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15.2024.32

Minimo di esistenza. Spese per esami medici. Certificato medico

Ticino · 2024-07-01 · Italiano TI
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Minimo di esistenza. Spese per esami medici. Certificato medico

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostenta-mento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di mas-sima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4). È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3 a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

E. 3 Nel ricorso la RI 1 afferma che la deduzione di spese dal reddito è ammissibile soltanto “dietro presentazione di giustificativi esistenti al momento del pignoramento” . In assenza di tali giustificativi nel caso concreto, chiede pertanto di decurtare d al minimo esistenziale dell’escusso la voce “Spese mediche e dentali ” di fr. 200.– mensili. Da parte sua, l’UE osserva che “le spese mediche […] risultano sostenute da un certificato medico recente (2024) che attesta esplicitamente la necessità di esami continui mensili da parte dell’escusso” .

E. 3.1 Ora, dopo la presentazione del ricorso PI 1 ha trasmes­so all’UE un certificato medico del 4 aprile 2024 attestante ch’egli “necessita per importanti motivi medici di effettuare esami continui mensili dell’importo di 200 fr.” . La necessità e la ricorrenza degli esami in questione risultano quindi comprovate. Il certificato, ovviamente, non attesta invece che PI 1 paghi effettivamente e regolarmente il costo di quegli esami. In particolare, non è dato di sapere se il costo sia assunto interamente dall’escusso, ciò di cui è lecito dubitare stante la sua situazione esecutiva (12 attestati di carenza di beni per quasi fr. 50'000.– dal 2019 a fine del 2023), oppure, come pare verosimile, dall’assicurazione malattia, perlomeno per la parte eccedente la franchigia, pure ignota, ove le sue prestazioni non siano state sospese in virtù dell’art. 64 a cpv. 7 LAMal e gli esami non debbano essere considerati un caso di urgenza medica. In assenza di prova dell’effettivo e regolare pagamento del supplemento in discussione, in accoglimento del ricorso esso dev’essere stralciato dal minimo esistenziale del­l’escusso (sopra consid. 2 i.f.).

E. 3.2 Ciò posto, la decisione odierna non impedisce all’escusso, se del caso, di chiedere all’UE, con un’istanza di revisione (art. 93 cpv. 3 LEF), il rimborso dei costi degli esami avvenuti dopo l’esecuzione del pignoramento, ch’egli ha pagato o dovesse pagare in futuro, oppure il pagamento delle relative fatture con le somme pignorate. A tale scopo, l’UE lascerà in deposito le trattenute incassate fino al termine annuale di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF).

E. 4 Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il supplemento per “Spese mediche e dentali” di fr. 200.– è stralciato dal minimo esistenziale dell’escusso, che è quindi ridotto a complessivi fr. 1'750.– mensili. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–  RA 1, __________, __________, __________;

–  PI 1, __________, __________;

–  RA 2, __________;

–  PI 3, __________, __________;

–  PI 4, __________, __________;

–  Cassa del Comune di PI 5, __________. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.07.2024 15.2024.32

Minimo di esistenza. Spese per esami medici. Certificato medico

Incarto n. 15.2024.32 Lugano 1 luglio 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente cancelliere: Ferrari statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 28 marzo 2024 della RI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________) contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento del 22 marzo 2024 emesso nelle sei esecuzioni, formanti il gruppo n. 1, promos­se nei confronti di PI 1, __________ dalla ricorrente e da PI 2, __________ (rappresentata dalla RA 2, __________) PI 3, __________ PI 4, __________ Comune di PI 5, __________ ritenuto in fatto: A. Nelle sei esecuzioni formanti il gruppo n. 1, promosse nei confronti di PI 1 dai creditori appena indicati, il 6 febbraio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso derivanti dalla sua attività indipendente sulla base del seguente computo: Redditi Debitore fr. 3'000.00 100% Totale fr. 3'000.00 100% Minimo d’esistenza Importo di base fr. 850.00 convive Spesa per l’alloggio­ fr. 900.00 quota escusso; di fatto CHF 1800.– “Spese mediche e dentali” fr. 200.00 gravi problemi di salute Totale fr. 1'950.00 100% L’UE ha quindi pignorato presso l’escusso l’eccedenza mensile di fr. 1'050.– (fr. 3'000.– ./. fr. 1'950.–) dal giorno stesso. Ha emesso il relativo verbale il 22 marzo 2024. B. Con ricorso del 28 marzo 2024, la RI 1 si aggrava contro il predetto verbale, chiedendo di decurtare dal minimo esistenziale dell’escusso la voce “gravi problemi di salute” di fr. 200.– mensili. C. Dopo la presentazione del ricorso, PI 1 ha prodotto un certificato medico. D. Con osservazioni del 23 aprile 2024, l’UE si è riconfermato nel proprio operato. PI 1 è rimasto silente. Considerando in diritto:                 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [ RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 22 marzo 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). 2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostenta-mento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di mas-sima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4). È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3 a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF). 3. Nel ricorso la RI 1 afferma che la deduzione di spese dal reddito è ammissibile soltanto “dietro presentazione di giustificativi esistenti al momento del pignoramento” . In assenza di tali giustificativi nel caso concreto, chiede pertanto di decurtare d al minimo esistenziale dell’escusso la voce “Spese mediche e dentali ” di fr. 200.– mensili. Da parte sua, l’UE osserva che “le spese mediche […] risultano sostenute da un certificato medico recente (2024) che attesta esplicitamente la necessità di esami continui mensili da parte dell’escusso” . 3.1 Ora, dopo la presentazione del ricorso PI 1 ha trasmes­so all’UE un certificato medico del 4 aprile 2024 attestante ch’egli “necessita per importanti motivi medici di effettuare esami continui mensili dell’importo di 200 fr.” . La necessità e la ricorrenza degli esami in questione risultano quindi comprovate. Il certificato, ovviamente, non attesta invece che PI 1 paghi effettivamente e regolarmente il costo di quegli esami. In particolare, non è dato di sapere se il costo sia assunto interamente dall’escusso, ciò di cui è lecito dubitare stante la sua situazione esecutiva (12 attestati di carenza di beni per quasi fr. 50'000.– dal 2019 a fine del 2023), oppure, come pare verosimile, dall’assicurazione malattia, perlomeno per la parte eccedente la franchigia, pure ignota, ove le sue prestazioni non siano state sospese in virtù dell’art. 64 a cpv. 7 LAMal e gli esami non debbano essere considerati un caso di urgenza medica. In assenza di prova dell’effettivo e regolare pagamento del supplemento in discussione, in accoglimento del ricorso esso dev’essere stralciato dal minimo esistenziale del­l’escusso (sopra consid. 2 i.f.). 3.2 Ciò posto, la decisione odierna non impedisce all’escusso, se del caso, di chiedere all’UE, con un’istanza di revisione (art. 93 cpv. 3 LEF), il rimborso dei costi degli esami avvenuti dopo l’esecuzione del pignoramento, ch’egli ha pagato o dovesse pagare in futuro, oppure il pagamento delle relative fatture con le somme pignorate. A tale scopo, l’UE lascerà in deposito le trattenute incassate fino al termine annuale di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF). 4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il supplemento per “Spese mediche e dentali” di fr. 200.– è stralciato dal minimo esistenziale dell’escusso, che è quindi ridotto a complessivi fr. 1'750.– mensili. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–  RA 1, __________, __________, __________;

–  PI 1, __________, __________;

–  RA 2, __________;

–  PI 3, __________, __________;

–  PI 4, __________, __________;

–  Cassa del Comune di PI 5, __________. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.