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15.2024.24

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato e alla reiezione del ricorso interposto contro la riconsiderazione

Ticino · 2024-03-14 · Italiano TI
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Incarto n.15.2024.24

Lugano

24 aprile 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 13 marzo 2024 di

RE 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Lugano, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo avvenuta sul Foglio ufficiale cantonale del __________ nell’esecu­zione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

e sul ricorso 18 marzo 2024 di quest’ultimo contro la decisione di riconsiderazione emes­sa dall’Ufficio d’esecuzione il 14 marzo 2024;

preso atto che con decisione del 14 marzo 2024 l’Ufficio d’esecuzione (UE) ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che la notifica era avvenuta solo sul Foglio ufficiale cantonale e non anche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, come invece prescritto dall’art. 35 LEF, sicché non era valida (sentenza dellaCEF 15.2019.5 del 17 luglio 2019), motivo per cui, tenuto conto che l’escusso aveva avutoeffettiva conoscenza del precetto esecutivo il 7 marzo 2024 e vi aveva interposto opposizione il 13 marzo 2024, ha trasmesso alle parti un duplicato dell’atto contenente le indicazioni corrette in punto alle date di notifica e di opposizione;

constatato che con ricorso del 18 marzo 2024, PI 1 ha impugnato il nuovo provvedimento, facendo valere di aver indicato correttamente nella domanda d’esecuzione l’indirizzo attuale dell’escusso in via __________ e di non capire perciò perché il precetto esecutivo è stato inviato al precedente indirizzo di __________, e informando che il ricorrente non ha ritirato le sue raccomandate spedite a Breganzona, bensì quella del 7 marzo 2024 della Pretura di Lugano relativa alla procedura di sfratto;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

rammentato che se la decisione di riconsiderazione è impugnata, l’autorità di vigilanza congiunge le due procedure di ricorso e statuisce mediante un’unica decisione con dispositivi separati (sentenza della CEF 15.2015.2 del 24 giugno 2016 consid. 2);

rilevato che PI 1 non contesta che la notifica edittale non era valida né pretende che RE 1 avrebbe avuto conoscenza del precetto esecutivo prima della data accertata dall’UE nella decisione di riconsiderazione, ovvero il 7 marzo 2024, e neppure ch’egli vi avrebbe validamente interposto opposizione;

considerato pertanto che ladecisione di riconsiderazione va confermata, ilricorso di PI 1 respintoecontestualmente quello di RE 1 stralciato dai ruoli (art.24bcpv. 1 LPR), in quanto diventato definitivamente senza oggetto con la decisione odierna;

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).

–;

–   .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.