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15.2024.28

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

Ticino · 2024-03-22 · Italiano TI
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Incarto n.15.2024.28

Lugano

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 18 marzo 2024 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 marzo 2024 nell’esecuzione n. 3512591 promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

preso atto che con decisione del 22 marzo 2024 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver ritenuto verosimile che l’opposizione interposta telefonicamente dal marito della ricorrente concernesse non solo l’esecuzione promossa nei suoi confronti in via solidale dallo stesso escutente (come poi confermato con e-mail del 4 dicembre 2023), ma pure l’esecuzione diretta contro la moglie;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).

–;

–  .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.