale titolare dell’impresa individuale __________), per l’incasso di fr. 53'323.75, il 9 aprile 2024 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso la comminatoria di fallimento; che il 15 aprile 2024 RI 1 ha interposto “opposizione ” (recte : ricorso giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF) alla comminatoria di fallimento alla Pretura del Distretto di Leventina; che il 18 aprile 2024 la Pretura ha trasmesso l’ “opposizione” all’UE per competenza; che siccome l’ “opposizione” […] è priv [a] delle allegazioni previste ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 LPR” (in particolare di una motivazione), con raccomandata dello stesso giorno l’UE ha assegnato a RI 1 un termine perentorio di dieci giorni per rimediare “a tali mancanze motivando l’opposizione”, avvertendolo che, s caduto infruttuosamente il termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile; che a norma dell’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR il ricorso deve indicare una motivazione, anche sommaria, e secondo il capoverso 5 dev’essere assegnato al ricorrente un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso (cioè dieci giorni), per rimediare alla mancanza, tra l’altro, delle allegazioni prescritte, con la comminatoria che altrimenti il ricorso verrà dichiarato irricevibile; che nel caso in esame RI 1 non ha indicato alcun motivo, neppure sommariamente, alla sua “opposizione” alla comminatoria di fallimento, limitandosi a scrivere “voglio fare opposizione”; ch’entro il termine impartitogli dall’UE con lo scritto del 18 aprile 2024, il ricorrente non ha neppure motivato l’impugnativa; ch’egli si doveva aspettare, e quindi ritirare, tale scritto siccome aveva lui stesso adito l’autorità per contestare la comminatoria di fallimento, sicché esso è da considerare notificato a prescindere dal suo mancato ritiro (cfr. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 14 c pv. 1 LPR; art. 14 cpv. 3 LPR); che stante l’esito del giudizio odierno si può lasciare indeciso il quesito di sapere se la facoltà di sanatoria prevista dall’art. 7 cpv. 5 LPR sia compatibile con il diritto federale con riguardo alla motivazione del ricorso (cfr. DTF 126 III 30 consid. 1/b); che il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR); che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a RI 1, via __________, __________. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.