Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2024.21
Lugano
27 maggio 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 4 marzo 2024 della
RI 1
(patrocinata dallavv. PA 1, __________)
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Bellinzona, o meglio contro lemissione del precetto esecutivo solo il 14 febbraio 2024 nellesecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1
preso atto che con decisione del 14 marzo 2024 lUfficio desecuzione ha parzialmente riconsiderato il provvedimento impugnato, annullando le spese di fr. 8. per la comunicazione allescutente dellimpossibilità di notificare il precetto esecutivo allescusso, nel frattempo trasferitosi in Italia, e le spese di fr. 45. per la pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale cantonale (FUC);
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste ricevibili del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
constatato come la ricorrente chieda pure che lUfficio sia riconosciuto colpevole per aver agito in modo negligente e che le spese e costi supplementari dovuti a tale negligenza(pubblicazione, sequestro, nuova domanda desecuzione) siano posti a carico dello Stato;
rilevato che lUE ha già annullato le spese di pubblicazione del precetto esecutivo sul FUC, sicché anche su questo punto il ricorso è senza interesse;
osservato come lesecuzione tenda alla realizzazione di un pegno manuale (e più precisamente su un motoveicolo Ducati M900I.E. Monster che si trova nei locali dellescutente e sul quale essa vanta un diritto di ritenzione), di modo che risultano superflui un sequestro o una nuova domanda desecuzione e pure senza oggetto la domanda di accertamento della responsabilità dello Stato in merito alle relative (inesistenti) spese, per tacere del fatto che la questione esulerebbe in ogni caso dalla competenza di questa Camera quale autorità di vigilanza (cfr. art. 5, 17 cpv. 1 LEF e art. 22 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici [RL 166.100]; sentenza della CEF 15.2020.20 del 10 aprile 2020, consid. 1);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
__________, .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.